Con la conferma dell’Eurostat in merito ai criteri di classificazione del credito “non pagabile” per l’anno 2024, cambiano le modalità per considerare le spese di ristrutturazione e di efficientamento energetico del superbonus, in assenza della cessione e dello sconto in fattura.
Nella giornata di ieri l’Istituto europeo di Statistica ha confermato che per i primi quattro anni dell’ex bonus 110% (dal 2020 al 2023) si applica il criterio di classificazione “pagabile”, mentre a partire dalla riforma del superbonus dettata dal decreto 39 del 30 marzo 2024 i crediti devono essere considerati “non pagabili”. La novità si integra con lo stop definitivo alle due opzioni e la sola detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi, peraltro allungata a 10 anni.
Il passaggio ha dei riflessi sui conti pubblici e sui beneficiari del superbonus: se, infatti, non cambia nulla dal punto di vista dell’indebitamento totale prodotto dal 110% nei cinque anni di esercizio, si modifica, invece, la classificazione del deficit pubblico, con la possibilità di allungare il periodo di previsione in bilancio ma per una quota annuale più bassa.
Superbonus Eurostat 2024, cosa significa credito ‘pagabile’ o ‘non pagabile’?
La conferma arrivata nella giornata del 5 luglio 2024 del criterio di classificazione delle spese del superbonus quali “crediti non pagabili” cambia le carte in tavola sulla composizione del debito e del deficit statale. Se è vero che, dal punto di vista dell’indebitamento totale, la misura del superbonus dovrà essere assorbita per gli effetti prodotti nei cinque anni in cui è rimasta, finora, in vigore, è altrettanto vero che il governo avrà più anni a disposizione per imputare la quota del superbonus riferita al 2024. Che, pertanto, dovrà essere riferita agli esercizi dal 2024 al 2033 e non più nell’anno in cui il debito sia sorto (criterio di classificazione “pagabile”).
Criterio ‘pagabile’ con sconto e cessione del credito
Proprio il criterio “pagabile”, tuttavia, rimarrà in vigore per gli anni del superbonus dal 2020 a tutto il 2023, con una piccola coda del 2024 per i cantieri di ristrutturazione e di efficientamento energetico avviati dal 1° gennaio al 29 marzo 2024. Si tratta del periodo antecedente l’entrata in vigore del decreto 39 del 2024 che, in ogni modo, non ha prodotto un imponente quantitativo di nuove spese.
Infatti, nel primo quadrimestre la spesa da imputare al criterio “pagabile” collegato ai quattro anni precedente è di 95 milioni di euro, un importo modesto se rapportato alle cifre di cui si parla quando bisogna fare i conti con il superbonus.
Esempio di credito pagabile e non pagabile riferito all’ex bonus 110%
A tal proposito, si può spiegare come possa convivere la doppia anima contabile del superbonus con i criteri di “pagabile” e “non pagabile” riferiti ai crediti d’imposta. I primi sono imputabili integralmente nell’anno in cui sorgono e in un’unica soluzione. Pertanto, i crediti del superbonus del 2020 generano spese da imputare al solo anno di riferimento.
La classificazione dei crediti in “non pagabili” comporta, invece, un’imputazione per quote e a rate, da riferire agli anni di effettivo utilizzo del bonus da parte di chi ne abbia beneficiato.
Detrazione Eurostat superbonus dal 2024 al 2033 senza sconti in fattura e cessione crediti
Se, ad esempio, nel 2023 si sono prodotti crediti per un valore di 1 milione di euro, la cifra si trasforma in indebitamento netto dello stesso importo da imputare all’anno 2023. Per lo stesso importo riferito al periodo a partire dal 30 marzo 2024, invece, la cifra si spalma per 10 anni (100mila euro ad anno).
Il periodo corrisponde agli anni nei quali si può utilizzare la detrazione fiscale in assenza delle due due opzioni di cessione del credito e sconto in fattura. Pertanto, il debito del 2024 verrà diluito per gli anni dal 2024 al 2033, al pari di quanto dovranno fare i contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi per gli anni di imposta dal 2024 al 2033.