Il nuovo regolamento 2024/1624/UE, in vigore dal 9 luglio 2024, fissa un nuovo limite unico per i pagamenti in contante a livello europeo. Questo limite, stabilito a 10.000 euro, è un passo piuttosto rilevante nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 19 giugno 2024, il regolamento è parte di una serie di misure preventive e diventerà definitivamente applicabile in tutti i Paesi membri dell’UE a partire dal 10 luglio 2027.

Nuovo limite contante a 10.000 euro: cosa dice l’art. 80

L’articolo 80 del regolamento 2024/1624/Ue rappresenta una novità significativa: per la prima volta, un limite per i pagamenti in contante viene imposto a livello europeo. Questo limite è stato fissato a 10.000 euro per qualsiasi operazione effettuata da persone che commerciano beni o forniscono servizi. Anche se questa normativa è già in vigore, gli Stati membri hanno tempo fino al 2027 per allineare le loro legislazioni nazionali.

Nuovo limite contante: misure di verifica per operazioni sotto i 10.000 euro

Sebbene il limite sia fissato a 10.000 euro, il regolamento riconosce che operazioni in contante inferiori a tale importo possono ancora rappresentare un rischio. Secondo il Considerando n. 61, i soggetti obbligati devono applicare misure di adeguata verifica della clientela per operazioni occasionali di almeno 3.000 euro. Queste misure includono l’identificazione e la verifica del cliente e del titolare effettivo, per mitigare i rischi di uso improprio del contante.

Applicabilità del regolamento e tempistiche

Il regolamento diventerà obbligatorio in tutti gli Stati membri dal 10 luglio 2027. Gli Stati membri possono adottare limiti inferiori, previa consultazione con la Banca Centrale Europea (BCE), e devono notificare tali limiti alla Commissione entro tre mesi dall’introduzione. I limiti inferiori già esistenti devono essere notificati entro il 10 ottobre 2024.

Soggetti esclusi dal nuovo limite contante

Non tutti i pagamenti in contante rientrano nel nuovo limite di 10.000 euro. L’articolo 80 specifica che i limiti non si applicano:

  • Ai pagamenti tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di una professione.
  • Ai pagamenti o depositi effettuati presso enti creditizi, emittenti di moneta elettronica e prestatori di servizi di pagamento.

Per esempio, se un privato acquista un’auto usata da un altro privato, il limite non si applica. Tuttavia, lo stesso privato non potrà pagare in contanti oltre 10.000 euro se acquista l’auto da un concessionario.

Limiti inferiori nei Paesi Membri

La normativa europea mira a uniformare un panorama variegato. Attualmente, in Europa esistono notevoli differenze nei limiti al contante:

  • Limiti bassi: Grecia (500 euro), Francia, Svezia, Spagna (1.000 euro).
  • Limiti medi: Danimarca (2.700 euro), Lituania, Portogallo (3.000 euro), Polonia (3.300 euro).
  • Limiti alti: Croazia (15.000 euro).

Alcuni paesi, come Cipro, Estonia, Finlandia, Germania, Ungheria, Irlanda, Lussemburgo e Olanda, non hanno limiti al contante.

Il caso dell’Italia

In Italia, il limite attuale per i pagamenti in contante è di 4.999,99 euro, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2023. Questo limite riguarda ogni pagamento o transazione dilazionata nell’arco di sette giorni. Nel 2027, l’Italia avrà la possibilità di aumentare il limite interno a 10.000 euro, in linea con la normativa europea.

Cosa succede in caso di superamento del limite

Il superamento del limite dei pagamenti in contante comporta sanzioni severe. Secondo il Decreto legislativo del 25 maggio 2017 n. 90, chi effettua o riceve un pagamento in modo irregolare può incorrere in sanzioni amministrative pari o superiori a 5.000 euro. Anche chi non segnala le irregolarità alle autorità competenti è soggetto a sanzioni, che possono variare da 3.000 a 15.000 euro.

Prelievi e depositi sul conto corrente

Le regole sul limite di contante non si applicano ai prelievi e ai depositi di denaro sul proprio conto corrente. Tuttavia, se un individuo supera la soglia stabilita per i prelievi in contante, l’istituto finanziario può richiedere una giustificazione dell’operazione. In base alla risposta, la banca deciderà se segnalare l’operazione all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) per scopi antiriciclaggio.