Primi casi intricati di applicazione dello sconto in fattura o cessione del credito d’imposta su lavori di efficientamento energetico o di ristrutturazione edilizia agevolati dal superbonus. Il decreto 39 del 30 marzo 2024 impone che, a questa data, siano stati effettuati dei pagamenti relativi a interventi già iniziati per poter beneficiare – per chi ancora potesse – di una delle due opzioni.

Ciò significa che gli aventi diritto alla cessione del credito o allo sconto in fattura perché in possesso della documentazione che aggira il divieto del precedente decreto, l’11 del 2023 – essenzialmente la delibera condominiale e la Comunicazione asseverata di inizio dell’attività (Cilas) – devono aver sostenuto già delle spese certificate di avvio dei cantieri alla data del 30 marzo 2024.

Ci si chiede quale sia la tipologia degli interventi che possa rientrare in queste spese. Ad esempio, gli oneri di attualizzazione relativi alla futura cessione dei crediti d’imposta, possono essere considerati quali interventi preliminari ai lavori edilizi tali da “attivare” la possibilità di utilizzo di una delle due opzioni?

Superbonus, quando si usa ancora sconto in fattura e cessione credito dopo il Dl 39 del 2024?

Nonostante i divieti di utilizzo della cessione dei crediti d’imposta o dello sconto in fattura sui lavori agevolati dal superbonus, molti contribuenti cercano ancora una possibilità di utilizzo di una delle due opzioni. La norma del decreto 39 del 30 marzo 2024 impone che, a questa data, le imprese fornitrici abbiano già emesso fatture per l’avvio degli interventi. Una situazione di questo tipo consente, per chi avesse una Cilas “dormiente”, di poter usare sconti e crediti d’imposta. Le fatture, quindi, dovrebbero avere ad oggetto spese ben definite.

Può capitare che, tuttavia, l’azienda incaricata dei lavori abbia già emesso, entro il 30 marzo 2024, una prima fattura di addebito, intestata ai committenti degli interventi di efficientamento energetico o di ristrutturazione – ad esempio, un condominio – per oneri di attualizzazione inerenti a una futura cessione del credito d’imposta. Tale cessione dovrebbe esercitarsi nei confronti di una banca.

Una fattura di questo tipo, potrebbe essere considerata quale spesa sostenuta per l’avvio dei lavori e quindi attivare la possibilità di sconto in fattura o di cessione del credito d’imposta del condominio?

Bonus edilizi, ecco quando le spese immateriali attivano le opzioni alternative alla detrazione fiscale

La risposta a un quesito di questo tipo è negativa, ovvero il superbonus del 70 per cento adottato per agevolare i lavori del condominio non potrebbe consentire di esercitare lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta. È vero che, per casi come questo che comportano degli addebiti legati non a opere fisiche, ma a spese per beni immateriali, non c’è ancora un’ufficialità su come considerarle. Manca l’interpretazione dell’Agenzia delle entrate che possa fare da guida a casistiche simili.

Tuttavia, il decreto legge 39 del 30 marzo 2024, al comma 5 dell’articolo 1, specifica che l’apertura alla possibilità di utilizzare crediti e sconti sul superbonus si attiva nel caso in cui, a fine marzo, siano state effettuate spese per interventi già effettuati. Si tratta, dunque, di un doppio canale di esistenza degli interventi, ovvero dal sostenimento della spesa con relativo pagamento e dalla relativa fatturazione della spesa stessa.

Quando servono spese effettive di avvio lavori per credito e sconto in superbonus

Il caso prospettato, a prescindere dall’effettivo svolgimento di lavori effettuati dall’impresa incaricata degli interventi, riguarda l’emissione di una fattura nella quale si fa riferimento a oneri di attualizzazione relativi a una futura operazione di cessione del credito d’imposta a un istituto bancario.

L’operazione, pertanto, esula dal caso di effettivo svolgimento di interventi materiali sulle strutture del condominio. Per queste motivazioni, si ritiene che la tipologia di spesa e di fattura emessa non possano attivare la possibilità di esercizio di una delle due opzioni per quei soggetti che avevano la possibilità di esercitare sconto o cessione crediti fino al 30 marzo 2024.