Con la presentazione della domanda degli incentivi della Zona economica speciale (Zes) Unica 2024, si pone il quesito, per le imprese beneficiare degli incentivi, di quale utilizzo si possa fare del credito d’imposta maturato sulle spese agevolate. Nel dettaglio, per molte imprese potrebbe essere importante cedere il bonus ad altri istituti finanziari, come banche o intermediari finanziari.
A tal proposito, è necessario far riferimento a cosa prevede la normativa sull’utilizzo degli incentivi e, in particolare, a quanto disciplinato dal comma 1, dell’articolo 7, del decreto 17 del 2024 del ministero per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr di Raffaele Fitto.
Zes Unica 2024, utilizzo credito imposta: si può cedere?
Si può utilizzare come cessione del credito d’imposta l’incentivo derivante dalla Zona economica speciale (Zes) Unica 2024? Il decreto ministeriale prevede che il credito d’imposta possa essere usato solo in compensazione, secondo le regole ordinarie. L’articolo 7, comma 1, del decreto 17 del 2024, recante le “Modalità di fruizione”, prevede che il credito d’imposta sia utilizzabile in compensazione nelle modalità delineate dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, numero 241.
Pertanto, le imprese interessate agli incentivi della Zes Unica 2024 dovranno presentare il modello F 24 tramite i canali che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione per questa operazione.
Compensazione incentivi Zona economica speciale Unica 2024: come fare?
La compensazione del credito d’imposta può essere effettuato “a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 5, comma 4, e, comunque, non prima della data di realizzazione dell’investimento”.
Il mancato utilizzo in compensazione della tax credit comporta il rifiuto dell’operazione di versamento da parte dell’Agenzia delle entrate. Detta modalità di utilizzo del credito esclude la cessione stessa nei confronti di altri soggetti, comprese le aziende di credito.
Come determinare l’importo del credito della Zes Unica per l’utilizzo?
Il comma 2, dell’articolo 7, del decreto 17 del 2024 del ministero per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr prevede, inoltre, che l’ammontare del bonus utilizzato in compensazione non debba eccedere l’importo fruibile – pena lo scardo dell’operazione di versamento – e l’importo maturato in relazione agli investimenti realizzati al momento della compensazione.
Per quanto concerne la determinazione dell’importo del credito d’imposta, l’articolo 5 dello stesso decreto stabilisce che “l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al comma 1. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%”.
Incentivi imprese, così nella dichiarazione dei redditi
Si prevede, infine, che il credito d’imposta della Zona economica speciale (Zes) Unica 2024 debba essere indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di riconoscimento dell’incentivo stesso e nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi di imposta susseguenti. Il periodo di conclusione dell’incentivo chiude anche l’obbligo di indicazione del credito nelle dichiarazioni dei redditi.
Come inviare domanda della Zona economica speciale?
Si ricorda che la presentazione della domanda della Zes Unica 2024 si può effettuare entro il 12 luglio 2024. La domanda concerne le spese ammissibili per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2024. Per le spese ancora da effettuarsi, si richiede alle imprese di indicare dei valori stimati.
Per inviare la domanda occorre utilizzare i moduli contenuti nella piattaforma telematica dell’Agenzia delle entrate, reperibile sul proprio portale, “ZES UNICA”. Ulteriori dettagli sono stati forniti dall’Agenzia delle entrate in merito alle modalità di compilazione della domanda stessa.