Sulle spese sostenute per i lavori del superbonus dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, la detrazione fiscale da applicare al modello 730 o dei Redditi deve essere ripartita in dieci rate di pari importo. È quanto prevede il decreto 39 del 30 marzo 2024, poi convertito nella legge 67 del 2024.

La ripartizione in dieci anni del vantaggio fiscale legato ai lavori di efficientamento energetico e di ristrutturazione sui propri immobili è un passaggio obbligatorio, come stabilito dalla norma sopra citata.

Rispetto allo scorso anno e al decreto legge 11 del 17 febbraio 2023 – che fissava la detrazione fiscale in dieci anni sulle spese del 2022 come opzione e non come obbligo – i contribuenti devono necessariamente applicare la deroga alla normativa ordinaria. La disciplina coinvolge, oltre al superbonus, anche il sisma bonus e il bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Detrazione decennale superbonus 2024, come si applica la rata nel modello 730 o Redditi?

Arriva una nuova periodicità per le spese sostenute in superbonus dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024. La novità è contenuta nel comma 4, dell’articolo 4 bis, del decreto legge 39 del 2024. Si stabilisce, pertanto, che sulle spese che i contribuenti abbiano effettuato durante quest’anno si dovrà procedere con la detrazione fiscale in dieci anni a partire dal modello 730 o dei Redditi del 2025. Rispetto alla misura introdotta dal decreto 11 del 17 febbraio 2023, la suddivisione allungata del 2024 non è un’opzione a scelta del contribuente, ma un obbligo.

Si prevede, pertanto, che la ripartizione nella dichiarazione dei redditi avvenga nella seguente modalità:

  • in dieci anni, anziché in quattro, per le spese del superbonus datate 2024;
  • ugualmente in dieci anni, anziché in cinque, per il sisma bonus – anche nella versione acquisti – e per il bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Quali vantaggi per le detrazioni in dieci anni dei bonus edilizi?

L’obbligatorietà della detrazione fiscale in dieci anni impone due considerazioni contrapposte. Per i contribuenti con ampia capacità fiscale per i redditi prodotti, l’allungamento del numero delle quote potrebbe rivelarsi controproducente rispetto ai lunghi tempi di rientro delle spese effettuate. La legge di conversione del decreto 39 del 2024 contiene il divieto di applicare modalità di ripartizione che non siano quelle decennali, senza possibilità alcuna, quindi, di accorciare il periodo.

Al contrario, i contribuenti con poca o scarsa capienza fiscale per i redditi prodotti la nuova ripartizione potrebbe consentire di recuperare porzioni di bonus che, altrimenti, andrebbero perdute. Infatti, la detrazione fiscale in quattro anni comporta una rata di detrazione fiscale notevolmente più alta rispetto alla rata di dieci anni.

Abbassandosi la quota annuale – anche in considerazione dell’impossibilità di utilizzare lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta – pure i contribuenti con ridotta capacità fiscale potrebbero rientrare nella quota annuale senza perdere parte del vantaggio fiscale e rimetterci di tasca propria per spese già sostenute.

Detrazione decennale anche per le rate residue del superbonus 2024 e anni prima

In tema di detrazione fiscale e di allungamento delle rate nei modelli dei Redditi e 730 delle spese del superbonus, c’è da registrare un ulteriore tassello introdotto dalla legge 67 del 2024, ovvero quello del divieto di esercitare l’opzione della cessione dei crediti d’imposta sulle rate rimaste residue dopo l’utilizzo della detrazione stessa.

La novità va a colpire il primo beneficiario del superbonus al quale è da sempre riservata la possibilità di cedere il credito delle rate residue. Pertanto, la normativa non consente ai contribuenti di poter fruire della cessione dei crediti d’imposta sulle rate residue dei bonus edilizi per le spese sostenute non solo nel 2024, ma anche negli anni precedenti.

L’efficacia retroattiva del provvedimento del governo – sia per il superbonus che per il sisma bonus e il bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche – colpisce non solo la quota annuale principale, ma anche la parte residua che dovrà passare, inevitabilmente, per la dichiarazione dei redditi.