Obbligo Gestione separata INPS: con la pubblicazione del messaggio n. 2403 del 27 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito dei chiarimenti per ciò che concerne l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata da parte dei soggetti titolari di reddito da arti e professioni iscritti all’interno di un apposito albo professionale, in seguito alla pronuncia di una recente sentenza della Corte Costituzionale.
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:
- l’art. 22 della legge n. 576 del 20 settembre 1980, recante “Riforma del sistema previdenziale forense”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 266 del 27 settembre 1980;
- l’art. 21 della legge n. 6 del 3 gennaio 1981, recante “Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 12 del 14 gennaio 1981;
- l’art. 3, comma 26, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995, recante “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 190 del 16 agosto 1995;
- l’art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 174 del 28 luglio 1997;
- l’art. 18, comma 12, del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 155 del 6 luglio 2011, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011;
- la sentenza della Corte di Cassazione n. 4034 del 2021;
- la sentenza della Corte di Cassazione n. 3494 del 2023;
- la sentenza della Corte di Cassazione n. 29408 del 2023;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 22 aprile 2022;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 28 novembre 2022;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 55 dell’8 aprile 2024, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 1° Serie Speciale della Corte Costituzionale, n. 15 del 10 aprile 2024.
Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione della circolare INPS n. 107 del 3 ottobre 2022, recante “Operazione Poseidone. Titolari di reddito da arti e professioni, il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad Albi e obbligati all’iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 22 aprile 2022”.
Obbligo Gestione separata INPS per i titolari di reddito da arti e professioni iscritti all’albo: i chiarimenti sulla sentenza della Corte Costituzionale dell’8 aprile 2024
Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dalle normative sopra richiamate, l’INPS ha fornito dei chiarimenti in merito al dies a quo del termine di prescrizione del diritto ai contributi.
A tal proposito, in particolare, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale specifica che non è previsto l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS da parte dei titolari di reddito da arti e professioni iscritti all’albo esclusivamente nel caso in cui per questi ultimi sia subentrata la prescrizione dei contributi dovuti.
Nello specifico, questo termine di prescrizione dei contributi è previsto una volta che sono trascorsi 5 anni dalla data di pagamento prevista dalla legge.