L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una risposta a una istanza di interpello avente come oggetto la detrazione del Superbonus 110% su fatture scartate: viste le differenze tra l’agevolazione nel 2023 e quella nel 2024, trattandosi di una fattura emessa a fine 2023 ma scartata e successivamente rinviata, la questione riguarda proprio l’applicazione della giusta detrazione.

Detrazione Superbonus 110% su fattura scartata 2023: quale sconto?

Nell’istanza di interpello presentata all’Agenzia delle Entrate, viene esposto un quesito specifico riguardante la gestione di una fattura emessa il 28 dicembre 2023, indirizzata a un privato, relativa al Superbonus 110%. La fattura in questione è stata scartata dal Sistema di Interscambio (SdI) e successivamente rinviata con lo stesso numero e data. Essendo una fattura per il Superbonus 110%, con totale a pagare pari a zero, la rilevanza della detrazione non si basa sul principio di cassa ma sulla data di invio al SdI. La questione posta riguarda se tale fattura debba essere considerata emessa nel 2023, quindi soggetta alla detrazione del 110%, o se debba essere trattata secondo la percentuale ridotta del 70% prevista per il 2024.

L’istante ritiene che la fattura possa essere considerata trasmessa allo SdI entro il 31 dicembre 2023, quindi applicabile l’aliquota del 110%. Nella fattispecie, la trasmissione allo SdI è avvenuta entro il 31 dicembre 2023, e lo scarto successivo e la nuova emissione non dovrebbero inficiare la validità della data di primo invio.

Detrazione Superbonus 110% su fattura scartata nel 2023: la risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, nella sua risposta, sottolinea preliminarmente che non è oggetto di interpello la verifica dei requisiti per la maturazione del Superbonus 110% o per l’applicabilità dello sconto in fattura disciplinato dall’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Nel merito del quesito, l’Agenzia ribadisce che una fattura inviata al SdI, ma scartata, non può considerarsi emessa finché non venga corretta entro cinque giorni dalla ricezione del messaggio di scarto. Tale principio è stato chiarito in vari documenti di prassi e circolari, tra cui le circolari nn. 17/E e 27/E del 2023.

Emissione delle fatture e tempistiche di correzione

Secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, pertanto, una fattura scartata dal Sistema di Interscambio può essere considerata tempestivamente emessa se corretta e rinviata entro cinque giorni dallo scarto. Questo principio si applica anche alle fatture emesse per il Superbonus 110%, dove la data di invio allo SdI è rilevante per determinare la percentuale di detrazione applicabile. Nel caso specifico, la fattura inviata il 28 dicembre 2023 e corretta entro i termini risulta quindi emessa nel 2023 e soggetta all’aliquota del 110%.

Detrazione Superbonus 110%: tempistiche e requisiti

Per l’applicabilità del Superbonus 110%, è essenziale che la fattura sia trasmessa allo SdI nei termini stabiliti dall’articolo 21, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, ossia entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. La data di invio della fattura, in caso di sconto in fattura, coincide con la data di effettuazione dell’operazione. L’Agenzia precisa inoltre che, qualora la fattura indichi due diverse date (una per l’effettuazione dell’operazione e una per la trasmissione allo SdI), la seconda data deve rispettare i termini di legge per considerare la fattura correttamente emessa e lo sconto applicato.

Come correggere una fattura scartata dal SdI

La normativa vigente stabilisce che per le fatture emesse nell’ambito del Superbonus 110%, la data di invio al SdI è determinante per la percentuale di detrazione applicabile. Come già precisato, nel caso di scarto della fattura, è fondamentale correggere e rinviare il documento entro cinque giorni per mantenere la validità della data di primo invio.

Quando una fattura viene scartata dal SdI, il contribuente ha cinque giorni per correggere l’errore e rinviare la fattura con lo stesso numero e data. Questo permette di considerare la fattura tempestivamente emessa, mantenendo la data di invio originale come riferimento per l’applicazione delle detrazioni fiscali previste.

Riferimenti normativi e documenti di prassi

L’Agenzia delle Entrate fa riferimento a diverse circolari e documenti di prassi per chiarire le procedure relative all’emissione delle fatture nel contesto del Superbonus 110%. Tra questi, le circolari nn. 17/E e 27/E del 2023 e la Risposta n. 103 pubblicata il 13 maggio 2024 forniscono importanti chiarimenti sulle tempistiche e i requisiti formali e sostanziali per l’applicabilità delle detrazioni.