Come estinguere il debito IVA tramite compensazione? L’Agenzia delle Entrate ha fornito una risposta a una istanza di interpello, fornendo alcuni chiarimenti molto importanti per le aziende: andiamo a vedere i riferimenti normativi e cosa ha stabilito l’AdE in base alla documentazione di prassi e le varie sentenze che si sono susseguite.

Come estinguere il debito IVA tramite compensazione: il caso

La società consortile a responsabilità limitata ALFA ha posto un quesito all’Agenzia delle Entrate riguardante la possibilità di estinguere un debito IVA tramite compensazione con un credito di cui è stato negato il rimborso. Il contesto vede le imprese BETA e GAMMA che, aggiudicandosi lavori nel porto di […], costituiscono la società consortile ALFA per eseguire tali lavori. La Consortile si è occupata di tutti i costi necessari, che sono stati poi ribaltati alle società consorziate senza addebito di IVA, seguendo le norme del decreto IVA.

L’Agenzia delle Entrate, basandosi sull’articolo 54, comma 5, del decreto IVA, ha contestato alla Consortile la mancata applicazione dell’IVA alle fatture emesse verso le società consorziate per gli anni 2001 e 2002. In particolare, per l’anno 2001 è stato contestato un importo di 736.426 euro, mentre per il 2002 l’importo contestato ammontava a 1.608.296 euro. L’Agenzia ha proceduto a rettificare le dichiarazioni IVA della Consortile per questi anni, recuperando a tassazione i crediti IVA non spettanti e irrogando sanzioni amministrative.

Procedimenti giudiziari e sentenze

La Consortile ha impugnato gli avvisi di accertamento e il diniego di rimborso del credito IVA presso la Commissione Tributaria Provinciale, che ha accolto i ricorsi. Tuttavia, l’Ufficio ha proposto appello, che è stato parzialmente accolto dalla Commissione Tributaria Regionale, confermando la fondatezza dei rilievi IVA, ma annullando le sanzioni. La Corte di Cassazione ha poi confermato la sentenza di secondo grado.

Iscrizione a ruolo e cartelle di pagamento

A seguito della decisione della Commissione Tributaria Regionale, l’Ufficio ha iscritto a ruolo le somme derivanti dagli avvisi di accertamento, e il concessionario della riscossione ha notificato una cartella di pagamento per un totale di 2.407.687,50 euro per l’anno 2002. Una seconda cartella di pagamento, notificata successivamente, riportava un importo complessivo di 1.128.288,11 euro per l’anno 2001.

La Consortile si è avvalsa della disposizione agevolativa prevista dalla legge n. 197 del 29 dicembre 2022, rottamando i ruoli per gli anni 2001 e 2002, con versamenti rateizzati delle somme dovute.

Alla luce di quanto sopra, la Consortile ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se il diniego di rimborso del credito IVA, divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, possa essere considerato una modalità di pagamento della pretesa creditoria dell’Amministrazione finanziaria ai fini dell’esercizio della rivalsa di cui all’articolo 60, settimo comma, del decreto IVA.

Come estinguere il debito IVA tramite compensazione: cosa dice l’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in base all’articolo 60, settimo comma, del decreto IVA, il diniego di rimborso del credito IVA può essere considerato una modalità di pagamento della pretesa creditoria solo se il credito stesso è stato utilizzato in compensazione con il debito d’imposta. Questo significa che il credito negato può estinguere il debito IVA solo se è stato effettivamente compensato con tale debito prima della decisione definitiva.

Per esercitare la rivalsa, il cedente/prestatore deve aver effettivamente versato l’imposta accertata, comprese sanzioni e interessi. Nel caso della società ALFA, tutte le condizioni per la rivalsa sembrano essere soddisfatte: l’accertamento è divenuto definitivo e il pagamento è stato effettuato tramite rottamazione-quater.

Le società consorziate, a loro volta, potranno esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta addebitata in rivalsa entro il secondo anno successivo a quello in cui hanno corrisposto l’imposta, seguendo le condizioni esistenti al momento dell’operazione originaria.

La norma mira a garantire la neutralità dell’IVA, che deve colpire i consumatori finali e non gli operatori economici.

Riferimenti normativi

È consigliabile fare riferimento alle disposizioni normative e ai documenti di prassi emessi dall’Agenzia delle Entrate per una corretta gestione dei crediti IVA. Tra questi, la Risoluzione n. 355/E del 2002 e le disposizioni dell’articolo 54, comma 5, del decreto IVA sono fondamentali per comprendere le modalità di applicazione dell’IVA e la gestione dei crediti e debiti d’imposta.