Accordo di sicurezza sociale Italia Giappone: con la pubblicazione del messaggio n. 2199 dell’11 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni ai datori di lavoro interessati per ciò che concerne quelle che sono le modalità di assolvimento da parte di questi ultimi degli obblighi contributivi, nonché in merito alla corretta esposizione dei dati relativi ai lavoratori dipendenti distaccati all’interno del flusso Uniemens.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento

  • l’Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, il quale è stato fatto a Roma in data 6 febbraio 2009
  • la legge n. 97 del 18 giugno 2015, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 156 del 9 luglio 2015;
  • la legge n. 398 del 3 ottobre 1987, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, recante norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extra-comunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall’INPS”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 231 del 3 ottobre 1987.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione della recente circolare INPS n. 52 del 27 marzo 2024, recante “Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, firmato a Roma il 6 febbraio 2009, ratificato con la legge 18 giugno 2015, n. 97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2015, e Accordo amministrativo del 30 agosto 2023 in vigore dal 1° aprile 2024”.

Accordo di sicurezza sociale Italia Giappone: le istruzioni dell’INPS per l’assolvimento degli obblighi contributivi e per le modalità di esposizione nel flusso Uniemens

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, mediante la pubblicazione all’interno del proprio sito web ufficiale della sopra citata circolare n. 52 del 27 marzo 2024, l’INPS ha illustrato quanto è stato definito dalla suddetta legge n. 97 del 2015 per quanto riguarda l’Accordo di sicurezza sociale tra l’Italia e il Giappone che è stato sottoscritto a Roma in data 6 febbraio 2009 e che è entrato in vigore a partire dallo scorso 1° aprile 2024.

Con la pubblicazione del messaggio in questione, invece, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha deciso di fornire ai datori di lavoro interessati le istruzioni che sono necessarie in merito a:

  • le modalità di assolvimento degli obblighi contributivi;
  • la corretta esposizione nel flusso Uniemens dei lavoratori subordinati distaccati in applicazione delle disposizioni in materia di legislazione applicabile contenuto nell’Accordo sopra richiamato.

A tal proposito, in particolare, per i lavoratori distaccati dall’Italia in Giappone la posizione contributiva deve essere contrassegnata dal codice di autorizzazione “4Z”, mentre in caso di esonero dal pagamento dei contributi dovuti alla ex Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF) la posizione contributiva in questione deve essere contrassegnata anche dal codice di autorizzazione “1C”.

Per i lavoratori distaccati dal Giappone in Italia, invece:

  • l’esonero per l’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’Invalidità, la Vecchiaia e i Superstiti (IVS) e per l’Assicurazione contro la Disoccupazione (DS) deve essere accompagnato dal nuovo codice Tipo Contribuzione “87”, recante “Lavoratori stranieri provenienti dal Giappone distaccati in Italia assicurati per IVS, DS, nel paese di origine (art.13 accordo di sicurezza sociale Italia- Giappone)”;
  • l’esonero solo per l’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’Invalidità, la Vecchiaia e i Superstiti (IVS) deve essere accompagnato dal codice Tipo Contribuzione “81”, recante “Lavoratori stranieri con opzione per IVS nel paese di origine”.