Quando e come si può fare la detrazione fiscale delle spese mediche e sanitarie di familiari invalidi non a carico e con capienza fiscale insufficiente nel 2024 per poter recuperare i costi sostenuti? Il quesito riguarda la possibilità di far passare nella dichiarazione dei redditi del 2024 i costi sostenuti per motivi medici – tra visite mediche, spese per farmaci, ausili, ticket e quant’altro – da una persona disabile con invalidità civile riconosciuta al 100 per cento secondo quanto prevede il comma 3, dell’articolo 3, della legge numero 104 del 1992.

In questa situazione, un familiare convivente – anche se la persona invalida non risulti a carico – potrebbe portare in detrazione fiscale, nella propria dichiarazione dei redditi, le spese mediche e sanitarie perché la persona alla quale sono riferite risulta incapiente dal punto di vista fiscale. Il caso riguarda, dunque, tutte le persone invalide che percepiscano un assegno di invalidità ordinario di importo annuale di poco eccedente i 4mila euro.

Detrazione fiscale spese mediche 2024, quando un familiare può per spese di familiari non a carico?

Si possono portare in detrazione fiscale le spese mediche e sanitarie di un familiare non a carico perché percettore di assegno di invalidità, ma incapiente dal punto di vista fiscale? Il quesito riguarda, ad esempio, tutte le famiglie con un componente invalido al 100% secondo quanto prevede la legge 104 del 1992 che non abbiano, tuttavia, un’Irpef capiente per coprire tutte le spese sostenute per esigenze mediche e sanitarie.

Le spese non portate a detrazione dal soggetto al quale sono riferite, possono essere fatte passare per la dichiarazione dei redditi di familiari che abbiano un’Irpef capiente? L’Agenzia delle entrate ha fornito dei chiarimenti per casi di questo tipo nella circolare numero 14/E del 2023 che si rifà, a sua volta, alla risposta fornita nella circolare 55/E del 2001.

Nella risposta 1. 2. 4, infatti, si esclude che una simile situazione possa essere oggetto di spese da detrarre fiscalmente da parte dei familiari in quanto il contribuente al quale le spese sono riferite ha percepito redditi di importo superiore alla soglia fissata per legge, pari a 2.840,51 euro, secondo quanto prevede il Testo unico delle imposte sui redditi al comma 2, dell’articolo 12.

Visite mediche e sanitarie esenti

Pertanto, se il familiare percepisce un reddito superiore a detta soglia non può essere considerato a carico. Nessuno dei familiari può detrarre, al suo posto, le spese sostenute.

Tuttavia, una deroga a questa norma si può esercitare nel caso in cui le spese mediche e sanitarie, che non abbiano trovato copertura nella detrazione fiscale dell’intestatario, risultino esenti.

In tal caso, un familiare con sufficiente capienza fiscale Irpef può esercitare la detrazione fiscale di queste spese, anche se siano state sostenute da un componente della famiglia già percettore di assegno di invalidità, entro i limiti di 6.197,48 euro. Tale tetto si riferisce al totale delle spese sostenute.

Cosa spiega l’Agenzia delle entrate sulla detrazione fiscale delle spese mediche?

Ulteriori dettagli di questa modalità di utilizzo della detrazione fiscale di familiari per soggetti non a carico si ritrovano al comma 2, dell’articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi); nella circolare dell’Agenzia delle entrate numero 55/E del 2001; all’interno del decreto del ministero della Sanità numero 329 del 1999, numero 296 del 2001 e numero 279 del 2001.