Si arricchisce il quadro della detrazione fiscale dei bonus edilizi e del superbonus da ripartire in 4, 5 o 10 anni dopo l’ultimo decreto 39 del 30 marzo 2024, convertito nella legge 67 del 2024. La possibilità di detrarre nella dichiarazione dei Redditi o nel modello 730 la quota annuale delle spese sostenute è divenuta particolarmente importante dopo l’uscita di scena dello sconto in fattura e della cessione dei crediti d’imposta.

In due anni, il 2023 e 2024, si è introdotta la detrazione fiscale in dieci anni delle spese del superbonus. Tuttavia, il quadro è reso più implicato dal fatto che la detrazione decennale del 2023 si riferisce alle sole spese del 2022, mentre quella del 2024 alle spese di quest’anno.

Detrazione fiscale bonus e superbonus in 4, 5 o 10 anni, quali sono?

È un quadro complesso quello delle detrazioni fiscali dei bonus edilizi e del superbonus per gli anni dal 2020 – anno di entrata in vigore dell’ex bonus 110% con il decreto legge 34 del 2020 – al 2024. Per quanto concerne il recupero nel modello 730 o nella dichiarazione dei Redditi del superbonus, nel primo anno la detrazione era fissata in cinque anni. È stato così per le spese sostenute nel 2020, mentre a partire dal 2021 la detrazione fiscale si ripartisce in quattro quote annuali dello stesso importo.

Nei primi due anni, il 2020 e il 2021, non fu prevista alcuna possibilità di ripartizione in dieci anni. Solo con il decreto 11 del 17 febbraio 2023 – il provvedimento che ha chiuso la porta alla cessione dei crediti d’imposta e allo sconto in fattura – i contribuenti, per le spese sostenute nel 2022, avevano l’opzione di scelta tra la detrazione fiscale in quattro o in dieci anni.

La detrazione fiscale decennale, rispetto a quella del 2024, è un’opzione di scelta. I contribuenti con spese in superbonus sostenute nel 2022, avevano la possibilità di:

  • applicare la detrazione fiscale in 10 anni con la prima delle rate nella dichiarazione dei redditi di quest’anno;
  • continuare ad applicare la detrazione fiscale ordinaria in quattro rate, con la prima rata nella dichiarazione dei Redditi o modello 730 del 2023.

Spese sostenute nel 2023, come applicare la detrazione fiscale per bonus e superbonus?

A meno di interventi legislativi per i quali, comunque, non vi sono novità all’orizzonte, sulle spese sostenute nell’anno di imposta 2023 ai fini del superbonus i contribuenti non avranno alcuna possibilità di procedere con l’allungamento delle rate. Pertanto, si procederà con la detrazione fiscale in quattro anni.

Per le spese del 2024, invece, la conversione in legge del decreto 39 del 2024 ha previsto la ripartizione in dieci anni. Non si tratta di un’opzione di scelta, ma di un obbligo di procedere con la deroga alla ripartizione ordinaria. La ripartizione in dieci anni dovrà essere applicata anche per il sisma bonus (detrazione ordinaria in cinque anni) e per il bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Dichiarazione dei redditi e modello 730, così le agevolazioni su sisma e anti barriere

Proprio sul sisma bonus ordinario, sul sisma bonus acquisti e sul bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche è arrivato qualche cambiamento in corsa in merito all’applicazione della disciplina sulla detrazione fiscale nella dichiarazione dei Redditi o nel modello 730.

Su questi tre bonus edilizi, infatti, per le spese sostenute nell’anno di imposta 2023 e negli anni precedenti i contribuenti dovevano (e devono, nella dichiarazione dei redditi del 2024) applicare la detrazione fiscale ordinaria in cinque anni. Non si prevede la possibilità di ripartizione in dieci anni come avvenuto per il superbonus grazie all’entrata in vigore del decreto legge 11 del 2023.

Le variazioni sono intervenute per le spese sostenute nell’anno di imposta 2024, con ripartizione – anche in questo caso obbligatoria – in dieci anni. Per alcuni bonus, tuttavia, non vi è differenza con la disciplina originaria che già prevedeva la distribuzione in dieci quote annuali.

C’è da registrare, infine, che i cosiddetti “bonus edilizi minori” non hanno subito variazioni nelle annualità di detrazione fiscale. Pertanto, la ripartizione in dieci anni non si applica mai come opzione od obbligo come avviene per il superbonus, ma si segue la normativa originaria.