La spesa sostenuta per acquistare un deambulatore può essere detratta? Come ogni anno anche per il 2023 è possibile detrarre le spese medico-sanitarie dal modello 730.
Come sancito dall’articolo 15 comma 1, lettera c) del Tuir le spese sanitarie sono oggetto di detrazione fiscale nel modello 730. La normativa vigente consente la detrazione fiscale del 19 percento delle spese medico-sanitarie, tenendo conto della franchigia di oltre 129 euro. Le spese possono essere sostenute per i familiari a carico o a proprio nome.
Anche le spese sostenute per acquistare un deambulatore possono essere oggetto di detrazione fiscale. Scopriamo quale documentazione è necessario presentare per avere diritto alla detrazione fiscale deambulatore. Ecco quanto spetta di detrazione fiscale per l’acquisto di un deambulatore.
Detrazione fiscale spesa deambulatore nel Modello 730
Nel Modello 730 è possibile indicare la spesa per acquistare un deambulatore nella casella E1. La spesa può essere detratta fiscalmente al rigo E1 in quanto si tratta dell’acquisto di un dispositivo medico volto a favorire la deambulazione. Ai fini della detrazione fiscale è necessario che il deambulatore risponda alla definizione di dispositivo medico contenuta nell’articolo 1, secondo comma, dei decreti di settore (n. 507/92, n. 46/97, n. 332/00).
Per essere detratto il deambulatore deve riportare la marcatura CE: tale indicazione comporta la necessità di conservare la documentazione di spesa e la documentazione dalla quale si evinca che il deambulatore acquistato riporti la marcatura CE. Per detrarre la spesa sostenuta per acquistare un deambulatore è necessario che dalla fattura o dallo scontrino fiscale risulti la descrizione del dispositivo medico e il nome di colui che sostiene la spesa.
Detrazione fiscale spesa deambulatore: tracciabilità delle spese
Il comma 679 della Legge n. 160 del 2019 ha previsto che le detrazioni fiscali spettano solo nel caso in cui l’onere sia stato sostenuto strumenti di pagamento tracciabili, bonifico postale e bancario, assegni circolari e bancari e carte di credito e di debito. Restano escluse dall’obbligo di tracciabilità le spese sostenute per acquistare i dispositivi medici, le spese per acquistare i medicinali e le spese per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture private accreditate dal Sistema Sanitario Nazionale e dalle strutture sanitarie pubbliche.
La tracciabilità del pagamento può essere dimostrata con l’annotazione sulla ricevuta fiscale, sulla fattura o sul documento commerciale che il pagamento del bene o del servizio è avvenuto tramite strumento tracciabile. La tracciabilità del pagamento può avvenire anche con prova cartacea della transazione (estratto conto carta di credito, copia bollettino postale e ricevuta bancomat).
Detrazione fiscale deambulatore: requisiti per la detrazione
Per beneficiare della detrazione fiscale Irpef per spese medico-sanitarie è necessario indicare le spese sostenute in sede di denuncia dei redditi relativa all’anno in cui gli oneri sono stati sostenuti. Tali spese consentono di beneficiare della detrazione fiscale secondo il principio di cassa. La documentazione deve essere conservata dal contribuente per tutto l’arco temporale in cui il Fisco può espletare l’accertamento fiscale.
Per beneficiare della detrazione fiscale è necessario rispettare determinate condizioni: il contribuente deve aver sostenuto la spesa nel corso dell’anno di imposta con mezzi tracciabili. La fattispecie di spesa deve rientrare tra quelle previste dalla normativa vigente: è importante consultare l’elenco delle spese deducibili e detraibili. La spesa sostenuta deve risultare dai documenti fiscali (ricevuta, fattura).
Detrazione fiscale deambulatore: franchigia
Le spese sostenute per acquistare un deambulatore sono detraibili e devono essere indicate al rigo E1 del Modello 730, concorrendo alla determinazione della detrazione del 19 percento solo per l’ammontare che eccede la franchigia pari a poco più di 129 euro.
La franchigia viene applicata dall’intermediario abilitato a prestare l’assistenza fiscale. Le detrazioni fiscali possono essere oggetto di ripartizione in 4 quote annuali di pari importo. Ciò solamente se l’importo complessivo delle spese sostenute è superiore a 15.500 euro, a prescindere dalla franchigia.