Il 1° luglio 2024 è l’ultima data utile per il pagamento del saldo e dell’acconto delle imposte IVAFE e IVIE. Originariamente previsto per il 30 giugno, il termine è stato posticipato a causa della coincidenza con la domenica. Questa scadenza riguarda tutti i contribuenti italiani che possiedono attività finanziarie o immobili all’estero.

IVAFE e IVIE 2024: chi deve pagare le imposte?

I soggetti fiscalmente residenti in Italia, che detengono attività finanziarie e patrimoniali all’estero, devono compilare il quadro RW del modello Redditi per adempiere al monitoraggio fiscale. Questo monitoraggio è obbligatorio per legge e prevede anche il versamento di due imposte patrimoniali: IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero) e IVIE (imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero).

IVAFE e IVIE 2024: dettagli normativi

Le imposte IVAFE e IVIE sono state istituite dall’articolo 19, commi 13-22, del D.L. n. 201/11, convertito dalla Legge n. 214/11. La corretta applicazione di queste imposte non è semplice e richiede la determinazione accurata della base imponibile. È consigliabile consultare un dottore commercialista esperto in fiscalità internazionale per evitare errori nel calcolo e nella dichiarazione.

IVAFE e IVIE 2024: modalità di versamento

Le imposte IVAFE e IVIE devono essere determinate con la dichiarazione dei redditi e il versamento avviene alla scadenza delle imposte derivanti dalla dichiarazione reddituale. Per il 2024, la data di scadenza è il 1° luglio, considerando che il 30 giugno cade di domenica.

Chi deve pagare l’IVAFE

L’imposta IVAFE si applica ai residenti italiani che possiedono prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio all’estero. Dal 2020, tra i soggetti passivi dell’IVAFE sono inclusi anche enti non commerciali e società semplici. La normativa prevede che questi soggetti debbano presentare la dichiarazione per gli investimenti e le attività detenute all’estero, come stabilito dall’articolo 4 del Decreto Legge n. 167/1990.

Come determinare l’acconto IVAFE

Dal periodo d’imposta 2014, l’ambito dell’IVAFE è stato limitato ai prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero. Per prodotti finanziari si intendono strumenti finanziari e altre forme di investimento di natura finanziaria, escludendo metalli preziosi e valute estere.

Le aliquote dell’IVAFE sono:

  • 0,1% per il 2011 e 2012
  • 0,15% dal 2013
  • 0,2% dal 2014
  • 0,4% dal 2024 sui prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, identificati dal D.M. 4 maggio 1999.

Il valore delle attività finanziarie è determinato dal valore di mercato rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo di detenzione.

L’imposta è determinata in misura proporzionale ai giorni di detenzione, nonché alla quota di possesso delle relative attività finanziarie. Se le attività non sono possedute al 31 dicembre, si fa riferimento al valore di mercato alla fine del periodo di detenzione.

Chi deve pagare l’IVIE

L’IVIE è l’imposta sugli immobili detenuti all’estero da persone fisiche residenti in Italia. Anche in questo caso, i contribuenti devono indicare gli immobili detenuti all’estero nel quadro RW del modello Redditi e versare l’imposta entro il 1° luglio 2024.

Aliquota e base imponibile dell’IVIE

L’IVIE prevede un’aliquota del:

  • 1,06% sulle abitazioni estere tenute a disposizione, a partire dal 2024 (in precedenza era dello 0,76%).
  • 0,4% per l’immobile estero adibito ad abitazione principale.

L’aliquota si applica sul costo che risulta dall’atto di acquisto: in mancanza di quest’ultimo, l’aliquota viene applicata sul valore di mercato che si rileva nel luogo dove si trova l’immobile. Per gli immobili situati in Paesi UE o SEE con adeguato scambio di informazioni (es. Norvegia e Islanda), si può fare riferimento al valore catastale determinato per il pagamento di imposte locali.

Obbligo di versamento dell’acconto

Il versamento dell’acconto IVIE è obbligatorio quando l’importo indicato nel rigo RW7 del modello Redditi Persone Fisiche supera i 52 euro. Se l’importo è inferiore, si deve versare solo il saldo. L’acconto deve essere versato in due rate se l’importo della prima supera 103 euro:

  • Prima rata (40%): entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente.
  • Seconda rata: pari alla differenza tra l’acconto complessivo e la prima rata, da versare entro il 30 novembre.

Se l’importo è inferiore a 103 euro, l’acconto viene versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre.

Misura dell’acconto

L’acconto IVIE deve essere determinato nella misura del 100% del valore dell’imposta determinata a saldo per l’annualità precedente. Ad esempio, se l’imposta determinata a saldo è di 200 euro, l’acconto sarà dello stesso importo e dovrà essere versato in due rate, poiché supera la soglia di 103 euro.

Scadenze fiscali e proroghe 2024: non solo IVAFE e IVIE

Oltre alla scadenza del 1° luglio 2024 per IVAFE e IVIE, altre imposte come l’IRPEF hanno subito slittamenti a causa delle festività:

  • La scadenza del 30 giugno è stata posticipata al 1° luglio 2024.
  • La scadenza del 30 novembre è stata spostata al 2 dicembre 2024.
  • Per i soggetti ISA e i contribuenti in regime forfettario, è stata prevista una proroga al 31 luglio senza maggiorazioni, nell’ambito delle novità legate al concordato preventivo.

Tabella riepilogativa delle scadenze fiscali

ImpostaScadenza OriginaleNuova ScadenzaNote
IVAFE/IVIE30 giugno 20241° luglio 2024Posticipata per coincidenza con la domenica
IRPEF30 giugno 20241° luglio 2024Posticipata per coincidenza con la domenica
IRPEF30 novembre 20242 dicembre 2024Posticipata per coincidenza con la domenica
ISA/Forfettari30 giugno 202431 luglio 2024Proroga senza maggiorazioni

Come effettuare i versamenti di IVIE e IVAFE

Il pagamento dell’IVIE e dell’IVAFE deve essere effettuato tramite il Modello F24, da versare telematicamente. I metodi disponibili sono:

  • Servizi F24 Web o F24 Online dell’Agenzia delle Entrate: tramite i canali telematici Fisconline o Entratel.
  • Home banking: utilizzando il servizio di home banking del proprio istituto di credito.
  • Intermediari abilitati: commercialisti e altri professionisti del settore.

Per i contribuenti privati non titolari di partita IVA, il versamento può essere effettuato anche in modalità cartacea presso una banca, un ufficio postale o agenti della riscossione.