Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea della nuova direttiva sulla sostenibilità 2024 (la Corporate sustainability due diligence directive – CSDDD) cambia la normativa in tema di rendicontazione non finanziaria delle imprese. Le aziende interessate, infatti, dovranno adottare il report di sostenibilità per descrivere quali siano gli impatti dovuti dalla propria attività di produzione di beni o di erogazione di servizi nei riguardi dell’ambiente, del rispetto dei diritti umani e di governance (ESG).

La direttiva 1760 del 5 luglio 2024, dunque, fissa il perimetro di applicazione delle società obbligate ad adottare delle politiche di sostenibilità al proprio interno e nei rapporti con i propri fornitori e sub-fornitori. L’adesione avverrà in maniera graduale partendo dalle imprese di più ampie dimensione o con maggiore personale impiegato, ovvero con un fatturato più elevato, per poi allargarsi a imprese di più ridotte dimensioni.

Nuova direttiva europea sostenibilità 2024, quali imprese obbligate al report?

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea della direttiva 1760 del 2024, prende forma la politica europea sulla sostenibilità e sugli impatti ambientali, sociali e di governance (ESG) delle imprese. Queste ultime dovranno adottare una specifica rendicontazione non finanziaria nella quale saranno indicate le politiche adottate per ridurre e azzerare gli impatti negativi in termini di ambiente e di diritti sociali.

I Paesi membri dell’Unione europea avranno due anni di tempo per recepire la direttiva, fissando le regole al proprio interno di recepimento del dettato continentale. Le prime imprese chiamate ad adottare la nuova disciplina in maniera obbligatoria sono quelle con un numero di dipendenti di almeno 5.000 unità e un fatturato netto mondiale superiore a 1,5 miliardi di euro. Dal 26 luglio 2027 queste imprese saranno interessate direttamente dalla normativa europea pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 5 luglio 2024.

Sempre in ambito di una società con sede in uno Stato membro dell’Unione europea, il requisito si abbasserà un anno dopo, dal 26 luglio 2028, quando saranno obbligate alle nuove regole di rendicontazione non finanziaria degli impatti dell’azione aziendale e del rispetto dei diritti umani le imprese con almeno 3.000 unità e un fatturato netto globale di almeno 900 milioni di euro.

Cosa si intende per sostenibilità e bilancio sociale?

È importante verificare che la direttiva europea sulla Corporate sustainability due diligence directive (CSDDD) prevede obblighi anche per le imprese non direttamente presenti sul territorio dei Paesi membri, ma in uno Stato terzo. In questo caso, dal 26 luglio 2027 – nel momento in cui nel territorio dell’Unione europeo scatta l’obbligo per le imprese con più di 5.000 dipendenti e più di 1,5 miliardi di fatturato riferito all’esercizio precedente – in uno Stato terzo l’obbligo scatta per il solo requisito del fatturato netto, pari ad almeno 1,5 miliardi di euro riferito all’esercizio precedente rispetto alla decorrenza dell’obbligo del 26 luglio 2027.

Sempre tra le società di Paesi terzi, un anno dopo (il 26 luglio 2028) scatta l’obbligo per le società con un fatturato netto di più di 900 milioni di euro nell’ultimo esercizio. Si nota, dunque, che la direttiva fissa obblighi di rendicontazione non finanziaria e di adozione di politiche rivolte al rispetto degli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale a imprese che entrano in contatto con il territorio e i soggetti dell’Unione europea.

Requisiti Esg direttiva sostenibilità: ecco per quali imprese

Ulteriore allargamento della platea delle imprese rientranti nel perimetro di applicazione della direttiva 1760 del 5 luglio 2024 riguarda le società che abbiano almeno 1.000 dipendenti e un fatturato mondiale pari ad almeno 450 milioni di euro riferito all’esercizio precedente rispetto a quello nel quale scatti l’obbligo.

Per queste società, l’obbligo di aderire alle nuove politiche di sostenibilità scatta a decorrere dal 26 luglio 2029. Peraltro, il punto b) dell’articolo 2 della direttiva europea stabilisce che le imprese, pur non raggiungendo i requisiti sopra descritti (1.000 dipendenti e fatturato di 450 milioni di euro), sono obbligate all’adozione del modello di sostenibilità nel caso in cui dovesse trattarsi “della società capogruppo di un gruppo che ha raggiunto tali limiti minimi nell’ultimo esercizio per il quale è stato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio d’esercizio consolidato” o “accordi di franchising o licenza nell’UE con società terze indipendenti se gli accordi garantiscano un’identità comune”.