Superbonus, dopo la riforma del decreto legge 39 del 30 marzo 2024, poi convertito nella legge 67/2024, l’Eurostat lo considera “credito d’imposta non pagabile”. Arriva, dunque, un nuovo parere dall’Istituto di Statistica europeo sulla classificazione del massimo dei bonus edilizi introdotti in Italia per il periodo dal 2020 al 2024.
Tuttavia, il metodo di classificazione del deficit che scaturisce dalle spese del superbonus non è costante per tutti e cinque gli anni in cui il superbonus sia stato introdotto ed abbia agevolato i lavori di ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico fino ad ora. Infatti, la classificazione di credito d’imposta non pagabile deriva solo a decorrere dalla riforma del 2024, confermando tuttavia una differente valutazione sui conti pubblici per la misura in vigore nei primi quattro anni.
Superbonus, riforma 2024 ‘credito non pagabile’: cosa significa?
Arriva una nuova classificazione dell’Istituto europeo di Statistica (Eurostat) circa il deficit sui conti pubblici provocato dal superbonus e, in particolare, dai crediti d’imposta che hanno caratterizzato la misura prima e dopo la stretta di quest’anno. Infatti, è proprio dall’introduzione del decreto legge 39 del 30 marzo 2024, poi convertito nella legge 67 del 2024, che l’Eurostat considera un linea di confine e di riforma tra le cessioni precedenti e i limitatissimi casi di circolazione del credito di quest’anno.
In più, ai fini della nuova classificazione del deficit, l’Eurostat tiene conto dell’allungamento degli anni da quattro a dieci, senza opzione alternativa, per utilizzare il bonus nella dichiarazione dei redditi. Lo sforzo del governo circa la chiusura della cessione dei crediti d’imposta e degli sconti in fattura e la nuova suddivisione nella dichiarazione dei redditi è stata premiata dall’Eurostat con la possibilità di considerare il deficit scaturito dal superbonus come spalmabile in un altrettanto lungo periodo sui conti pubblici.
Bonus 110% classificazione con cessione credito e sconto ancora possibile fino al 2023
Pertanto, la nuova classificazione dettata dall’Eurostat prevede che il credito del superbonus possa essere considerato come “pagabile” (o, meglio, come “credito d’imposta dovuto”) per i primi quattro anni di utilizzo dell’agevolazione, dal 2020 al 2023. Mentre per gli anni dal 2024, la nuova classificazione muta in “credito d’imposta non pagabile” ai fini della registrazione nei conti pubblici.
L’effetto principale sui conti dello Stato che produce il cambio di classificazione è quello di prevedere che, per gli anni in cui la spesa è considerata come “pagabile”, si provveda a contabilizzarla come riferita agli anni dal 2020 al 2023.
Diversamente, per le spese del 2024 con classificazione “non pagabile” si debba procedere a suddividere il totale dei crediti per gli anni di riferimento della detrazione fiscale, passati da quattro a dieci. Ciò significa che la quota di spesa annuale riferita al peso della spesa del 2024 si riduce e comporta un minore deficit dei conti pubblici, ma spalmata su più anni.
Detrazione fiscale del superbonus per credito non pagabile
La nuova classificazione dettata dall’Eurostat sul superbonus ricalca quasi fedelmente la situazione dei contribuenti che abbiano effettuato spese per avviare gli interventi del superbonus nel 2024. Infatti, per questi soggetti, l’unica modalità di utilizzo del bonus è quella della detrazione fiscale, spalmata non più su quattro dichiarazioni dei redditi, ma su dieci.
Per i contribuenti con ridotta capacità di redditi e di imposta lorda Irpef, quindi, la riduzione della quota annuale comporta la possibilità di far rientrare la rata stessa nella detrazione fiscale, senza perdita di parte o di tutto il bonus spettante e non più cedibile come credito o come sconto.
Lo stesso meccanismo può farsi valere sui conti pubblici che dovranno tener conto, rispetto ai primi anni di superbonus, del ritorno del patto di stabilità europeo che imporrà un regime di austerità e di attenzione sulle spese non più compatibile con una classificazione come “pagabile” dei crediti del superbonus.