Due mesi in più per la scadenza di invio del modello del Rapporto biennale sulla situazione del personale delle imprese, in riferimento ai dati dei lavoratori e delle lavoratrici, con regole stabilite dal decreto interministeriale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del ministero della Famiglia fissate lo scorso 3 giugno 2024. Il decreto del Lavoro e delle Politiche sociali del 2 luglio 2024 ha, infatti, prorogato la scadenza, in precedenza fissata al 15 luglio 2024.

Le imprese chiamate a effettuare la rilevazione sono quelle che impiegano un minimo di 50 addetti in azienda. Per quelle al di sotto di questo tetto, la compilazione è facoltativa. Tuttavia, l’eventuale invio dei dati consente di facilitare l’ottenimento del certificato per la parità di genere e la partecipazione a procedure di gara di lavori, servizi e forniture rientranti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Ecco, dunque, chi sono i soggetti obbligati, l’applicativo e il modello on line da utilizzare per l’inserimento delle informazioni, quali dati inserire, l’invio e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento da parte delle imprese.

Modello rapporto imprese 2024, quali imprese sono obbligate alla compilazione e invio?

Le imprese hanno ancora pochi giorni per compilare e inviare il modello del Rapporto biennale – riferito al 2022 e 2023 – sulla situazione del personale interno, maschile e femminile, entro la scadenza del 20 settembre 2024.

Obbligate sono le aziende che impiegano almeno 50 addetti, da considerare nel complesso delle proprie sedi e unità produttive dislocate in Italia. Le imprese che abbiano sede legale all’estero hanno l’obbligo di compilazione del modello on line se hanno almeno una sede in Italia con minimo 50 addetti. Per i casi di fusione societaria, è l’impresa incorporante a procedere con la compilazione del modello.

Dove reperire il modello sul portale del ministero del Lavoro?

Il modello si può reperire al link https:// servizi.lavoro.gov.it, all’interno del quale si può agire dopo aver effettuato l’autenticazione con le credenziali digitali. La compilazione può essere effettuata dal legale rappresentante dell’impresa o da un delegato. Ad esempio, il responsabile delle risorse umane.

I dati da inerire nel Rapporto biennale della situazione del personale maschile e femminile in azienda comprendono tre modalità di inserimento. Si può procedere con l’inserimento manuale oppure caricando un foglio di lavoro in Excel, oppure, infine, andando a modificare il rapporto già presentato per il biennio precedente.

I dati da inserire sul personale 2022-2023: assunzioni, mobilità e licenziamenti

Le informazioni sui lavoratori contengono report sulle assunzioni effettuate nel periodo di riferimento, suddivise per personale maschile e femminile, la formazione effettuata in azienda, le promozioni professionali, i livelli, i passaggi di qualifica o di categoria e altre situazioni relative alla mobilità del personale.

Devono essere indicati eventuali periodi di Cassa integrazione guadagni (Cig), licenziamenti, prepensionamenti, pensionamenti e retribuzioni corrisposte. Si fa presente che, la lavorazione dei dati comporta la modalità di informazioni aggregate. Non devono essere effettuati, dunque, specifiche sull’identità dei lavoratori, ma la sola indicazione del sesso. Le informazioni non devono consentire, nemmeno in maniera indiretta, di risalire all’identità dei lavoratori.

Scadenza Modello rapporto imprese 2024 e sanzioni

L’invio del modello comporta quindi la compilazione delle sette sezioni, con possibilità di salvare il quadro e di inviarlo in un secondo momento. Una volta effettuata la compilazione e la trasmissione, si ottiene una ricevuta con il prospetto in pdf. Le imprese che non invieranno il Rapporto biennale sulla situazione del personale interno, maschile e femminile, entro la scadenza del 20 settembre 2024, saranno soggette alle sanzioni previste dall’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica numero 520 del 1955.

Il mancato adempimento per un periodo di oltre un anno comporta la sospensione dei benefici contributivi eventualmente a favore dell’impresa. Infine, per inserimento di informazioni non veritiere, mendaci o incomplete, sottoposte alla verifica dell’Ispettorato del lavoro, è prevista una sanzione amministrativa da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 5.000 euro. Le sanzioni applicano quanto disciplina il decreto legislativo 198 del 2006, ai commi 4 e 4 bis, dell’articolo 46.