Rimane in sospeso la questione del credito d’imposta 4.0 del 2024 per quanto concerne i dati da trasmettere al Gestore dei servizi energetici (Gse). Le comunicazioni degli investimenti seguono due differenti adempimenti e percorsi a seconda che si riferiscano a spese effettuate fino al 29 marzo 2024 o a partire dal 30 marzo 2024.
La data spartiacque è quella di entrata in vigore del decreto legge 39 del 2024 che disciplina la misura e come debbano muoversi i soggetti interessati alla gestione dei bonus e della compensazione dei crediti d’imposta. La data di effettuazione dell’investimento incide, pertanto, sui differenti adempimenti da effettuarsi.
Ad oggi, la piattaforma telematica messa in piedi dal Gestore dei servizi energetici (Gse) e aperta alla fine di aprile scorso, risulta sospesa per un mese a partire dallo scorso 17 giugno. La sospensione della piattaforma dovrà consentire al gestore di trovare soluzioni di coordinamento delle pratiche presentate dai soggetti beneficiari per la compensazione del credito d’imposta. Infatti, dette pratiche, necessitano di una sorta di lasciapassare da parte del Gse, propedeutico ai fini della successiva accettazione da parte dell’Agenzia delle entrate.
Crediti d’imposta 4.0 investimenti 2024: quando riapre la piattaforma del Gse?
Ancora un paio di settimane di attesa per la riapertura della piattaforma del Gestore dei servizi energetici (Gse) in merito alla domanda di crediti d’imposta per investimenti 4.0 del 2024 e degli anni precedenti. La sospensione della piattaforma consentirà di mettere a punto le procedure che consentano al gestore di far passare la pratica dal punto di vista degli investimenti effettuati dalle imprese e dei documenti da trasmettere per la compensazione del credito.
Il passaggio all’Agenzia delle entrate consente di arrivare a una lavorazione della pratica dal punto di vista del credito fiscale. A tal proposito, si deve diversificare i crediti dovuti a investimenti effettuati fino al 29 marzo 2024 da quelli effettuati a partire dal giorno successivo, coincidente con l’entrata in vigore del decreto 39 del 2024 che ha rivisto l’intera misura.
Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024 compresi, l’impresa che abbia effettuato investimenti in beni 4.0 – interessata a ottenere il credito d’imposta – deve presentare un solo modello di comunicazione al Gse.
Dove reperire il modello da trasmettere al Gestore dei servizi energetici (Gse) per la compensazione?
Si tratta del modello previsto dal decreto direttoriale del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) del 24 aprile scorso, reperibile in allegato al decreto stesso, che dovrà essere compilato e inviato mediante la piattaforma del Gestore dei servizi energetici (Gse). L’impresa interessata non deve effettuare alcuna comunicazione preventiva. Non si prevedono scadenze nell’invio della pratica anche se quest’ultime è indispensabile per l’utilizzo del credito d’imposta.
Investimenti dal 30 marzo 2024 per i crediti d’imposta 4.0
Diverso è il caso dei nuovi crediti d’imposta su investimenti 4.0 maturati su acquisti effettuati a partire dal giorno 30 marzo 2024. Come previsto dal decreto legge 39 del 2024, per gli investimenti più recenti si prevedono due modelli di comunicazione distinti.
Il primo modello è preventivo e reca l’importo totale degli investimenti già effettuati o in previsione di effettuare, la probabile ripartizione degli anni e le modalità di utilizzo del credito. La seconda comunicazione da inviare è ex post e riguarda il completamento degli investimenti effettuati. Questo modulo consente di inserire dati aggiornati e a consuntivo rispetto al primo modello preventivo già inviato in precedenza.
Quando serve uno o due modelli per il credito d’imposta?
Si precisa, infine, che il modello preventivo deve essere tramesso prima di effettuare gli investimenti, sulla base delle informazioni disponibili in quel momento. Gli investimenti effettuati dal 30 marzo 2024 in poi sono gli unici che necessitino della doppia comunicazione. Per tutti i precedenti beni 4.0 acquistati a partire dal 16 novembre 2020 al 29 marzo 2024 non è necessaria, in nessun caso, la comunicazione preventiva. Solo per gli investimenti dal 1° gennaio 2023 occorre sempre il modello consuntivo, dal 30 marzo 2024 accompagnato anche dal modello preventivo.