Una signora, condomino incaricato di un “condominio minimo”, ha presentato un interpello all’Agenzia delle Entrate riguardo un errore di fatturazione per lavori eseguiti che devono beneficiare del Superbonus 110%. Andiamo a vedere nel dettaglio il quesito e la risposta fornita dall’Agenzia, analizzando le soluzioni proposte per mantenere l’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 121 del Decreto-legge n. 34 del 2020.
Superbonus 110%: come correggere errori in fattura, il quesito
La signora ALFA, rappresentante del condominio minimo, ha riferito che la ditta BETA ha emesso tre fatture il 29 dicembre 2023 per lavori eseguiti al 70%, applicando lo sconto in fattura previsto dall’articolo 121 del Decreto-legge n. 34 del 2020. Tuttavia, le fatture presentavano un errore: lo sconto era indicato nel corpo della fattura e non a valle dell’importo complessivo. Questo errore ha neutralizzato gli importi dei singoli interventi, rendendo necessario un intervento correttivo.
Inizialmente, l’istante ha proposto di correggere le fatture tramite note di variazione, per integrare correttamente lo sconto praticato. Si ipotizzava di emettere note di variazione in aumento o in diminuzione, datate 29 dicembre 2023, usufruendo del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/1997.
Successivamente, il 5 aprile 2024, l’istante ha comunicato di aver già effettuato le correzioni proposte, spinta dalle imminenti modifiche normative. La ditta BETA ha emesso note di debito datate 29 dicembre 2023, trasmesse al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate (SdI) il 27 marzo 2024. Inoltre, è stata prodotta l’asseverazione intermedia il 29 marzo 2024, e sono state comunicate le opzioni di cessione del credito o sconto in fattura.
Correzione errori di fatturazione per ottenere il Superbonus 110%: il parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso specifico e ha sottolineato alcuni punti chiave:
- Data di emissione della fattura: per le persone fisiche e gli enti non commerciali, le spese si considerano sostenute alla data dell’effettivo pagamento. In caso di sconto integrale in fattura, la data di emissione della fattura è cruciale.
- Trasmissione allo SdI: la fattura non è considerata emessa fino all’invio allo SdI. Le note di debito emesse il 29 dicembre 2023 sono state trasmesse solo il 27 marzo 2024, oltre il termine di 12 giorni previsto.
- Rettifica delle fatture: le nuove fatture emesse replicano quelle precedenti, tranne che per l’addebito dell’IVA, e non sembrano essere state stornate con note di credito.
Quali conseguenze per l’agevolazione fiscale?
Data la tardiva trasmissione delle note di debito e l’errata gestione delle fatture originali, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che lo sconto in fattura sarà applicabile nella misura prevista per il 2024 (70%) e non al 110%. Nonostante l’uso del ravvedimento operoso per sanare le sanzioni, questo non consente di retrodatare l’efficacia delle fatture per usufruire dell’agevolazione del 110%.
Azioni correttive e adeguamenti necessari
Per adeguarsi alla misura agevolativa effettivamente spettante, è necessario:
- Modificare l’asseverazione intermedia;
- Aggiornare la comunicazione della cessione del credito.
Questi adeguamenti sono quindi fondamentali per allinearsi con la normativa vigente e assicurare che le agevolazioni fiscali siano correttamente applicate.
Risorse e riferimenti normativi
Per ulteriori informazioni e dettagli sulle normative, è possibile consultare:
- Le circolari n. 17/E e 27/E del 2023
- La circolare n. 24/E del 2020
- La circolare n. 30/E del 2020
- Le risposte agli interpelli pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate
Questi documenti forniscono chiarimenti dettagliati e linee guida per la corretta gestione delle agevolazioni fiscali.
Riassunto riepilogativo
Una rappresentante di un condominio minimo ha chiesto all’Agenzia delle Entrate come correggere un errore di fatturazione per lavori beneficiari del Superbonus 110%. L’Agenzia ha risposto che, a causa della trasmissione tardiva delle note di debito, l’agevolazione fiscale sarà applicata solo nella misura del 70% prevista per il 2024.