Adeguamento rimanenze magazzino: con la pubblicazione della risoluzione n. 30/E del 17 giugno 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato l’istituzione di nuovi codici tributo ai fini del versamento delle somme di denaro che sono dovute per l’adeguamento
delle esistenze iniziali dei beni da parte degli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.

Tale versamento, nello specifico, può essere effettuato tramite l’utilizzo del modello di pagamento F24 da parte dei soggetti interessati.

La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, commi da 78 a 85, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 40 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023.

La risoluzione in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto dall’art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. TUIR), recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 126 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 31 dicembre 1986.

Adeguamento rimanenze magazzino: l’Agenzia delle Entrate ha istituito dei nuovi codici tributo da inserire nel modello di pagamento F24 per il versamento

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dal sopra citato art. 1, comma 78, della Legge di Bilancio 2024, gli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’art. 92 del TUIR.

A tal proposito, i successivi articoli legislativi prevedono:

  • in caso di eliminazione di valori, il comma 80 dispone il pagamento di:
    • Imposta sul Valore Aggiunto (IVA);
    • imposta sostitutiva dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF);
    • imposta sostitutiva dell’Imposta sul Reddito delle Società (IRES);
    • imposta sostitutiva dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP);
  • in caso di iscrizione di valori, il comma 81 dispone il pagamento di:
    • IRPEF;
    • IRES;
    • IRAP.

Pertanto, per ciò che concerne il versamento delle somme dovute per l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’art. 92 del TUIR tramite l’utilizzo del modello F24, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate in oggetto ha introdotto i seguenti nuovi codici tributo:

  • il codice tributo “1732“, il quale si riferisce al pagamento dell’IVA relativa all’adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni (art. 1, comma 80, lett. a), della legge n. 213 del 30 dicembre 2023);
  • il codice tributo “1733“, il quale si riferisce al pagamento dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP relativa all’adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni (art. 1, comma 80, lett. b), della legge n. 213 del 30 dicembre 2023);
  • il codice tributo “1734“, il quale si riferisce al pagamento dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP relativa all’adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni (art. 1, comma 81, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023);
  • il codice tributo “1735“, il quale si riferisce al pagamento dell’IRES e dell’IRAP relativa all’adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni (art. 1, comma 80, lett. b), della legge n. 213 del 30 dicembre 2023);
  • il codice tributo “1736“, il quale si riferisce al pagamento dell’IRES e dell’IRAP relativa all’adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni (art. 1, comma 81, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023).