Esonero contributi INPS lavoratori autonomi: con la pubblicazione del messaggio n. 2406 del 27 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato che sono stati effettuati e che sono terminati i controlli per ciò che concerne l’effettiva presenza di tutti i requisiti relativi all’assenza di un contratto di lavoro dipendente, nonché della titolarità di un trattamento pensionistico, al fine di beneficiare dell’esonero parziale dei contributi previdenziali di cui all’art. 1, commi da 20 a 22 bis, della Legge di Bilancio 2021.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 1 della legge n. 222 del 12 giugno 1984, recante “Revisione della disciplina della invalidità pensionabile”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 165 del 16 giugno 1984;
  • il decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994, recante “Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 196 del 23 agosto 1994;
  • il decreto legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996, recante “Attuazione della delega conferita dall’art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 52 del 2 marzo 1996;
  • il decreto del 30 gennaio 2015, recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”, il quale è stato redatto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 125 del 1° giugno 2015;
  • l’art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 34 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 144 del 24 giugno 2015;
  • l’art. 1, commi da 20 a 22 bis, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 46 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 322 del 30 dicembre 2020;
  • la sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework).

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione all’interno del proprio sito web ufficiale dei seguenti provvedimenti:

  • la circolare INPS n. 124 del 6 agosto 2021;
  • il messaggio INPS n. 3974 del 15 novembre 2021;
  • il messaggio INPS n. 803 del 17 febbraio 2022.

Esonero contributi INPS lavoratori autonomi: l’INPS comunica la disponibilità nel Cassetto Previdenziale dell’esito dei controlli sui requisiti

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dalle normative sopra richiamata, l’Istituto ha effettuato una verifica centralizzata in merito alla sussistenza dei seguenti requisiti per beneficiare dell’esonero dal versamento dei contributi INPS da parte dei lavoratori autonomi interessati, ovvero:

  • l’iscrizione alla Gestione previdenziale;
  • l’assenza di un contratto di lavoro dipendente, ad eccezione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
  • la titolarità di una pensione diretta.

In seguito a tali controlli, poi, con il messaggio in questione l’INPS ha comunicato che all’interno del Cassetto Previdenziale è disponibile l’esito di ulteriori verifiche per quanto riguarda il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

  • la regolarità contributiva (DURC);
  • il calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 almeno pari al 33% rispetto a quelli del 2019;
  • reddito da lavoro nel 2019 pari o inferiore a 50.000 euro;
  • il rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla sopra citata sezione 3.1 del Temporary Framework.