L’ordinanza interlocutoria n. 17925 del 28 giugno 2024 emessa dalla Sezione Terza civile della Corte di Cassazione solleva questioni fondamentali sul potere del giudice d’appello di rilevare d’ufficio questioni pregiudiziali di rito non evidenziate nel precedente grado di giudizio. Andiamo a esaminare nel dettaglio il contesto e le implicazioni di tale ordinanza, basandosi su un caso complesso tra Immobiliare D.D.G. s.r.l. e Nuova Edilizia s.r.l., e sulle successive decisioni giuridiche in merito alle impugnazioni civili.

Impugnazioni civili: la domanda risarcitoria e il caso specifico

Immobiliare D.D.G. s.r.l. ha citato in giudizio Nuova Edilizia s.r.l. davanti al Tribunale di Venezia, chiedendo il risarcimento del danno. La richiesta di risarcimento derivava dalla condotta della convenuta, che aveva ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per l’importo di 350.000 euro senza menzionare un giudizio di cognizione ordinaria in corso per lo stesso credito. Nuova Edilizia aveva poi trascritto un pignoramento e ottenuto un sequestro conservativo su un terreno, omettendo di comunicare che il credito era già garantito.

Il rigetto del Tribunale

Il Tribunale di Venezia ha rigettato la domanda di risarcimento basandosi su due punti principali: le azioni della convenuta non erano abusive e i danni erano attribuibili al comportamento frettoloso della stessa attrice. Il Tribunale ha ritenuto che il creditore avesse il diritto di avvalersi di tutti i mezzi legali disponibili.

L’appello e la decisione della Corte d’Appello

Immobiliare D.D.G. ha presentato appello principale contro la decisione del Tribunale, mentre Nuova Edilizia ha presentato un appello incidentale contestando la validità della notifica della citazione. La Corte d’Appello di Roma ha rigettato entrambi gli appelli. La Corte ha sottolineato che la domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 96 c.p.c. doveva essere proposta nel giudizio durante il quale si era manifestata la condotta dannosa.

La Corte ha quindi osservato che la domanda risarcitoria avrebbe dovuto essere proposta nel giudizio concluso con la sentenza n. 281/2014, che riguardava la risoluzione del preliminare di compravendita e la restituzione dell’importo di 350.000 euro. La domanda risarcitoria era dunque inammissibile perché proposta in modo autonomo e non durante il processo pertinente.

Impugnazioni civili e il potere del giudice d’appello: la questione di diritto e l’ordinanza interlocutoria

Dato il contrasto esistente sulla questione del potere del giudice d’appello di rilevare d’ufficio questioni pregiudiziali di rito non sollevate nel precedente grado di giudizio, la Sezione Terza civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Immobiliare D.D.G. ha presentato ricorso per cassazione basato su quattro motivi principali:

  • Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 324 c.p.c.: si sostiene che la mancata proposizione di un appello incidentale abbia formato un giudicato interno sull’ammissibilità della domanda risarcitoria.
  • Violazione dell’art. 96 c.p.c.: si argomenta che il danno da trascrizione illegittima di pignoramento immobiliare doveva essere giudicato dal giudice dell’opposizione all’esecuzione.
  • Competenza del giudice cautelare: si contesta che il procedimento cautelare relativo al sequestro conservativo si sia concluso prima che il danno emergesse.
  • Proponibilità della domanda risarcitoria: si afferma che la domanda risarcitoria deve poter essere proposta in un giudizio di cognizione ordinaria autonomo.

Le decisioni contrastanti delle sezioni semplici: differenze di orientamento

Le sezioni semplici della Corte di Cassazione hanno espresso orientamenti contrastanti riguardo al potere del giudice dell’impugnazione di rilevare d’ufficio questioni pregiudiziali di rito non sollevate nel primo grado di giudizio.

Secondo un primo orientamento, una pronuncia di primo grado che rigetti una domanda per ragioni di merito non implica una statuizione implicita sull’ammissibilità di tale domanda. Pertanto, il giudice di appello può rilevare d’ufficio l’inammissibilità della domanda anche in assenza di appello incidentale (Cass. n. 7941 del 2020; Cass. n. 25934 del 2022).

Secondo un altro orientamento, la questione processuale rilevabile d’ufficio deve essere affrontata nel grado di giudizio in cui si è manifestata. Se il giudice di primo grado omette di pronunciare su tale questione e decide la controversia nel merito, resta precluso al giudice di appello il potere di rilevare d’ufficio la questione stessa (Cass. n. 6762 del 2021; Cass. n. 20315 del 2021).

Il ruolo del giudice d’appello nelle impugnazioni civili: perché la decisione delle Sezioni Unite sarà importante

La decisione delle Sezioni Unite sarà molto importante per stabilire se il giudice dell’impugnazione ha il potere di rilevare d’ufficio questioni pregiudiziali di rito non sollevate nel primo grado di giudizio, e in che misura tale potere debba essere esercitato in assenza di impugnazione incidentale.

La formazione di un giudicato implicito sull’ammissibilità delle domande in assenza di appello incidentale è un altro aspetto che le Sezioni Unite dovranno chiarire. La questione riguarda la conversione delle ragioni di nullità della sentenza in motivi di gravame ai sensi dell’art. 161 c.p.c.

In sintesi

L’ordinanza interlocutoria n. 17925 del 28 giugno 2024 della Corte di Cassazione solleva questioni sul potere del giudice d’appello di rilevare questioni pregiudiziali di rito non sollevate in primo grado. Il caso tra Immobiliare D.D.G. s.r.l. e Nuova Edilizia s.r.l. riguarda una domanda risarcitoria respinta dal Tribunale di Venezia e Corte d’Appello di Roma. La Corte ha trasmesso la questione alle Sezioni Unite per risolvere i contrasti giuridici esistenti.