L’Agenzia delle Entrate italiana ha di recente pubblicato una risposta significativa riguardante la procedura di rimborso dell’IVA per soggetti non residenti che effettuano operazioni in Italia. Questa guida dettagliata è rivolta alle società straniere che cercano di comprendere le modalità corrette per ottenere il rimborso dell’IVA pagata su acquisti effettuati in Italia. La normativa di riferimento principale è l’articolo 38-bis2 del D.P.R. n. 633 del 1972, che stabilisce le regole e i requisiti necessari per richiedere tali rimborsi.
Rimborso IVA per soggetti non residenti: identificazione diretta e codice fiscale
Una società tedesca, denominata [ALFA], ha esposto la propria situazione all’Agenzia delle Entrate. La società possiede una identificazione diretta in Italia tramite un codice fiscale attribuito il 25 luglio 2018, ma non ha un numero di partita IVA. [ALFA] ha ricevuto fatture con IVA ordinaria al 22% per gli anni 2017, 2018 e 2019 per merci vendute a soggetti nazionali, completando triangolazioni che non prevedevano l’esportazione delle merci al di fuori del territorio italiano. Fino ad oggi, [ALFA] non ha presentato alcuna dichiarazione né ha adempiuto ad altri obblighi fiscali in Italia.
Rimborso IVA per soggetti non residenti: la procedura
[ALFA] intende richiedere il rimborso dell’IVA in eccesso generata dalle operazioni passive effettuate in Italia. La società propone di aprire una partita IVA retroattiva per poter presentare dichiarazioni IVA retroattive a partire dal 2017 e riportare l’eccedenza di credito fino alla dichiarazione corrente del 2024, relativa all’anno 2023. La richiesta di rimborso verrebbe quindi allegata a questa dichiarazione.
Riferimenti normativi e interpretazioni
L’articolo 38-bis2 del D.P.R. n. 633/1972, insieme alla direttiva 2008/9/CE, regolamenta il rimborso dell’IVA per operatori comunitari. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° aprile 2010 ha stabilito le modalità operative e procedurali per tali rimborsi, affidando la gestione al Centro Operativo di Pescara. Dal 2010, i soggetti passivi di altri Stati membri devono presentare la richiesta di rimborso telematicamente al proprio Stato membro di stabilimento, che la inoltra al Centro Operativo di Pescara.
Condizioni e termini per il rimborso IVA
Le domande di rimborso possono essere trimestrali o annuali:
- Domande trimestrali: devono essere presentate a partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento e non oltre il 30 settembre dell’anno solare successivo.
- Domande annuali: possono essere presentate dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento e fino al 30 settembre dello stesso anno.
Il termine del 30 settembre è perentorio, e il mancato rispetto di questa scadenza comporta la decadenza del diritto al rimborso.
Rimborso IVA per soggetti non residenti: esclusioni dalla procedura
L’articolo 38-bis2 esclude dalla procedura di rimborso tramite “portale elettronico” i seguenti casi:
- Presenza di una stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente.
- Acquisto di beni e servizi con imposta indetraibile secondo la legge italiana.
- Effettuazione di operazioni attive in Italia, salvo eccezioni specifiche come prestazioni di trasporto non imponibili, operazioni soggette a reverse charge, e operazioni ex articolo 74-septies del decreto IVA.
Identificazione diretta e rappresentanza fiscale
L’identificazione diretta o la nomina di un rappresentante fiscale non preclude la possibilità di richiedere il rimborso tramite il portale elettronico, a condizione che le fatture siano intestate alla partita IVA del soggetto non residente e non confluiscano nelle liquidazioni periodiche o nella dichiarazione annuale presentata con la partita IVA italiana.
Procedure alternative di rimborso
L’articolo 30-ter del decreto IVA disciplina il “rimborso anomalo” per il recupero dell’IVA indebitamente versata. Questo tipo di rimborso deve essere richiesto entro due anni dalla data del versamento o dal giorno in cui si è verificato il presupposto. La prassi fiscale ha confermato la possibilità di avvalersi di questo rimedio anche per crediti IVA emergenti da dichiarazioni omesse, purché sia attestata l’esistenza del credito tramite idonea documentazione o riconoscimento in sede di contenzioso.
Limitazioni per il rimborso anomalo
Nel caso specifico di [ALFA], non è possibile avvalersi del rimborso anomalo per ottenere la restituzione dell’IVA oltre i termini ordinari, poiché l’attribuzione retroattiva della partita IVA non è consentita se non effettuata entro un termine ragionevole dalla prima operazione di acquisto. Le sentenze della Cassazione (n. 2746 e 2756 del 30 gennaio 2023) confermano che il diritto alla detrazione dell’IVA deve essere riconosciuto entro termini ragionevoli.
Conclusioni dell’Agenzia delle Entrate
La risposta dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che la società tedesca non può ottenere il rimborso dell’eccedenza IVA tramite la procedura del “portale elettronico” a causa del mancato rispetto dei termini perentori e delle condizioni specifiche richieste. Inoltre, la possibilità di utilizzare la partita IVA retroattiva per richiedere rimborsi oltre i termini ordinari è esclusa.