Anche le vacanze organizzate nei minimi dettagli possono essere rovinate da disservizi, inadempimenti o condizioni differenti da quelle prenotate. Questi imprevisti possono trasformare un’occasione di relax in una fonte di stress. Se i disservizi causano danni patrimoniali o non patrimoniali, il turista ha diritto a un risarcimento, riconosciuto da norme nazionali e internazionali. Scopriamo insieme cos’è il danno da vacanza rovinata, chi ne è responsabile e come richiedere il risarcimento.
Danno da vacanze rovinate: cosa significa e cosa dice la legge
Il danno da vacanza rovinata è disciplinato dagli articoli 43, 46 e 47 del Codice del Turismo, sostituiti dal D.Lgs. n. 62/2018, in attuazione della Direttiva UE 2015/2302. Questo danno si verifica quando le prestazioni contrattuali del pacchetto turistico non sono eseguite correttamente, causando stress e disagio al turista. La normativa tutela sia gli interessi economici sia quelli non patrimoniali, come il tempo di vacanza inutilmente trascorso e l’irripetibilità dell’occasione perduta.
Differenze tra danno patrimoniale e non patrimoniale
Il danno patrimoniale riguarda la perdita economica subita dal turista, come il costo di un volo perso o di una notte in albergo aggiuntiva. Il danno non patrimoniale, invece, si riferisce al disagio psicologico e allo stress causato dalla mancata fruizione della vacanza. Per esempio, un volo in ritardo che costringe il turista a perdere una giornata di vacanza può essere considerato un danno non patrimoniale.
Vacanze rovinate: quando si verifica il danno
Il danno da vacanza rovinata si verifica quando i servizi ricevuti sono significativamente difformi rispetto a quelli pattuiti nel contratto del pacchetto turistico. La Cassazione civile, con la sentenza n. 7256 dell’11 maggio 2012, ha stabilito che vi deve essere un’effettiva e concreta difformità dei servizi ricevuti rispetto a quelli acquistati, con conseguente delusione per il consumatore.
Responsabilità e onere della prova
L’organizzatore o il venditore del pacchetto turistico sono responsabili dei danni derivanti dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni. Il turista deve dimostrare gli inadempimenti e le difformità rispetto al contratto, mentre l’organizzatore deve provare di aver agito con normale diligenza. Il risarcimento può essere richiesto solo se l’inadempimento non è imputabile al turista o a cause di forza maggiore.
Reclamo e termini di prescrizione
Per ottenere il risarcimento, il turista deve presentare un reclamo formale al venditore o all’organizzatore, preferibilmente durante il soggiorno. È consigliabile documentare i disservizi con fotografie, fatture, scontrini e testimonianze di altri viaggiatori. Il reclamo deve essere inviato entro 10 giorni lavorativi dal rientro nel luogo di partenza. Se il reclamo non viene accolto, il turista può intraprendere un’azione legale.
Il diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata si prescrive in tre anni dalla data di rientro del viaggiatore per danni alla persona, e in un anno per danni patrimoniali diversi da quelli alla persona.
Danno da vacanze rovinate: come presentare un reclamo
Se si riscontrano disservizi durante la vacanza, è importante presentare un reclamo tempestivo al tour operator. Questo può essere fatto tramite email o fax. In caso di mancata risposta, è possibile presentare un reclamo formale per iscritto entro 10 giorni dal rientro, allegando prove dei disservizi subiti. Se il reclamo non porta a un risultato soddisfacente, si può ricorrere a una risoluzione stragiudiziale o intraprendere un’azione legale.
Risarcimento del danno e quantificazione
Il risarcimento per danno da vacanza rovinata può includere sia danni patrimoniali che non patrimoniali. La quantificazione del danno non patrimoniale avviene in modo equitativo, secondo la discrezionalità del giudice, che tiene conto di elementi come l’irripetibilità del viaggio e il valore soggettivo attribuito alla vacanza dal consumatore. È importante notare che disagi e fastidi di lieve entità non sono risarcibili.
Azioni legali e risoluzione delle controversie
Se il reclamo non viene accolto, il turista può ricorrere ad associazioni di consumatori o ad un arbitrato presso la Camera di Commercio. In alternativa, può intraprendere un’azione legale presso il giudice di pace per pretese inferiori ai 5.000 euro, o presso la giurisdizione ordinaria per pretese superiori. È fondamentale rispettare i termini di prescrizione, che ricordiamo
- 1 anno per danni diversi da quelli alla persona;
- 3 anni per danni alla persona.