Tassa sulla plusvalenza del superbonus 2024, si paga nel caso di interventi di efficientamento energetico o di ristrutturazione sulle parti comuni di un condominio? Il quesito è, forse, uno dei più importanti nel panorama delle cessioni degli immobili interessati da lavori agevolati dal bonus 110%. La situazione classica è quella nella quale un proprietario di una unità inserita in condominio deve vendere il proprio appartamento dopo che, nelle parti comuni del condominio, siano stati effettuati lavori agevolati dal superbonus.

La prima esclusione alla tassa del 26 per cento sulla plusvalenza dei lavori in superbonus deriva dal tipo di utilizzo che se ne fa dell’immobile. Che si tratti di un’unità inserita in un condominio o di una villetta, sono esclusi dalla tassazione tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale da parte del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni decorrenti dalla fine dei lavori. È questo il periodo entro il quale deve essere applicata l’imposta sulla plusvalenza.

L’esclusione riguarda anche il caso in cui tra la data di acquisto o di costruzione dell’immobile, e la cessione sia decorso un periodo di tempo al di sotto dei 10 anni. In tal caso, il periodo si calcola sulla maggior parte del tempo.

Superbonus tassa plusvalenza condominio 2024, quando si paga?

In caso di lavori sulle parti comuni di un condominio, agevolati dal superbonus, per la vendita delle singole unità che compongono il condominio stesso è necessario calcolare e pagare la tassa del 26% sulla plusvalenza del superbonus. L’obbligo di versamento dell’imposta si attiva, dunque, in conseguenza anche di lavori sulle parti comuni per tutti i proprietari delle unità immobiliari, nel caso in cui non si tratti – per ciascuno – di cessione della propria abitazione principale.

Per le seconde case, dunque, sono sufficienti interventi di efficientamento energetico o di ristrutturazione con il superbonus, a prescindere da eventuali lavori trainati sulle singole unità immobiliari.

Come evitare la tassa sulla plusvalenza dei bonus edilizi?

A chiarire uno dei quesiti che appaiono di maggiore rilevanza – anche in virtù della numerosità dei lavori effettuati nei condomini con il superbonus, soprattutto negli ultimi due anni – è l’Agenzia delle entrate che è intervenuta con la circolare 13/E del 2024.

Nella comunicazione, l’amministrazione tributaria affronta vari quesiti relativi alla corretta applicazione della disciplina introdotta dalla legge di Bilancio 2024, nonché di modifica degli articoli 67 e 68 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).

Quando le plusvalenze non sono soggette alla tassazione?

Direttamente collegati al quesito principale sono altri punti sui quali l’Agenzia delle entrate ha fatto chiarezza. L’amministrazione tributaria evidenzia nella comunicazione che il limite temporale per l’applicazione della tassa sul plusvalore realizzato con la cessione è di 10 anni. Oltre questo tempo, la tassa non si applica, anche in relazione a eventuali cessioni future dell’immobile.

Chi deve pagare il plusvalore del superbonus anche senza sconto e cessione crediti?

Da una lettura più attenta della circolare dell’Agenzia delle entrate emerge che l’attivazione della tassa sulla plusvalenza va a colpire anche i soggetti che non avevano ottenuto un reale vantaggio dal superbonus. Si prende il caso di lavori agevolati all’interno del condominio che un singolo condòminio non ha votato perché senza la giusta capienza fiscale e senza possibilità di poter cedere il credito d’imposta o vedersi applicare lo sconto in fattura.

Soprattutto in conseguenza delle nuove disposizioni di legge emerse negli ultimi tempi, vari condòmini potrebbero trovarsi in questa condizione con l’eventuale pagamento di una tassa sulla cessione dell’immobile non prima casa, ma senza aver ottenuto un reale vantaggio dai bonus edilizi.

Peraltro, i vantaggi degli interventi agevolati dal superbonus potrebbero essere stati goduti da altre persone, differenti da chi si accinge a vendere l’immobile, sul quale proprio per l’attivazione della tassazione stessa, è dovuto il 26% di imposta sulla plusvalenza realizzata.