Bonus assunzione percettori Reddito di Cittadinanza: con la pubblicazione della circolare n. 75 del 28 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quello che è l’esonero contributivo che è previsto in caso di assunzioni di soggetti beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RdC) con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché di trasformazioni dei contratto di lavoro a tempo determinato dei medesimi in contratti di lavoro a tempo indeterminato, che sono state effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023.
Attraverso la pubblicazione della circolare in oggetto, inoltre, l’Istituto stesso fornisce anche le istruzioni operative e contabili per ciò che concerne la gestione dei relativi adempimenti previdenziali.
La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:
- l’art. 25, comma 4, della legge n. 845 del 21 dicembre 1978, recante “Legge-quadro in materia di formazione professionale”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 362 del 30 dicembre 1978;
- l’art. 3, comma 15, della legge n. 297 del 29 maggio 1982, recante “Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 147 del 31 maggio 1982;
- l’art. 47, comma 6, della legge n. 428 del 29 dicembre 1990, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 2 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 10 del 12 gennaio 1991;
- il decreto legge n. 103 del 29 marzo 1991, recante “Disposizioni urgenti in materia previdenziale”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 77 del 2 aprile 1991, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 1° giugno 1991;
- l’art. 1, commi 3, 4, 8 e 14, del decreto legislativo n. 182 del 30 aprile 1997, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 147 del 26 giugno 1997;
- l’art. 3 della legge n. 68 del 12 marzo 1999, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 57 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 68 del 23 marzo 1999;
- l’art. 118 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (c.d. Legge di Bilancio 2001), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 219 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 29 dicembre 2000;
- l’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 112 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 106 del 9 maggio 2001;
- la legge n. 142 del 3 aprile 2001, recante “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 94 del 23 aprile 2001;
- l’art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005, recante “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 200 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 289 del 13 dicembre 2005;
- l’art. 1, commi 755 e 756, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (c.d. Legge di Bilancio 2007), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, la quale è stata pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 244 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 299 del 27 dicembre 2006;
- l’art. 2, comma 30, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 136 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 153 del 3 luglio 2012;
- l’art. 24 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 34 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 144 del 24 giugno 2015;
- il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 221 del 23 settembre 2015;
- il decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, recante “Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale”, il quale è stato redatto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 118 del 21 maggio 2016;
- gli artt. da 1 a 13 del decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 23 del 28 gennaio 2019, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 28 marzo 2019;
- l’art. 53, comma 1 quater, del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 21 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 128 del 19 maggio 2020, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020;
- l’art. 1, comma 294, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, la quale è stata pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 29 dicembre 2022.
La circolare in questione, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto sempre da parte dell’Istituto stesso all’interno del precedente messaggio INPS n. 4099 dell’8 novembre 2019.
Bonus assunzione percettori Reddito di Cittadinanza: a chi spetta l’incentivo?
Il bonus assunzione percettori Reddito di Cittadinanza (RdC) spetta a tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli che operano nel settore agricolo, nel caso in cui abbiano effettuato durante il corso dell’anno 2023:
- delle nuove assunzioni a tempo indeterminato di soggetti beneficiari del RdC;
- delle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti beneficiari del RdC.
Possono beneficiare dell’incentivo in oggetto i datori di lavoro che assumano un percettore del Reddito di Cittadinanza con un contratto a tempo indeterminato a scopo di somministrazione o anche part-time, ma sono esclusi i rapporti di lavoro intermittente, le prestazioni di lavoro occasionale, i rapporti di apprendistato e i rapporti di lavoro domestico.