Il bonus transizione 5.0, del quale si attende il decreto attuativo del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), offre opportunità anche ai liberi professionisti, in particolare per le certificazioni, le perizie e le revisioni connesse alla domanda.
Senza alcuni passaggi relativi alla richiesta e al consuntivo degli interventi da effettuare o effettuati in ottica di incentivi da ottenere sulle spese per l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e beni immateriali – che devono essere anche sostenibili dal punto di vista degli impatti ambientali e dell’utilizzo delle energie alternative – l’impresa richiedente non può ricevere gli incentivi.
Il bonus transizione 5.0 deriva dalle risorse stanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) che ha messo a disposizione 6,3 miliardi di euro di incentivi alle imprese.
Bonus transizione 5.0 professionisti: a chi rivolgersi per le certificazioni tecniche?
Servirà il lavoro, la consulenza e la perizia dei professionisti per inviare la richiesta degli incentivi del bonus transizione 5.0, nei vari momenti dell’ottenimento dei contributi a fondo perduto. In primo luogo nella presentazione della domanda principale, momento nel quale serviranno due certificazioni tecniche, una ex ante e l’altra ex post, sull’efficientamento energetico realizzato con gli investimenti dei quali si richiedono gli incentivi.
Per i due documenti c’è bisogno della firma di un ingegnere iscritto nella sezione A dell’Albo, tra le undici specializzazioni previste. La firma può essere messa anche da Esperti gestori di energia (Ege) e dalle Esco, le Energy service company. Sui beni oggetto di agevolazione dovranno essere effettuate delle perizie che potranno essere firmate da:
- periti;
- ingegneri;
- dottori forestali (in qualche caso);
- agronomi (in qualche caso).
Domanda incentivi imprese 5.0, perché certificazioni e perizia devono avere la firma dei revisori?
Tra i professionisti che entrano nel processo di richiesta e di verifica degli investimenti agevolati dal bonus transizione 5.0, entrano anche le società di revisione e i revisori legali. A questi soggetti va il compito di certificare le spese sostenute per gli investimenti effettivamente realizzati.
Revisori e società di revisione sono chiamati, dunque, a verificare la documentazione circa i costi sostenuti per i quali si richiede l’agevolazione tramite incentivo. Si ricorda che il bonus 5.0 può arrivare a coprire una quota del 45% con il fondo perduto, nel caso in cui l’efficientamento energetico dovesse raggiungere il 6% in termini di risparmio di energia consumata.
Per investimenti fino a 2,5 milioni di euro si può ottenere il minimo del 35% del fondo perduto; per investimenti da 2,5 a 10 milioni la copertura minima è del 15%, mentre da 10 a 50 milioni di euro si dispone di un 5% minimo di incentivo.
Revisori legali Bonus transizione 5.0, in quale elenco trovare i professionisti abilitati?
Tornando ai controlli effettuati da revisori legali e dalle società, le imprese non soggette a revisioni per legge possono affidare l’incarico solo a dei revisori in attività. Si possono reperire i nomi di questi professionisti nell’elenco “A” del ministero dell’Economia e delle Finanze.
Contributi e incentivi per coprire i costi dei professionisti
Si ricorda che le imprese possono ammortizzare i costi da affrontare per l’intervento dei professionisti con dei fondi extra. Infatti, si prevede un tetto di 10.000 euro per i costi sostenuti dalle piccole e medie imprese circa l’obbligo di certificazione e un secondo tetto di 5.000 euro per le spese delle aziende non obbligate alla revisione legale. Questa cifra potrà essere utilizzata dalle aziende, pertanto, per far effettuare la certificazioni mediante i revisori.
Polizza assicurativa RC dei certificatori: perché va sottoscritta?
Si richiama l’attenzione, infine, sulle garanzie e sulle polizie di responsabilità civile (RC) che i certificatori devono stipulare con le assicurazioni per eventuali risarcimenti dei danni da affrontare per l’azione e le conseguenze della propria attività.
Il massimale inserito nella polizza deve risultare adeguato alle certificazioni prese in carico dai professionisti, tenuto conto anche degli importi di cui si parla. Sia le certificazioni che le polizze sono controllate dal Gestore dei servizi energetici (Gse).