Far cadere acqua dal balcone del piano di sopra su quello sottostante può costituire reato solo se l’episodio non è isolato, ma si ripete frequentemente. La Cassazione ha chiarito che per configurare il reato di getto di cose pericolose, previsto dal codice penale, non è necessaria la ripetitività giornaliera degli episodi: è sufficiente che queste emissioni moleste avvengano con continuità per un periodo di tempo significativo. In altre parole, l’acqua che gocciola dal terrazzo del vicino deve essere un problema ricorrente, anche se non quotidiano.

Acqua del terrazzo del vicino: ecco quando è reato

Perché si configuri il reato di getto di cose pericolose, non è necessario che la condotta causi un danno effettivo al vicino. È sufficiente che l’azione sia idonea a offendere, imbrattare o molestare le persone. Il giudice può basare la sua decisione su prove testimoniali, senza la necessità di una perizia tecnica. Questo significa che le dichiarazioni di testimoni oculari possono essere sufficienti a dimostrare la molestia.

Il codice penale prevede che chiunque getti o versi, in un luogo di pubblico transito o privato, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, oppure provochi emissioni di gas, vapori o fumo atti a causare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con un’ammenda fino a 206 euro.

Esempi di condotte illecite

Lo sgocciolamento dell’acqua può avvenire in vari modi: direttamente, come nel caso di chi scopre l’acqua piovana dal balcone facendola cadere sul balcone sottostante, o indirettamente, come chi innaffia le piante senza curarsi dell’acqua che cade di sotto.

La condotta può essere volontaria, come nel caso di chi intenzionalmente sgocciola l’acqua sul terrazzo del vicino, o involontaria, come chi non si accorge che l’acqua di condensa del condizionatore scende sulla proprietà sottostante.

Acqua dal terrazzo del vicino, come evitarlo? Regole da rispettare per l’innaffiatura delle piante

Anche per dare acqua ai vasi di fiori sul terrazzo ci sono regole da rispettare, sia di buona condotta sia giuridiche. Come anticipato, la Cassazione ha stabilito che innaffiare le piante e far cadere l’acqua nel balcone di sotto costituisce reato, ma solo se l’episodio si verifica più volte. Il crimine di cui si potrebbe essere accusati è il reato di “getto di cose pericolose o atte a imbrattare“, punibile con l’arresto fino a un mese o con un’ammenda fino a 206 euro.

Azioni civili e penali per il risarcimento dei danni

Da un punto di vista civilistico, è possibile intraprendere un’azione di risarcimento se il danno prodotto è rilevante. Non sono ammesse azioni intentate “per principio”: è necessario dimostrare una lesione di un certo rilievo, che può essere anche psicologica, come lo stress derivato dalla reiterazione del comportamento molesto o la compressione del diritto di affaccio dal proprio terrazzo.

Dal punto di vista penale, un singolo episodio di innaffiatura non è sufficiente per una querela. È necessario che vi sia una prolungata attività di inondazione del terrazzo del vicino, con l’intento di imbrattare il pavimento e i muri. Prima di sporgere querela, è consigliabile inviare una lettera di diffida con raccomandata, in modo da segnalare l’episodio e avere prove dell’accaduto.

Conseguenze giuridiche e come difendersi

La Cassazione ha confermato che non sono necessarie prove materiali per una condanna: la parola del querelante può essere sufficiente, purché supportata da una verifica della credibilità del dichiarante e dell’attendibilità del suo racconto. Le dichiarazioni della persona offesa possono legittimamente fondare l’affermazione della responsabilità penale dell’imputato.

È importante essere consapevoli delle conseguenze delle proprie azioni nei confronti dei vicini. Anche dispetti all’apparenza non particolarmente gravi, infatti, possono portare a pesanti conseguenze legali. Una condanna penale, anche se di modesta entità, comporta svantaggi pratici, come la macchia sulla fedina penale, che può precludere benefici in caso di futuri comportamenti illeciti.

In sintesi, se l’acqua delle piante cade nel balcone sottostante solo occasionalmente, sarà difficile subire conseguenze legali, a meno che ciò non avvenga intenzionalmente e non abbia procurato consistenti danni. La Cassazione conferma la condanna anche senza prove materiali dirette, ribadendo che l’intento molesto e la ripetizione della condotta sono sufficienti a configurare il reato di getto di cose pericolose.