La residenza fiscale per i cittadini italiani residenti all’estero è regolata da norme precise che determinano il luogo di tassazione dei redditi. In base a queste norme, il domicilio fiscale è fissato nel comune italiano dove è prodotto il reddito più elevato. Vediamo in dettaglio come funziona la determinazione della residenza fiscale, le implicazioni per i contribuenti e gli obblighi di dichiarazione dei redditi per i residenti all’estero iscritti all’AIRE.

Dichiarazione dei redditi per residenti all’estero: iscrizione all’AIRE e domicilio fiscale

I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza abituale all’estero devono iscriversi all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) entro 90 giorni dal trasferimento per evitare sanzioni che possono arrivare a mille euro. L’iscrizione all’AIRE comporta la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente del comune italiano di provenienza.

Domicilio e residenza fiscale

Il domicilio fiscale è il luogo dove una persona ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi, mentre la residenza fiscale è il luogo della dimora abituale. Questi concetti, ai fini fiscali, comprendono non solo aspetti patrimoniali ma anche morali, sociali e familiari.

L’iscrizione all’AIRE non comporta automaticamente la perdita della residenza fiscale in Italia. Il fisco italiano può richiedere prove che dimostrino l’effettiva residenza all’estero, soprattutto per chi si trasferisce in paesi a fiscalità privilegiata. In tali casi, il contribuente deve fornire prova contraria per dimostrare la reale residenza all’estero.

Dichiarazione dei redditi e altri obblighi fiscali per i residenti all’estero

I residenti all’estero sono tenuti a pagare le imposte sui redditi prodotti in Italia, salvo diverse previsioni delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. È fondamentale verificare la data di iscrizione all’AIRE per determinare se il contribuente è stato iscritto per più di 183 giorni durante l’anno.

Dichiarazione dei redditi per i non residenti

I contribuenti non residenti che percepiscono redditi di fonte italiana sono obbligati a dichiararli all’Amministrazione finanziaria italiana utilizzando il modello Redditi P.F. Le regole di presentazione e compilazione del modello possono variare in base alle indicazioni specifiche per i non residenti.

Soggetti obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi

I soggetti non residenti devono presentare la dichiarazione dei redditi se hanno percepito redditi di fonte italiana. Per essere considerati “non residenti“, devono essere iscritti all’AIRE e non risultare nell’anagrafe della popolazione residente per almeno 183 giorni. Inoltre, non devono avere né domicilio né residenza in Italia secondo l’art. 43 del Codice Civile.

Redditi da dichiarare in Italia per i non residenti

Secondo l’art. 23 del TUIR, i redditi che devono essere dichiarati in Italia dai non residenti includono:

  • Redditi fondiari: reddito dominicale e agrario dei terreni in Italia, rendita catastale o reddito da locazione di fabbricati.
  • Redditi di capitale: dividendi, interessi attivi, rendite da enti residenti in Italia.
  • Redditi di lavoro dipendente: salari, pensioni e redditi assimilati erogati da enti italiani.
  • Redditi di lavoro autonomo: compensi derivanti da attività professionali, diritti d’autore, amministratore di società in Italia.
  • Redditi d’impresa: redditi derivanti da attività imprenditoriali svolte in Italia.
  • Redditi diversi: redditi da attività occasionali, affitto di terreni, plusvalenze in Italia.

Regole per redditi specifici e convenzioni contro le doppie imposizioni

Le convenzioni contro le doppie imposizioni possono influenzare la tassazione di alcuni redditi, come stipendi e pensioni. Ad esempio:

Stipendi

Le convenzioni spesso prevedono la tassazione esclusiva nel paese di residenza del percettore quando:

  • Il lavoratore presta la sua attività in Italia per meno di 183 giorni.
  • Le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente all’estero.
  • L’onere non è sostenuto da una stabile organizzazione in Italia.

Pensioni

Le pensioni pubbliche sono imponibili in Italia se erogate dallo Stato italiano o da enti locali. Le pensioni private, erogate da enti previdenziali italiani, sono generalmente imponibili nel paese di residenza del beneficiario.

Collaborazioni coordinate e continuative

I redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative, ora collaborazioni a progetto, sono soggetti a tassazione secondo le disposizioni convenzionali. Se non imponibili in Italia, il sostituto d’imposta italiano può applicare direttamente l’esenzione.

Redditi da attività libero-professionali

I redditi derivanti da attività libero-professionali esercitate in Italia da residenti in paesi senza convenzioni contro le doppie imposizioni sono imponibili in Italia e devono essere indicati nel quadro RE del modello Redditi P.F. Anche con convenzioni, tali redditi sono imponibili se l’attività viene svolta in una sede fissa in Italia.

Modalità di tassazione

  • Con sostituti d’imposta: i compensi subiscono una ritenuta a titolo d’imposta definitiva del 30%.
  • Senza sostituti d’imposta: i compensi devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.

Dichiarazione dei redditi per residenti all’estero: il reddito d’impresa

Il reddito d’impresa prodotto in Italia da non residenti è imponibile solo se attribuibile a una stabile organizzazione situata in Italia. Le convenzioni fiscali definiscono le caratteristiche di una stabile organizzazione, che in genere includono una sede di direzione, succursali, uffici, officine, laboratori e cantieri di costruzione.

Spese deducibili e detraibili

I non residenti che devono pagare l’Irpef in Italia possono dedurre o detrarre alcune spese:

Spese deducibili

  • Contributi liberali: versati a favore di istituzioni religiose e organizzazioni non governative.
  • Canoni e oneri sugli immobili: gravitanti sui redditi degli immobili.
  • Indennità per perdita dell’avviamento: versate agli inquilini per cessata locazione di immobili non abitativi.

Spese detraibili

  • Interessi passivi su mutui: per l’acquisto di immobili situati in Italia, nel limite dei redditi dichiarati per i terreni oggetto del mutuo.
  • Contributi liberali: versati a enti pubblici, fondazioni e associazioni per attività culturali e musicali.

Dichiarazione dei redditi per non residenti all’estero: i redditi da non dichiarare

Alcuni redditi non devono essere dichiarati dai non residenti, inclusi:

  • Redditi di capitale: esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.
  • Compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno: brevetti industriali e marchi d’impresa, se sottoposti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

Chi è esonerato dalla dichiarazione

Sono esonerati dall’obbligo di dichiarazione i non residenti che nel periodo d’imposta considerato hanno posseduto:

  • Redditi fino a 3.000 euro: esclusi quelli per cui è obbligatoria la tenuta di scritture contabili.
  • Redditi di lavoro dipendente o pensione: corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato a effettuare le ritenute d’acconto.