Cartelle esattoriali a nome del defunto la notifica agli eredi: è legittima? Qual è il ruolo degli eredi in materia di debiti esattoriali? Quando gli eredi rispondono delle pendenze tributarie del de cuius? Vediamo insieme cosa dice l’ultima ordinanza della Corte Suprema.
Cartelle esattoriali a nome del defunto: la notifica agli eredi
Secondo quanto riportato da fiscooggi.it, è valida la cartella esattoriale a nome del defunto notificata direttamente all’erede e non, impersonalmente e collettivamente, all’ultimo domicilio del defunto. A chiarire questo concetto la Corte Suprema, nell’ordinanza n. 12964 del 13 maggio 2024, che ha accolto il ricorso proposto dal fisco.
Nel merito della questione, i giudici hanno chiarito che le cartelle esattoriali a nome del defunto vanno notificate agli eredi, anche se questi ultimi non hanno comunicato all’Amministrazione finanziaria il proprio domicilio fiscale, in base alle disposizioni normative contenute nell’articolo 65 del Dpr n. 600/1973.
Il succitato articolo recita:
“Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa”.
Pertanto, è valido l’atto notificato, nonché la notifica stessa dell’atto impositivo fatto agli eredi. Questo perché la notificazione impersonale e collettiva agli eredi resta un’opzione esercitabile da parte dell’Ente impositore, la cui mancanza non determina la nullità della notifica eseguita nei confronti degli eredi (anche uno solo di essi).
Attraverso questa sentenza, la Corte Suprema ha chiarito che le cartelle esattoriali vanno notificate agli eredi, secondo le disposizioni normative contenute nell’articolo 12 del Dpr n. 602/1973; pertanto la notifica va effettuata a nome del defunto può essere effettuata successivamente al decesso.
Corte Suprema: fatto e decisione
In sintesi, l’ordinanza trae origine da un ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, che notificava un‘intimazione di pagamento a nome del defunto all’erede contribuente, nella sua qualità di erede del de cuius. L’atto notificato riguardava dei debiti fiscali (imposte non pagate) che appartenevano al defunto.
I fatti
L’atto di pagamento è stato notificato al contribuente personalmente, e non impersonalmente e collettivamente all’ultimo domicilio del de cuius.
Per tale motivo, l’erede ha proposto ricorso dinanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Lecce. La Corte Suprema ha ritenuto inammissibile tale ricorso. Contrariamente a quanto sostenuto dai giudici della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, i quali hanno accolto l’apposito appello del contribuente, procedendo all’annullamento degli atti impositivi dell’Amministrazione Finanziaria.
I magistrati tributari di secondo grado hanno rilevato la nullità della notifica per violazione dell’articolo 65 del Dpr n. 600/1973. La comunicazione ufficiale, sia per l’intimazione di pagamento sia per la cartella esattoriale collegata, era intestata al defunto e non agli eredi. Questi atti sono stati notificati tre anni dopo la morte del de cuius.
In sostanza, i magistrati tributari hanno confermato l’illegittimità della notifica basandosi sul presupposto che, in riferimento al tempo trascorso, il fisco fosse pienamente a conoscenza della morte del de cuius, come si evince dalla regola della denuncia di successione.
Pertanto, avrebbe dovuto optare per una notificazione collettiva e impersonale a tutti gli eredi. Ponendo in rilievo che il ruolo risultava a carico del de cuius, mentre l’iscrizione a ruolo doveva essere emessa a carico di tutti gli eredi.
Cartelle esattoriali a nome del defunto: la notifica agli eredi è valida
La Corte Suprema ha chiarito che la notifica impersonale e collettiva agli eredi resta una facoltà dell’Amministrazione finanziaria, ma la sua mancanza non determina la nullità della notifica eseguita a uno o più eredi.
Nello specifico, secondo quanto riportato da fiscooggi.it, l’ordinanza dei magistrati di Piazza Cavour recita:
“La notifica di una cartella contenente il debito iscritto a ruolo a carico del de cuius effettuata direttamente nei confronti del soggetto che ha reso noto all’Amministrazione finanziaria di essere subentrato nella posizione ereditaria del de cuius (rendendola edotta dei propri dati anagrafici), appare non meno conforme al diritto di difesa rispetto alla notifica della cartella eseguita presso l’ultimo domicilio del de cuius impersonalmente nei confronti degli eredi, peraltro già palesatisi con la dichiarazione di successione”.
La Suprema Corte ha precisato che, come giustamente affermato dall’ufficio, la cartella di pagamento deve essere notificata agli eredi. Tuttavia, secondo l’articolo 12 del d.P.R. del 29 settembre 1973, n. 602, l’iscrizione del debito fiscale deve avvenire a nome del contribuente anche dopo la sua morte.