Ultimi calcoli per sul superbonus e sulla quota non accettata dalla banca per la cessione del credito. Il caso è quello di un committente che abbia svolto lavori sul proprio immobile per migliorare l’efficientamento energetico o per delle ristrutturazioni e abbia ceduto al proprio istituto bancario il credito derivante dal bonus 110%. Tuttavia, è probabile che l’istituto bancario non abbia accettato tutto il credito ma solo una parte di esso. Ad esempio, il 70 per cento del credito d’imposta maturato sulle spese effettuate.

In casi di questo tipo, il contribuente dovrebbe verificare sul proprio cassetto fiscale l’esistenza della quota non utilizzata da parte dell’istituto bancario. La differenza tra il credito maturato e la quota accettata dalla banca potrebbe risultare in stato pendente.

Cosa fare qualora si verifichino quote del superbonus che non siano state utilizzate con la cessione del credito d’imposta? Quasi certamente dette quote non utilizzate potrebbero riferirsi ad anni passati. Ad esempio, per spese relative all’anno d’imposta 2021, la dichiarazione dei redditi di riferimento è quella del 2022.

Superbonus quota non accettata dalla banca: come fare?

Cosa fare se la banca non ha accettato tutto il credito d’imposta maturato sulle spese effettuate per lavori agevolati dal superbonus? Il quesito riguarda quei contribuenti che abbiano ceduto il credito per una percentuale non piena, non del 100% di esso, ma solo di una parte, ad esempio del 70%. In tal caso, la differenza tra il 70% del 110% e il 100% del 110% potrebbe essere rimasta nel cassetto fiscale del contribuente che potrebbe ancora utilizzare quella parte di bonus.

Una delle soluzioni che si potrebbe prospettare è quella della presentazione di una dichiarazione integrativa riferita all’anno in cui siano state sostenute le spese per i lavori edilizi. Ad esempio, se l’anno d’imposta è il 2021, l’integrazione dovrebbe riguardare la dichiarazione dei redditi del 2022 per cercare di recuperare la quota non accettata dall’istituto bancario con la detrazione d’imposta.

Come funziona il 110% oggi?

Si fa presente che, per quote dei crediti non utilizzate, si poteva effettivamente portarle in detrazione fiscale per gli anni della dichiarazione dei redditi di riferimento. Nel caso proposto, la quota si può recuperare in quattro o cinque rate annuali a seconda della tipologia di bonus, delle quali le ultime tre (nel caso della detrazione in 5 anni) riguarderanno le dichiarazioni dei redditi di quest’anno, del 2025 e del 2026.

Per quanto concerne il recupero delle prime due quote del credito d’imposta maturato sul superbonus, il committente può presentare una dichiarazione integrativa alle dichiarazioni dei redditi del 2022 e 2023, riferite agli anni di imposta 2021 e 2022.

La dichiarazione integrativa si può trasmettere entro il 31 dicembre del V anno susseguente all’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi. Le indicazioni sono contenute ai commi 8, 8 bis e 8 ter, dell’articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica numero 322 del 1998.

Chi può fruire del 110% nel 2024 per la quota non accettata del superbonus?

In merito all’altra possibilità di utilizzo della quota residua del superbonus, si fa presente che, trattandosi di un credito maturato su delle spese effettuate per i lavori di efficientamento energetico o di ristrutturazione, la quota non ceduta alla banca non può essere oggetto di ulteriore cessione in quanto i termini risultano scaduti.

Infatti, secondo quanto prevede il comma 1, dell’articolo 10 quater, del decreto legge 4 del 2022, poi convertito nella legge 22 del 2022, il termine per la cessione di quella quota è scaduto il 16 marzo 2022, giorno di presentazione della comunicazione all’Agenzia delle entrate delle cessioni effettuate nel 2021.

Nel caso in cui il contribuente dovesse scegliere di portare in detrazione fiscale la parte non utilizzata, dovrà ricordare di non poter applicare l’allungamento delle quote a 10 anni, come prevede la recente legge 67 del 2024 che ha convertito il decreto legge 39 del 30 marzo 2024.