Un’attenzione particolare merita la scelta dei periodi di riscatto dei contributi della pace contributiva. Per molti lavoratori, infatti, la scelta dei periodi di mancata contribuzione potrebbe riguardare eventuale buchi precedenti al 1996, cioè prima dell’entrata in vigore del sistema contributivo puro. Tuttavia, l’istituto della pace contributiva – con domanda che si può presentare negli anni 2024 e 2025 – vieta di allargare il riscatto dei contributi a periodi precedenti al 1° gennaio 1996.
Ci si chiede, tuttavia, se il divieto persista anche nel caso in cui un contribuente sia passato dal sistema misto (con contributi ante-1996) al sistema contributivo puro (versamenti dopo il 31 dicembre 1995) per aver scelto il riscatto agevolato della laurea che impone anche la scelta – obbligatoria – dell’adesione al sistema contributivo puro.
Pace contributiva, richiesta riscatto contributi ante-1996 come per il riscatto laurea
In vista della presentazione della domanda di riscatto del contributi utili ai fini della futura pensione, gli interessati potrebbero chiedersi se sia possibile riscattare eventuali buchi presenti nel proprio cassetto previdenziale Inps riguardanti periodi precedenti al 1996. Le regole relative alla pace contributiva, la cui domanda si può presentare fino al 31 dicembre 2025, prevedono la possibilità di riscatto di buchi contributivi per periodi collocati a partire dal 1° gennaio 1996 e fino al 31 dicembre 2023.
Tuttavia, l’estensione del sistema contributivo puro quale metodo di calcolo dell’importo della futura pensione potrebbe far pensare che situazioni analoghe di riscatto – come quella della laurea – potrebbe comportare l’allargamento dell’istituto della valorizzazione dei contributi anche a periodi precedenti al 1° gennaio 1996.
Valorizzazione contribuzione e riscatto laurea a confronto per la pensione
È il caso del riscatto della laurea per periodi di studi collocati entro il 31 dicembre 1995 con pagamento agevolato grazie al metodo di calcolo previsto dal decreto 4 del 2019 di una quota fissa per ogni anno di studi da valorizzare (nei primi anni, circa 5mila euro per ogni anno di corso, 5.776,32 euro nel 2023 e 6.076,96 euro nel 2024). Chi sceglie questo meccanismo di calcolo del costo del riscatto della laurea è obbligato a optare anche per il sistema contributivo puro ai fini del calcolo della pensione, di certo meno vantaggioso rispetto al sistema misto.
Chi ha diritto alla pace contributiva per il riscatto dei contributi?
Tuttavia, la risposta all’estensione del riscatto dei contributi ante 1996 è negativa. Infatti, in presenza di periodi di mancata contribuzione datati non oltre il 31 dicembre 1995 non è possibile utilizzare l’istituto della pace contributiva anche nell’ipotesi in cui il contribuente si fosse avvalso dell’opzione del sistema contributivo puro per riscattare gli anni di laurea. La pace contributiva, dunque, mantiene inalterati i contributi comunque collocati in periodi antecedenti al 1° gennaio 1996.
Quando conviene fare la domanda?
La scelta dei periodi da riscattare con la pace contributiva impone, quindi, il rispetto di specifiche regole dettate dalla norma che ha istituito questa opzione da esercitarsi entro la fine del 2025. A tal proposito, si può consigliare di calcolare i periodi privi di contributi che possono essere compresi anche in archi temporali di pochi mesi.
Ad esempio, sommando i periodi di mancata occupazione tra un lavoro e un altro. Un buco di 2-3 mesi può essere cumulato con un altro causato dalla stessa situazione. O da una situazione diversa ma che, in ogni modo, ne consenta il computo. Il massimo del periodo che si può valorizzare è di cinque anni.
Come recuperare gli anni privi di versamenti ai fini pensionistici?
Infine, nella scelta dei periodi da riscattare occorre tener presente che i buchi contributivi devono essere inclusi all’interno del periodo che va dal primo versamento effettuato nella propria vita lavorativa – comunque successivo al 31 dicembre 1995 – all’ultimo contributo.
Pertanto, il buco o i buchi devono essere compresi all’interno di una doppia parentesi: la prima è quella del periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2023, la seconda è quella che riguarda la situazione personale del richiedente, dal primo all’ultimo contributo versato.