Cartelle esattoriali: scadenza solleciti, avvisi e preavvisi prima di fermo e pignoramento. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione invia diverse comunicazioni per consentire al contribuente di regolarizzare la sua posizione prima di attivare le diverse misure cautelari ed esecutive. Vediamo insieme quali sono le notifiche che precedono il pignoramento di stipendio, pensione e conto corrente o il fermo amministrativo sull’auto per il recupero dei crediti nei casi di mancato pagamento delle somme dovute.
Cartelle esattoriali: scadenze, solleciti, avvisi e preavvisi
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione, prima di procedere con il pignoramento dei beni del contribuente o con il fermo amministrativo, invia diverse comunicazioni, tra cui avvisi, preavvisi e solleciti.
Si tratta di notifiche trasmesse dall’Ente impositore per sollecitare il pagamento di quanto già richiesto tramite cartelle esattoriali o avvisi di accertamento esecutivo, ma anche di addebiti, ovvero di azioni intraprese dall’Agenzia Riscossione ancor prima dell’attivazione delle procedure di recupero coattivo.
Come si evince dalla rubrica dedicata alla Riscossione su fiscooggi.it, attraverso queste comunicazioni l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ricorda al contribuente l’esistenza di un debito esattoriale non ancora regolarizzato e, soprattutto, che i termini di pagamento sono scaduti.
Tuttavia, il contribuente ha ancora la possibilità di sanare la propria posizione debitoria prima dell’avvio delle procedure cautelari ed esecutive intraprese per il recupero del credito.
Cartelle esattoriali: solleciti di pagamento
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione attiva prontamente le procedure per il recupero del credito, ma allo stesso tempo intraprende una serie di azioni per sollecitare il contribuente a regolarizzare la propria posizione debitoria evitando l’aggiunta di ulteriori spese e sanzioni.
Il primo passo intrapreso dall’Ente è l’invio di un sollecito di pagamento al contribuente tramite posta semplice.
Questa comunicazione contiene l’invito a saldare il debito entro la scadenza indicata per scongiurare l’avvio delle procedure cautelari o esecutive.
È importante sottolineare che, ai sensi dell’articolo 1, comma 544, della legge n. 228/2012, non è possibile avviare azioni cautelari o esecutive per i contribuenti con debiti fino a mille euro.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione può derogare a tale norma dopo aver inviato un preavviso di pagamento specifico al contribuente e se, trascorsi 120 giorni dall’invio del sollecito, il debito non è stato ancora regolarizzato e non è stata presentata alcuna richiesta di rateizzazione.
Fermo amministrativo
Cartelle esattoriali: solleciti, avvisi e preavvisi prima di fermo e pignoramento
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione, prima di avviare le procedure cautelari per il recupero dei crediti non riscossi, come il fermo amministrativo e l’ipoteca sugli immobili, invia al contribuente un preavviso di fermo amministrativo (comunicazione preventiva).
Questo atto concede al contribuente un termine di 30 giorni dalla data di notifica per regolarizzare le somme dovute.
Il fermo amministrativo consiste in una comunicazione preventiva notificata al contribuente dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, in base a quanto stabilito dall’articolo 86 del DPR n. 602/1973.
L’atto può essere notificato sia al contribuente che a eventuali coobbligati, intestatari di beni mobili registrati iscritti nei pubblici registri, prima dell’attivazione del fermo stesso.
Con il preavviso, il contribuente ha 30 giorni dalla notifica per regolarizzare la sua posizione.
Lo stesso atto contiene l’avvertenza che, se trascorso tale termine infruttuosamente, ovvero senza avvenuto pagamento, rateizzazione o richiesta di annullamento del debito, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione procederà all’iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo a motore indicato nell’atto, presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
Tuttavia, se il contribuente dimostra, entro 30 giorni dalla notifica del preavviso, che il bene mobile è indispensabile per il proseguimento dell’attività d’impresa o professionale, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione non può procedere all’iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo. Lo stesso vale nel caso in cui il veicolo sia adibito al trasporto di persone diversamente abili.
Cartelle esattoriali: preavvisi di ipoteca
Ai sensi dell’articolo 77 del DPR n. 602/1973, il preavviso di ipoteca è un atto notificato dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione al contribuente prima dell‘avvio della procedura cautelare di iscrizione ipotecaria su uno o più immobili di sua proprietà.
Anche in questo caso, il preavviso invita il contribuente a regolarizzare la propria posizione debitoria entro 30 giorni.
In caso di mancato pagamento, rateizzazione, provvedimento di annullamento o sospensione, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione procederà all’iscrizione dell’ipoteca presso la conservatoria competente.
L’ipoteca può essere richiesta per debiti non inferiori a 20.000 euro, per un importo pari al doppio dell’importo totale del credito.
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione comunica l’avvenuta iscrizione di ipoteca al contribuente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
Dalla cartella esattoriale al pignoramento, passando per l’atto di intimazione
Prima di procedere al pignoramento, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione invia al contribuente l’avviso di intimazione, se trascorso più di un anno dalla notifica della cartella esattoriale.
In questo caso, il contribuente dispone di 5 giorni dalla data di notifica dell’atto per regolarizzare le somme dovute.
Anche in questa circostanza, è possibile richiedere il rateizzo del debito o la sospensione della procedura nei termini e nei casi previsti dalla legge.
Se trascorso un anno dalla notifica dell’avviso di intimazione, lo stesso perde efficacia.
In tal caso, per procedere al recupero del credito, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione dovrà notificare un nuovo avviso di intimazione.