La Risoluzione N. 33/E dell’Agenzia delle Entrate affronta il trattamento fiscale delle trascrizioni dei sequestri conservativi effettuate ai sensi degli articoli 74 e 75 del Codice di giustizia contabile. Questo documento esamina le modalità di applicazione dell’imposta ipotecaria su tali trascrizioni, offrendo una consulenza giuridica dettagliata richiesta dalla Direzione istante alla Direzione dell’Agenzia delle Entrate. L’obiettivo principale è chiarire le prassi operative adottate dagli Uffici di pubblicità immobiliare e fornire un quadro normativo preciso per le diverse situazioni che possono presentarsi.

Codice di giustizia contabile e trascrizione sequestri conservativi: il contesto normativo

Il Codice di giustizia contabile, in particolare gli articoli 74 e 75, disciplina le modalità con cui il Pubblico Ministero può esercitare azioni a tutela delle ragioni del creditore. Tali azioni includono il sequestro conservativo, un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale che si affianca ad altre azioni come l’azione surrogatoria e l’azione revocatoria, previste dal Codice civile.

Secondo l’articolo 74 del medesimo decreto, il pubblico ministero può richiedere il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili del presunto responsabile, nei limiti di legge, al presidente della sezione competente. L’articolo 75 estende questa possibilità anche durante il corso della causa e nei termini per l’impugnazione.

Disposizioni del TUIC

Il Testo Unico delle Imposte sui Registri (TUIC) prevede specifiche esenzioni e modalità di trattamento delle trascrizioni dei sequestri conservativi:

  • Articolo 1, comma 2: esenzione dall’imposta per le trascrizioni richieste a favore dello Stato.
  • Articolo 15, comma 1, lett. b): riscossione del tributo a carico dell’ente a favore del quale è eseguita la formalità.
  • Articolo 16: prenotazione a debito dell’imposta per trascrizioni richieste da soggetti pubblici e privati non rientranti nella nozione di “Stato-persona”.

Il quesito

La Direzione istante ha sollevato un quesito riguardante il corretto trattamento fiscale delle trascrizioni dei sequestri conservativi effettuate per conto della giustizia contabile. In particolare, si chiede se tali trascrizioni possano beneficiare dell’esenzione prevista dall’articolo 1, comma 2, del TUIC quando il sequestro è eseguito a tutela delle ragioni dello Stato, e quale trattamento applicare quando la parte danneggiata non è lo Stato inteso come “Stato-Persona”.

Secondo la Direzione istante, l’esenzione dall’imposta prevista dall’articolo 1, comma 2, del TUIC dovrebbe applicarsi ai sequestri conservativi eseguiti nell’interesse dello Stato. Tuttavia, questa esenzione non dovrebbe estendersi ai sequestri effettuati a favore di soggetti diversi dallo Stato-persona, anche se tali soggetti possono avvantaggiarsi del procedimento cautelare.

L’interpretazione

La Direzione esclude l’applicabilità della prenotazione a debito prevista dall’articolo 16 del TUIC per i sequestri conservativi che non coinvolgono lo Stato-persona. Questo perché tali ipotesi non rientrano tra le casistiche tassativamente elencate dall’articolo.

La Direzione propone quindi di applicare l’articolo 15, comma 1, lett. b), del TUIC alle trascrizioni dei sequestri conservativi quando richieste dalla giustizia contabile. Questo articolo prevede l’esecuzione delle formalità senza il previo pagamento dell’imposta, quando richieste da amministrazioni dello Stato e le spese devono essere a carico di altri soggetti.

La proposta si basa nello specifico su due presupposti:

  • Connotato statuale del soggetto richiedente: la Corte dei conti, in qualità di organo dello Stato, richiede la formalità.
  • Identificabilità del soggetto a carico delle spese: le spese per la formalità devono essere a carico del soggetto pubblico o privato a favore del quale è eseguita.

Il procedimento di responsabilità amministrativa o contabile è caratterizzato dall’iniziativa del Pubblico Ministero contabile, che agisce per tutelare interessi generali dello Stato, non solo quelli dell’ente pubblico coinvolto. Tuttavia, il destinatario del risarcimento è il soggetto danneggiato, che beneficia delle azioni cautelari per il recupero del danno patrimoniale.

La Direzione conclude che le formalità relative alle trascrizioni dei sequestri contabili richieste dalle Procure regionali della Corte dei conti possono essere eseguite senza il previo pagamento dell’imposta, in conformità con l’articolo 15, comma 1, lett. b), del TUIC. Questo trattamento si applica quando la formalità è richiesta nell’interesse di soggetti non riconducibili alla nozione di “Stato-persona”.

Dopo l’esecuzione della formalità, l’Ufficio procederà al recupero dei tributi nei confronti degli obbligati al pagamento, come specificato nell’articolo 11, comma 2, del TUIC. Questo include il soggetto pubblico o privato a favore del quale la formalità è stata eseguita.

Implicazioni fiscali

La risoluzione chiarisce che l’esenzione dall’imposta è limitata alle formalità eseguite nell’interesse dello Stato-persona. Le trascrizioni richieste da enti o soggetti diversi devono seguire le disposizioni dell’articolo 15 del TUIC, che permette l’esecuzione senza il pagamento immediato dell’imposta, con successivo recupero dai soggetti obbligati.

La risoluzione mira a uniformare le prassi operative degli Uffici di pubblicità immobiliare, garantendo che le trascrizioni dei sequestri conservativi siano trattate in modo coerente e conforme alla normativa vigente. Questo approccio riduce le incertezze e facilita il rispetto delle disposizioni fiscali da parte delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati coinvolti.