L’Agenzia delle Entrate-Riscossione non sempre può applicare il fermo amministrativo per il mancato versamento delle imposte IVA, IRPEF, Bollo auto e IMU. È importante sottolineare che se non paghi una cartella esattoriale entro 60 giorni dalla data di notifica, rischi l’attivazione delle procedure cautelari ed esecutive da parte del fisco. Le ganasce fiscali rappresentano una delle misure più utilizzate dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione per recuperare il debito. Fortunatamente, non sempre è possibile: vediamo quando il fisco non può recuperare i soldi bloccando il veicolo
Fermo amministrativo per mancato versamento imposte
Secondo quanto riportato dall’articolo 86, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può procedere all’iscrizione del fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dopo almeno 30 giorni dalla notifica del preavviso di fermo.
Nel lasso di tempo di 30 giorni, puoi pagare quanto dovuto saldando il tuo debito. In alternativa, puoi presentare un’istanza per la richiesta di un piano di rateizzazione.
Se il fisco applica il fermo amministrativo, il veicolo rimane tuo, ma con delle limitazioni. Infatti, non è consentita la circolazione su strada del veicolo posto in stato di fermo amministrativo, e tantomeno può essere venduto per rottamazione o esportato.
In sostanza, attraverso questa misura restrittiva il fisco si assicura che tu paghi il debito relativo ad esempio a cartelle esattoriali per oggetto il mancato versamento di IVA, IRPEF, Bollo auto e IMU e così via. Per questo motivo, se il veicolo nonostante il fermo viene utilizzato, rischi una pesante sanzione amministrativa.
Per quale somma scatta il fermo amministrativo?
Esistono dei limiti relativi alle ganasce fiscali, ma non esistono vincoli o soglie di importo specifici per la determinazione del debito che attiva la procedura di fermo amministrativo.
Ciò significa che le ganasce possono essere applicate anche per importi bassi, a prescindere dall’entità del debito.
Come si revoca il fermo amministrativo
Per revocare il fermo amministrativo, devi pagare tutte le pendenze che hanno prodotto l’attivazione della misura cautelare.
Ciò significa che se non paghi la cartella esattoriale per mancato versamento di IVA, IRPEF, Bollo auto e IMU, non è possibile revocare le ganasce fiscali.
Se versi quanto dovuto al fisco, puoi tornare a usare il veicolo in tutto o in parte, a seconda dei casi.
Quando il fisco non può applicare le ganasce?
Esistono, tuttavia, delle eccezioni al fermo amministrativo, in particolare se i veicoli oggetto di ganasce sono utilizzati per il trasporto di persone con disabilità.
In questo caso, il veicolo non è soggetto a fermo amministrativo e può quindi essere esentato, a condizione che vengano fornite prove adeguate. Tali prove possono consistere, ad esempio, nella presenza di dispositivi speciali per il trasporto di persone con disabilità sulla carta di circolazione oppure nell’applicazione delle agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 104/1992 per l’acquisto del veicolo.
Per verificare se un veicolo può essere esente dal fermo amministrativo, è necessario richiedere maggiori dettagli all’ACI o al PRA della propria regione.
Fermo amministrativo: mancato versamento delle imposte quale modello per bloccare tutto?
Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione abbia emesso un preavviso di fermo amministrativo su un veicolo utilizzato per il trasporto di persone con disabilità, è possibile richiedere l’annullamento del fermo presentando il modello F3.
Infine, in base alle disposizioni normative contenute nell’articolo 86, comma 2, del DPR n. 602/73, non è possibile applicare il fermo amministrativo se il veicolo è indispensabile allo svolgimento dell’attività lavorativa.
In questo caso, il debitore può dimostrare, entro 30 giorni dalla notifica del preavviso, che il veicolo è indispensabile per la sua attività economica attraverso la presentazione del modello F2 e di documenti dettagliati che confermino l’uso del veicolo per il lavoro o l’attività professionale.