Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha recentemente apportato modifiche significative al provvedimento n. 527125 del 28 dicembre 2018, riguardante le modalità di emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI) per i soggetti passivi dell’IVA che offrono servizi pubblici regolamentati. Queste modifiche, che verranno ufficializzate sul sito dell’Agenzia delle Entrate, hanno come obiettivo quello di semplificare e ottimizzare la trasmissione delle fatture elettroniche.

Fatture elettroniche: modifiche principali al Provvedimento n. 527125

A partire dalla data che sarà annunciata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, la comunicazione dei codici identificativi univoci contrattuali sarà effettuata esclusivamente tramite una procedura web disponibile nella sezione “Fatturazione elettronica e Conservazione” del portale “Fatture e Corrispettivi”. Questa procedura sarà accessibile non solo ai soggetti IVA, ma anche agli intermediari delegati per la consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche.

Nuove modalità di trasmissione delle fatture elettroniche

Le fatture elettroniche inviate al SdI, che utilizzano i codici identificativi univoci comunicati tramite la nuova procedura, saranno soggette a verifica prima della loro accettazione. La buona riuscita della trasmissione sarà consultabile nell’apposita area del portale fino al 31 dicembre dell’anno successivo alla data di trasmissione.

Regole tecniche per la predisposizione delle fatture

Le fatture elettroniche dovranno essere predisposte secondo le regole tecniche definite nel provvedimento n. 433608 del 24 novembre 2022, oltre a contenere il codice identificativo univoco comunicato in precedenza dal prestatore. Ciò garantirà che le informazioni contenute nelle fatture siano conformi alle normative vigenti.

Trattamento dei dati

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, i dati trasmessi tramite le nuove procedure saranno raccolti in una banca dati dedicata e saranno disponibili per il download da parte dei contribuenti e degli intermediari delegati. Questi dati saranno trattati esclusivamente per consentire la trasmissione delle fatture elettroniche conformi alle regole tecniche, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali previste dal Regolamento (UE) 2016/679.

Aggiornamenti sugli allegati

Eventuali modifiche agli allegati del provvedimento saranno pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate, assicurando così la tempestiva comunicazione di qualsiasi cambiamento procedurale o tecnico.

Modifiche emissione fatture elettroniche: perché?

La legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti nel territorio dello Stato, utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI). Successivamente, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, e il successivo provvedimento n. 433608 del 24 novembre 2022, hanno definito le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche, nonché per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere.

Emissione di fatture elettroniche per servizi pubblici

Il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha introdotto specifiche disposizioni per consentire agli operatori che offrono servizi di pubblica utilità di emettere fatture elettroniche nei confronti dei consumatori finali anche in assenza del codice fiscale, utilizzando codici identificativi univoci contrattuali. Il provvedimento n. 527125 del 28 dicembre 2018 ha implementato questa disposizione, permettendo agli operatori di utilizzare tali codici in luogo del codice fiscale per la compilazione delle fatture elettroniche.

Semplificazione delle procedure

Le modifiche introdotte mirano a semplificare le procedure per la comunicazione e l’acquisizione dei codici identificativi univoci, ottimizzando così il processo di trasmissione delle fatture elettroniche per gli operatori di servizi pubblici. Questo cambiamento è stato reso necessario per ridurre la complessità amministrativa e migliorare l’efficienza operativa del sistema di fatturazione elettronica.

Nuove modalità di compilazione e trasmissione delle fatture

Per i casi previsti dal decreto legislativo 127/2015, le Utility dovranno inserire il codice convenzionale “OO” nel campo del codice fiscale del cessionario/committente e il numero di riferimento univoco del contratto preventivamente comunicato. Il Sistema di Interscambio verificherà che il valore riportato corrisponda ai riferimenti univoci ai contratti comunicati dall’Utility. In caso di errore, il file verrà scartato con codice errore 00305.

Trasmissione dei codici identificativi

La trasmissione dei codici identificativi univoci contrattuali dovrà avvenire esclusivamente tramite PEC all’indirizzo [email protected]. La dichiarazione e il file contenente i codici dovranno essere firmati digitalmente e allegati in una cartella compressa. Alternativamente, i file possono essere firmati digitalmente e inviati singolarmente tramite PEC.

Comunicazione delle modifiche ai codici identificativi

In caso di identificazione del codice fiscale del committente o di cessazione del contratto, le Utility dovranno trasmettere una dichiarazione e un file contenente l’elenco dei codici identificativi da eliminare tramite PEC. A partire dalla data annunciata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, questa comunicazione sarà effettuata esclusivamente tramite la procedura web “Censimento codici contratto per società di Utilities”.