Malattia intermittenti: con la pubblicazione del messaggio n. 2382 del 26 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato di aver istituito il nuovo codice tipo lavoratore “IA” al fine di consentire ai datori di lavoro interessati di inserire una specifica codifica all’interno dei flussi Uniemens per ciò che concerne i lavoratori dipendenti che sono stati assunti con contratto di lavoro intermittente.

Tale nuovo codice introdotto, nello specifico, deve essere inserito nel caso in cui questi ultimi ultimi siano stati adibiti ad un’attività compresa tra quelle che sono proprie dei pubblici esercizi, nonché in base ai quali è obbligatorio effettuare il versamento di un apposito contributo aggiuntivo di malattia di importo pari allo 0,77% della retribuzione imponibile.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto ministeriale del 1° febbraio 1957, recante “Approvazione dell’aliquota aggiuntiva da corrispondersi all’I.N.A.M. dalle aziende esercenti pubblici esercizi in relazione ad aumento della misura dell’indennità di malattia”.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso all’interno del proprio sito web ufficiale attraverso la pubblicazione dei seguenti provvedimenti:

  • la circolare INPS n. 71 del 21 marzo 1985, recante “Mense aziendali e bar aziendali. Aziende alberghiere. Contributo aggiuntivo di malattia dello 0,77 per cento”
  • la circolare INPS n. 41 del 13 marzo 2006, recante “Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni. Effetti sulle prestazioni a sostegno del reddito nelle nuove forme di rapporto di lavoro”.

Malattia intermittenti: le istruzioni INPS per la compilazione del flusso Uniemens

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato comunicato all’interno della sopra citata circolare n. 71 del 1985, l’INPS ha specificato che i datori di lavoro che hanno all’interno del proprio organico dei lavoratori dipendenti che svolgono un’attività compresa tra quelle che fanno parte dei pubblici esercizi devono versare un contributo aggiuntivo di malattia di importo pari allo 0,77% della retribuzione imponibile.

Dopodiché, mediante la pubblicazione della successiva circolare n. 41 del 2006 sopra richiamata, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha specificato che per i lavoratori dipendenti che sono stati assunti con un contratto di lavoro intermittente i datori di lavoro interessati hanno l’obbligo di versare il contributo di malattia, così come avviene anche per tutte le altre tipologie di lavoratori che questi ultimi hanno all’interno del proprio organico.

A tal proposito, in particolare, l’Istituto stesso ha ritenuto necessario introdurre una specifica codifica per quanto riguarda i lavoratori dipendenti assunti con un contratto di lavoro intermittente, in modo da permettere ai datori di lavoro interessati di compilare in maniera corretta i flussi Uniemens e in modo da permettere loro di procedere con il pagamento del contributo aggiuntivo di malattia dovuto, pari allo 0,77% della retribuzione imponibile.

Pertanto, in merito al contributo aggiuntivo di malattia dovuto per i suddetti lavoratori intermittenti, i datori di lavoro che hanno questi ultimi alle proprie dipendenze devono codificare i medesimi all’interno dei flussi Uniemens attraverso l’inserimento del nuovo codice tipo lavoratore “IA”, avente il significato di “Lavoratore intermittente addetto ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77%”.

Tale codice, nello specifico, deve essere indicato all’interno della sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens.

Infine, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale comunica che devono essere inseriti all’interno dei flussi Uniemens i seguenti codici tipo contribuzione:

  • il codice tipo contribuzione G0, recante “Lav. intermittente tempo indeterminato”;
  • il codice tipo contribuzione H0, recante “Lav. intermittente tempo intermittente a tempo pieno e determinato”.