L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato la Risposta n. 139/2024 riguardante la compensazione dei crediti d’imposta agevolativi, con particolare riferimento all’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997. La società ALFA S.p.A. ha posto una serie di quesiti relativi alla possibilità di utilizzare i crediti d’imposta maturati da soggetti terzi per compensare debiti fiscali specifici.

Compensazione crediti d’imposta agevolativi: il caso specifico

La società denominata nell’istanza ALFA S.p.A. è un concessionario dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la gestione della rete telematica del gioco lecito tramite apparecchi AWP (Amusement With Prize) e VLT (Video Lottery Terminals). Nell’ambito della sua attività, ALFA S.p.A. raccoglie somme giocate che sono soggette a specifici prelievi fiscali, tra cui il prelievo erariale unico (PREU) e un prelievo dello 0,8% sulle somme giocate.

La società ha manifestato l’intenzione di acquisire crediti d’imposta maturati da terzi, come quelli previsti dall’articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Super-ACE), per compensare gli importi dovuti a titolo di PREU e dello 0,8% sulle somme giocate. Inoltre, intende utilizzare i crediti d’imposta di cui all’articolo 121 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, per la stessa finalità.

Quesito 1: la compensazione dei crediti Super-ACE

La prima domanda di ALFA S.p.A. riguarda la possibilità di utilizzare i crediti Super-ACE in compensazione delle somme dovute a titolo di PREU e dello 0,8% sulle somme giocate. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale possibilità è consentita ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Pertanto, i crediti d’imposta Super-ACE possono essere utilizzati in compensazione dei debiti fiscali indicati.

Quesito 2: l’obbligo di apposizione del visto di conformità

La seconda questione sollevata riguarda l’obbligo di apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi che riporta il credito Super-ACE. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la dichiarazione dei redditi in cui viene indicato il credito Super-ACE, nel quadro “RS”, rigo “RS112A”, colonna 9, è soggetta all’obbligo di apposizione del visto di conformità come stabilito dall’art. 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Quesito 3: utilizzo dei crediti d’imposta agevolativi per lo 0,8% sulle somme giocate

La terza domanda di ALFA S.p.A. concerne la possibilità di utilizzare i crediti d’imposta previsti dall’articolo 121 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, e i crediti Super-ACE per compensare l’intero importo dello 0,8% dovuto sulle somme giocate. L’Agenzia delle Entrate ha confermato che tale compensazione è possibile, permettendo così alla società di utilizzare i crediti d’imposta per versare l’intero importo del prelievo dello 0,8%.

Quesito 4: compensazione del canone di concessione

Infine, ALFA S.p.A. ha chiesto se fosse possibile utilizzare i crediti d’imposta per compensare il solo importo dello 0,3% dovuto a titolo di canone di concessione. Anche in questo caso, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di compensazione utilizzando i crediti d’imposta previsti dall’articolo 121 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, e i crediti Super-ACE di cui all’articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Compensazione crediti d’imposta agevolativi: dettagli normativi

L’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 disciplina la possibilità di compensazione tra debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi mediante il modello F24. Questa norma è molto importante per le aziende che desiderano ottimizzare la gestione dei propri debiti fiscali utilizzando crediti d’imposta maturati.

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, noto come Decreto Sostegni bis, introduce il credito d’imposta Super-ACE. Questo incentivo fiscale è stato progettato per supportare le aziende che incrementano il capitale proprio, favorendo così la patrimonializzazione e la solidità finanziaria delle imprese.

Il decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, noto anche come Decreto Rilancio, prevede diversi crediti d’imposta per sostenere le imprese durante l’emergenza COVID-19. Tra questi, vi sono crediti d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, che possono essere utilizzati in compensazione dei debiti fiscali.

Vantaggi della compensazione

L’utilizzo della compensazione presenta diversi vantaggi:

  • Riduzione del carico fiscale: permette di diminuire l’importo dei tributi da versare.
  • Miglioramento della liquidità: consente di utilizzare crediti d’imposta per compensare debiti, riducendo la necessità di liquidità immediata.
  • Ottimizzazione delle risorse: facilita una gestione più efficiente dei crediti e dei debiti fiscali.

Utilizzo del Modello F24: compensazione orizzontale ed esclusione delle accise

La norma consente la compensazione orizzontale, permettendo di utilizzare il modello F24 per assolvere il pagamento delle somme elencate nel comma 2. Questo include la possibilità di compensare debiti con crediti tributari e contributivi, anche di natura agevolativa, a meno che non sia espressamente vietato.

Una specifica rilevante è che i crediti relativi alla sezione “accise” del modello F24 non possono essere utilizzati in compensazione. Tuttavia, i debiti esposti in questa sezione possono essere pagati utilizzando in compensazione i crediti relativi ad imposte e contributi da esporre nelle altre sezioni del modello F24.

Crediti d’imposta agevolativi specifici: Super-ACE e interventi edilizi

Il credito Super-ACE, disciplinato dall’articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, può essere utilizzato senza limiti di importo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Questo credito è stato introdotto per incentivare la patrimonializzazione delle imprese, offrendo un’agevolazione fiscale significativa.

I crediti d’imposta per interventi edilizi, previsti dall’articolo 121 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, sono ammessi in compensazione sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Ciò offre un’opportunità aggiuntiva per le imprese di ridurre i propri debiti fiscali utilizzando crediti d’imposta derivanti da interventi edilizi agevolati.

Applicazione al PREU e altre imposte: PREU e canone di concessione

La riscossione del PREU sugli apparecchi da divertimento e intrattenimento AWP e VLT è disciplinata dall’articolo 6, comma 8 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 aprile 2007 e del 1 luglio 2010. Questi decreti stabiliscono che i versamenti periodici relativi ai singoli periodi contabili e il versamento a saldo relativo all’anno solare devono essere effettuati tramite il modello F24-Accise, richiamando le modalità di pagamento stabilite dall’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997.

Il canone di concessione per la conduzione operativa della rete per apparecchi AWP e VLT, previsto dall’articolo 1, comma 530, lettera b) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è disciplinato dall’articolo 3 del decreto ministeriale del Direttore Generale di AAMS del 4 luglio 2007. Anche in questo caso, il pagamento deve essere effettuato tramite il modello F24-Accise.

Conclusioni dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che è possibile compensare le somme dovute a titolo di PREU e di canone di concessione con i crediti di imposta da Super-ACE e da bonus per interventi edilizi, acquisiti mediante cessione del credito.

Inoltre, l’Agenzia ha precisato che l’indicazione del credito Super-ACE nella dichiarazione dei redditi non è soggetta all’obbligo di apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 241 del 1997. Questo perché il credito Super-ACE non è direttamente riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali.

In caso di utilizzo in compensazione dei crediti da Super-ACE e da bonus per interventi edilizi, non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Questo significa che le aziende possono utilizzare questi crediti senza essere soggette ai limiti di compensazione solitamente previsti per altri crediti d’imposta.

Per consentire il versamento delle somme dovute con le modalità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, l’Agenzia delle Entrate ha istituito specifici codici tributo da utilizzare esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” nella sezione “Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione” del modello F24 Accise.