Novità sulla convenzione tra INPS e scuole per i PCTO (percorsi per le competenze trasversali e orientamento). L’articolo 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, ha istituito i percorsi di alternanza scuola-lavoro come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei sia nell’istruzione e formazione professionale. Questi percorsi mirano a garantire ai giovani l’acquisizione di competenze utili nel mercato del lavoro, attraverso esperienze pratiche e formative in contesti lavorativi.

Dal 2009, l’INPS ha adottato la “Convenzione quadro per la realizzazione di tirocini formativi e di orientamento” e ha fornito istruzioni operative alle strutture territoriali tramite vari messaggi. La legge 13 luglio 2015, n. 107, ha reso obbligatori i percorsi di alternanza scuola-lavoro, integrandoli nei piani triennali dell’offerta formativa di ogni istituto scolastico.

Convenzione INPS scuole PCTO: l’evoluzione dei percorsi, normative e linee guida

Con la Legge di Bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono stati rinominati “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (PCTO) e la loro durata è stata ridefinita. Dal 2018/2019, gli studenti degli istituti professionali devono svolgere 210 ore di PCTO, quelli degli istituti tecnici 150 ore, e quelli dei licei 90 ore, nel triennio finale dei loro studi.

Il decreto n. 774 del 4 settembre 2019, emanato dal Ministro dell’Università e della Ricerca, ha definito le Linee guida per i PCTO, rivolte a tutte le parti coinvolte, comprese le strutture ospitanti.

Nuova convenzione quadro INPS scuole 2024 PCTO: obiettivi e implementazione

L’INPS ha recentemente adottato un nuovo schema di Convenzione quadro, aggiornato alla luce delle ultime normative in materia di PCTO, privacy e sicurezza sul lavoro. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 5 giugno 2024 sancisce questa nuova Convenzione, che mira a potenziare gli apprendimenti curriculari degli studenti attraverso esperienze pratiche in contesti dinamici e innovativi.

Condizioni e modalità della collaborazione

La Convenzione definisce chiaramente le condizioni e le modalità di collaborazione tra le istituzioni scolastiche e le strutture territoriali dell’INPS. L’accordo attuativo, parte integrante della Convenzione, specifica i dettagli del percorso formativo individuale: struttura ospitante, tutor designati, durata e orari del percorso, obiettivi formativi, coperture assicurative e impegni delle parti.

Aspetti assicurativi e sicurezza sul lavoro

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’istituzione scolastica assicura gli studenti presso l’INAIL e compagnie assicurative per la responsabilità civile verso terzi. La struttura territoriale INPS ospitante deve comunicare tempestivamente eventuali infortuni all’istituzione scolastica per l’attivazione delle coperture assicurative.

L’INPS si impegna a rispettare tutte le normative vigenti in materia di salute e sicurezza, fornendo agli studenti le informazioni e la formazione necessarie sui rischi specifici aziendali. Gli studenti sono equiparati ai lavoratori per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro e devono seguire le stesse regole dei dipendenti INPS.

Trattamento dei dati personali

La Convenzione rispetta rigorosamente il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e il Codice in materia di protezione dei dati personali. Le parti si impegnano a garantire la sicurezza dei dati e a evitare divulgazioni non autorizzate. Gli studenti devono mantenere la riservatezza delle informazioni acquisite durante il loro tirocinio e seguire le istruzioni del personale INPS.

Attivazione della Convenzione Quadro

La nuova Convenzione quadro sarà disponibile dal 9 luglio 2024 tramite il “Sistema gestionale delle convenzioni” accessibile dalla rete intranet dell’INPS. I Direttori regionali e di coordinamento metropolitano sono autorizzati a sottoscrivere le convenzioni con le istituzioni scolastiche promotrici dei PCTO nei rispettivi territori.

L’accordo attuativo per ciascun studente sarà firmato dal Responsabile della Struttura territoriale INPS ospitante, utilizzando il modello allegato al messaggio INPS n. 2383 del 26-06-2024. Le convenzioni avranno una durata di tre anni, rinnovabili una sola volta per la stessa durata.