Superbonus, quando si può usare ancora la cessione dei crediti d’imposta e lo sconto in fattura dopo le ultime novità normative del 2024? Il quesito è di particolare rilevanza per l’accesso a una delle due opzioni previste dalla normativa sul superbonus, in particolare dal decreto legge 34 del 2020. Sconti e crediti consentono di rientrare delle spese sostenute per gli interventi di efficientamento energetico e di ristrutturazione senza dover attendere i tempi lunghi della detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi.
Tuttavia, il decreto 39 del 30 marzo 2024, poi convertito nella legge 67 del 2024, fissa alla fine di marzo scorso il termine di avvio dei lavori ai fini dell’utilizzo – per chi potesse ancora avvantaggiarsene – dello sconto in fattura e della cessione dei crediti. Pertanto, le fatture dei lavori già avviati ed eseguiti alla data del 30 marzo 2024 salvano la cessione del credito e lo sconto in fattura del superbonus. Per lavori non ancora iniziati, invece, spetta la sola detrazione fiscale, in dieci anni per le spese del 2024.
Superbonus cessione sconto 2024, si può usare ancora il credito?
Salvare la cessione del credito o lo sconto in fattura del superbonus comporta l’aver sostenuto delle spese per gli interventi entro il 30 marzo scorso. Tuttavia, per molti condomini e immobili in attesa di iniziare i lavori, sembrerebbe che eventuali spese fatte in precedenza, preliminarmente ai cantieri veri e propri, potrebbero far rientrare le due opzioni del superbonus.
Ad esempio, uno studio preliminare sull’esecuzione dei lavori di efficientamento energetico, nonché altre spese già sostenute per la gestione amministrativa della stessa cessione del credito potrebbero qualificarsi come inizio dei lavori.
Chi può usufruire bonus 110% nel 2024?
Si ponga il caso di un condominio con una Comunicazione asseverata di inizio dei lavori (Cilas) dormiente. Ciò significa che il condominio ha già presentato la delibera condominiale e la Cilas entro la fine del 2022, non provvedendo, tuttavia, a iniziare i cantieri entro la fine di marzo. L’esclusione dallo sconto in fattura e dalla cessione dei crediti potrebbe essere rivista, secondo quanto disciplina lo stesso decreto 39 del 2024.
Infatti, il provvedimento stabilisce che, le due opzioni non si applicano se, alla data di entrata in vigore del decreto stesso (30 marzo 2024), non sia stata effettuata alcuna spesa documentata da fattura, per lavori già eseguiti. In realtà, il fatto che il condominio abbia sostenuto delle spese preliminari, testimoniate da fattura, potrebbe spostare indietro la decorrenza del lavoro, a prima del 30 marzo 2024 e, dunque, farlo rientrare nelle deroghe del provvedimento stesso.
Cosa prevede il nuovo decreto sul superbonus per cessione e sconto nel 2024
Si precisa che l’Agenzia delle entrate non si è ancora espressa su casi come questi, ovvero su cantieri non ancora fisicamente presenti per gli interventi, ma con spese preliminari già sostenute. Quella delle Cilas dormienti dei condomini rappresenta un fenomeno la cui dimensione dovrà essere ancora stimata con esattezza.
I lavori nei condomini, infatti, hanno spinto il superbonus a livelli di record negli ultimi due anni, in concomitanza con la flessione (prima dello stop definitivo) registrato sul lavori alle cosiddette “villette” e unità uni-familiari.
La scadenza di fine 2022 per presentare la delibera condominiale e la comunicazione di inizio dei lavori (Cilas) ha assegnato ai condomini un diritto acquisito da far valere non necessariamente a breve termine. Tuttavia, per molti condomini con la documentazione nel cassetto in attesa di far partire gli interventi, l’arrivo del decreto 39 del 2024 è stata un’amara sorpresa. Adesso dovranno far ricorso alla sola detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi.