Il Superbonus, introdotto dal Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), rappresenta una significativa opportunità per incentivare la riqualificazione energetica degli edifici. Il beneficio consente una detrazione fiscale del 110% sulle spese sostenute per specifici interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico. Tuttavia, la corretta imputazione delle spese è molto importante per poter usufruire delle agevolazioni fiscali. Recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su questo tema in particolare.

Imputazione spese Superbonus per riqualificazione energetica: l’istanza

Una proprietaria di un’unità immobiliare in un condominio minimo senza amministratore ha posto un quesito riguardante la corretta imputazione delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica. L’assemblea condominiale ha deliberato l’effettuazione di lavori di isolamento termico a cappotto e altri interventi trainati, con l’obiettivo di migliorare la classe energetica dell’edificio. La CILA Superbonus è stata presentata il 25 novembre 2022, e le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 sono state pagate tramite bonifici bancari. Tuttavia, alcuni pagamenti, disposti il 30 dicembre 2023, risultano con data di esecuzione al 2 gennaio 2024 e data valuta al 3 gennaio 2024.

L’istante ritiene che il momento di sostenimento delle spese coincida con la data in cui i pagamenti sono stati effettuati, ossia il 30 dicembre 2023. Secondo l’istante, le date di esecuzione e valuta registrate dalla banca sono irrilevanti ai fini fiscali, trattandosi di questioni operative bancarie. Pertanto, l’istante considera le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, rendendole eleggibili per il Superbonus nella misura del 110%.

Superbonus: imputazione spese per riqualificazione energetica, il parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini dell’imputazione delle spese, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, si applica il criterio di cassa. Questo significa che le spese sono considerate sostenute nel momento in cui avviene l’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi.

In particolare, per i pagamenti effettuati tramite bonifico bancario, la spesa è considerata sostenuta al momento in cui viene dato l’ordine di pagamento alla banca, non rilevando la data di esecuzione o valuta successiva. Questo principio è stato ribadito anche in occasione di “Telefisco” del 1° febbraio 2024, confermando che l’ordine di pagamento è il momento rilevante per l’imputazione della spesa.

Piccola guida riepilogativa sul Superbonus

Il Superbonus è disciplinato dall’art. 119 del Decreto Rilancio, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Le detrazioni si applicano alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 per interventi di efficienza energetica, installazione di impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, nonché per interventi di consolidamento statico o riduzione del rischio sismico.

Le disposizioni del Superbonus si affiancano a quelle di Ecobonus e Sismabonus, rispettivamente disciplinate dagli articoli 14 e 16 del D.L. 63/2013. Le tipologie di interventi e i requisiti tecnici sono specificati nei commi da 1 a 8 dell’art. 119, mentre l’ambito soggettivo di applicazione è delineato nei commi 9 e 10.

Modifiche normative e decorrenza delle spese

Il Decreto Aiuti-quater (D.L. 176/2022), convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, ha stabilito che il Superbonus spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 e del 90% per quelle sostenute nel 2023, relativamente agli interventi effettuati dai condomìni. Tuttavia, l’art. 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che le modifiche non si applicano agli interventi con CILA presentata entro il 31 dicembre 2022 e con delibera assembleare adottata entro il 18 novembre 2022, o con CILA presentata entro il 25 novembre 2022 e delibera adottata tra il 19 e il 24 novembre 2022.

Chiarimenti su interventi nelle parti comuni

La circolare n. 17/E del 26 giugno 2023 ha confermato che, per le spese relative a interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condòmino.

Nel caso specifico dell’istante, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che, poiché i bonifici bancari sono stati disposti tramite home banking il 30 dicembre 2023, la spesa può essere considerata sostenuta entro il 31 dicembre 2023. Pertanto, l’istante potrà accedere al Superbonus nella misura del 110% per le spese sostenute entro tale data.

Per ulteriori dettagli, i contribuenti possono consultare le circolari e le risoluzioni pubblicate dall’Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito ufficiale dell’ente. Inoltre, è possibile accedere a una vasta gamma di risposte a istanze d’interpello nell’apposita area tematica dedicata al Superbonus.