Pensione anticipata 2024: con la pubblicazione della circolare n. 78 del 3 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni per ciò che concerne l’applicazione delle nuove normative che sono state introdotte e delle modifiche che sono state apportate dalla Legge di Bilancio 2024 in merito alle aliquote di rendimento a favore degli iscritti alla CPDEL, alla CPS, alla CPI e alla CPUG, nonché in merito alle decorrenze della pensione anticipata e della pensione per i lavoratori precoci.
La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:
- l’art. 13 della legge n. 1338 del 12 agosto 1962, recante “Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 229 dell’11 settembre 1962;
- la tabella di cui all’allegato A della legge n. 965 del 26 luglio 1965, recante “Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 204 del 16 agosto 1965;
- la tabella A allegata alla legge n. 16 del 24 gennaio 1986, recante “Trattamento di quiescenza per gli iscritti a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 30 del 6 febbraio 1986;
- l’art. 13, lett. b), del decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992, recante “Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell’articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 137 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 305 del 30 dicembre 1992;
- l’art. 17, comma 1, della legge n. 724 del 23 dicembre 1994, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 174 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 304 del 30 dicembre 1994;
- il decreto legislativo n. 67 del 21 aprile 2011, recante “Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell’articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 108 dell’11 maggio 2011;
- l’art. 24, comma 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 251 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 284 del 6 dicembre 2011, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011;
- l’art. 4, commi da 1 a 7 ter, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 136 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 153 del 3 luglio 2012;
- l’art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 221 del 23 settembre 2015;
- l’art. 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 57 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 297 del 21 dicembre 2016;
- l’art. 1, commi da 147 a 153, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 29 dicembre 2017;
- l’art. 17 del decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 23 del 28 gennaio 2019, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 28 marzo 2019;
- l’art. 1, commi da 157 a 163, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, la quale è stata pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 40/L della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023.
Pensione anticipata 2024: le istruzioni INPS per l’applicazione delle nuove aliquote di rendimento e delle modifiche alle decorrenze
In seguito alle modifiche che sono state introdotte dalla Legge di Bilancio 2024, ecco come deve essere effettuato il calcolo della pensione:
- con le nuove aliquote di rendimento di cui all’allegato II della Legge di Bilancio 2024, per l’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;
- con le aliquote di rendimento indicate nelle tabelle allegate alle leggi n. 965 del 1965 e n. 16 del 1986, per le quote di pensione retributive.
Ecco, invece, quali sono le nuove decorrenze stabilite dalla Legge di Bilancio 2024 per quanto riguarda la pensione anticipata e la pensione per i lavoratori precoci:
- dopo 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi, se entro il 31 dicembre 2024;
- dopo 4 mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi, se entro il 31 dicembre 2025;
- dopo 5 mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi, se entro il 31 dicembre 2026;
- dopo 7 mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi, se entro il 31 dicembre 2027;
- dopo 9 mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi, se a partire dal 1° gennaio 2028;