L’Agenzia delle Entrate ha emesso una risposta dettagliata sul regime fiscale applicabile ai dividendi corrisposti a fondi di investimento UE/SEE, con specifico riferimento alla Legge di Bilancio 2021. Prendendo come riferimento la nota dell’Agenzia, andiamo a esaminare la procedura e le condizioni necessarie affinché i fondi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero possano beneficiare dell’esenzione fiscale.

Esenzione fiscale sui dividendi per fondi UE/SEE: identificazione e qualificazione dei fondi

Una società di investimento francese, istituita come Société par actions simplifiée (SAS), ha presentato un quesito all’Agenzia delle Entrate per confermare la propria qualificazione fiscale in Italia come OICR di diritto estero. La società è registrata presso l’Autorità di vigilanza francese (AMF) e il suo gestore è autorizzato a gestire fondi di investimento alternativi ai sensi della direttiva 2011/61/UE (AIFMD).

La società ha acquisito partecipazioni in una holding industriale italiana, realizzando una plusvalenza significativa nel 2023 attraverso la cessione di tali partecipazioni. Il quesito verte sulla possibilità di applicare il regime di esenzione previsto dalla Legge di Bilancio 2021 a tale plusvalenza.

Esenzione fiscale dividenti fondi UE/SEE: la richiesta di interpello

Dunque, riepilogando, e senza ovviamente fare riferimento alle cifre, la società istante ha acquistato una partecipazione di una determinata percentuale in una holding industriale italiana per una cifra tot in milioni di euro, successivamente ceduta nel 2023, realizzando una plusvalenza importante. La richiesta di interpello riguarda la conferma della qualificazione come OICR di diritto estero, e l’eventuale applicazione del regime di esenzione fiscale sulle plusvalenze, secondo l’articolo 1, comma 633 della Legge di Bilancio 2021.

Qualificazione come OICR di diritto estero

Secondo l’istante, la società soddisfa i requisiti per qualificarsi come OICR di diritto estero, in quanto:

  • Raccoglie capitali da una pluralità di investitori.
  • Opera nell’interesse degli investitori in autonomia.
  • È gestita da un gestore di fondi autorizzato e soggetto a vigilanza.
  • Presenta una politica di investimento predeterminata.

La società non rientra nella definizione di società di partecipazione finanziaria secondo l’articolo 2 della Direttiva AIFM, essendo principalmente orientata a generare utili per gli investitori attraverso il disinvestimento in infrastrutture.

Regime di esenzione fiscale: la normativa di riferimento

L’articolo 1, comma 633 della Legge di Bilancio 2021 stabilisce che le plusvalenze realizzate da OICR di diritto estero non concorrono a formare il reddito imponibile, purché il gestore sia soggetto a vigilanza ai sensi della Direttiva AIFM. Questo regime mira ad equiparare il trattamento fiscale degli OICR esteri a quelli italiani.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che la società istante può beneficiare dell’esenzione fiscale prevista dalla Legge di Bilancio 2021. Tale esenzione si applica poiché la società si qualifica come fondo di investimento alternativo (FIA) secondo la normativa francese, e il gestore è soggetto a vigilanza in conformità con la Direttiva AIFM. La registrazione della società nel registro centrale pubblico dell’ESMA supporta ulteriormente la sua qualificazione come FIA.

In base al parere dell’Agenzia delle Entrate, la plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione qualificata non è imponibile ai sensi dell’articolo 1, comma 633 della Legge di Bilancio 2021. Questo evita la tassazione ordinaria prevista per le plusvalenze, che altrimenti sarebbero state soggette a un’imposta del 24% sul 5% della plusvalenza realizzata.

Riassunto riepilogativo

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime fiscale applicabile ai dividendi per i fondi di investimento UE/SEE, facendo riferimento alla Legge di Bilancio 2021. Una società di investimento francese, registrata presso l’AMF e gestita ai sensi della Direttiva AIFMD, ha richiesto la conferma della qualificazione come OICR di diritto estero per beneficiare dell’esenzione fiscale sulle plusvalenze. L’Agenzia ha confermato l’esenzione, evitando così la tassazione ordinaria del 24% sul 5% della plusvalenza.