Contributi agricoltori autonomi: con la pubblicazione della circolare n. 74 del 25 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quelli che sono gli importi per ciò che concerne la contribuzione obbligatoria dovuta per l’anno 2024 da parte dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri, nonché da parte degli imprenditori agricoli professionali.
La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:
- gli artt. 257 e 262 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1125 del 30 giugno 1965, recante “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 257 del 13 ottobre 1965;
- l’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973, recante “Disciplina delle agevolazioni tributarie”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 2 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 268 del 16 ottobre 1973;
- l’art. 4 della legge n. 852 del 27 dicembre 1973 relativa alla “Proroga della legge 5 marzo 1963, n. 322, recante norme per l’accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni, previdenziali ed assistenziali”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 334 del 31 dicembre 1973;
- l’art. 17 della legge n. 160 del 3 giugno 1975, recante “Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 146 del 5 giugno 1975;
- l’art. 15 della legge n. 984 del 27 dicembre 1977, recante “Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell’irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 8 del 9 gennaio 1978;
- la legge n. 233 del 2 agosto 1990, recante “Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 188 del 13 agosto 1990;
- il decreto legislativo n. 146 del 16 aprile 1997, recante “Attuazione della delega conferita dall’articolo 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di previdenza agricola”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 132 del 9 giugno 1997;
- l’art. 59, comma 15, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 255 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 30 dicembre 1997;
- l’art. 28 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, recante “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 50 del 1° marzo 2000;
- l’art. 82 del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 93 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 96 del 26 aprile 2001;
- l’art. 24, comma 23, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 251 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 284 del 6 dicembre 2011, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011;
- l’art. 2, comma 68, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 136 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 153 del 3 luglio 2012;
- l’art. 1, comma 128, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (c.d. Legge di Bilancio 2014), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”, la quale è stata pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 87 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 27 dicembre 2013.
La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione dei seguenti provvedimenti:
- la circolare INPS n. 69 del 26 marzo 1998;
- la circolare INPS n. 138 del 25 giugno 1998;
- la circolare INPS n. 83 del 23 aprile 2002.
Contributi agricoltori autonomi: ecco gli importi della contribuzione obbligatoria dovuta per il 2024
Contributi dovuti dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri:
- zone normali:
- Fascia 1 – 3.260,20 euro;
- Fascia 2 – 4.047,19 euro;
- Fascia 3 – 4.834,17 euro;
- Fascia 4 – 5.621,16 euro;
- zone montane e svantaggiate:
- Fascia 1 – 3.023,88 euro;
- Fascia 2 – 3.810,87 euro;
- Fascia 3 – 4.597,85 euro;
- Fascia 4 – 5.384,84 euro.
Contributi dovuti dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri pensionati di età pari o superiore a 65 anni:
- zone normali:
- Fascia 1 – 2.018,09 euro;
- Fascia 2 – 2.411,59 euro;
- Fascia 3 – 2.805,08 euro;
- Fascia 4 – 3.198,58 euro;
- zone montane e svantaggiate:
- Fascia 1 – 1.781,77 euro;
- Fascia 2 – 2.175,27 euro;
- Fascia 3 – 2.568,76 euro;
- Fascia 4 – 2.962,26 euro.
Contributi dovuti dagli imprenditori agricoli professionali:
- Fascia 1 – 2.491,70 euro;
- Fascia 2 – 3.278,69 euro;
- Fascia 3 – 4.065,67 euro;
- Fascia 4 – 4.852,66 euro.
Contributi dovuti dagli imprenditori agricoli professionali pensionati di età pari o superiore a 65 anni:
- Fascia 1 – 1.249,59 euro;
- Fascia 2 – 1.643,09 euro;
- Fascia 3 – 2.036,58 euro;
- Fascia 4 – 2.430,08 euro.