In Italia, la tutela del lavoro minorile è regolamentata da leggi specifiche che si fondano su Convenzioni Internazionali. La normativa principale è contenuta nella legge 17 ottobre 1967, n. 977, “Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti”, modificata dai Decreti Legislativi 4 agosto 1999, n. 345 e 18 agosto 2000, n. 262. Queste leggi disciplinano le condizioni sotto le quali i minorenni possono lavorare, garantendo che i loro diritti e la loro sicurezza siano protetti. Andiamo a vedere quali sono le principali regole alla base del lavoro dei minorenni in Italia e cosa dice la normativa.

Lavoro minorenni in Italia: cosa dice la normativa

La legge 17 ottobre 1967, n. 977 è il principale riferimento normativo per la tutela del lavoro minorile in Italia. Essa è stata integrata dai Decreti Legislativi 4 agosto 1999, n. 345 e 18 agosto 2000, n. 262, che hanno recepito la normativa comunitaria. Queste leggi stabiliscono che i minorenni possono lavorare solo entro certi limiti e condizioni, con specifiche tutele per garantire la loro sicurezza e salute.

Lavoro estivo per studenti minorenni

In Italia, gli studenti minorenni possono lavorare durante l’estate, ma devono rispettare determinate condizioni. I minori di 15 anni possono svolgere solo attività in ambito artistico, culturale o sportivo. I ragazzi dai 15 anni in su possono lavorare in vari settori, escluso il lavoro notturno. I contratti di lavoro devono essere firmati dai genitori e i minorenni non possono essere impiegati in cantieri edili o luoghi con sostanze nocive o rumori elevati.

Lavoro minorenni in Italia: limiti di età e condizioni di lavoro

Non è possibile assumere giovani sotto i 15 anni, se non per attività culturali, artistiche, sportive o pubblicitarie, previa autorizzazione delle autorità competenti. I giovani tra i 14 e i 15 anni possono partecipare a progetti di lavoro/formazione o esperienze lavorative leggere. Il limite minimo per qualsiasi tipo di rapporto di lavoro è fissato a 16 anni, come stabilito dalla legge n. 296/2006.

Per attività culturali, artistiche e pubblicitarie, o nel settore dello spettacolo, è necessaria l’autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Questa viene concessa solo con il consenso scritto dei genitori e se l’attività non pregiudica la sicurezza e lo sviluppo del minorenne. Non è richiesta autorizzazione per attività episodiche non assimilabili al concetto di lavoro, come una recita scolastica o un’intervista televisiva.

Sicurezza e salute sul lavoro

I datori di lavoro devono adottare misure per tutelare la sicurezza e la salute dei giovani lavoratori, basandosi su una valutazione dei rischi specifici per la loro età. Questo deve avvenire prima dell’inizio dell’attività lavorativa. I giovani non possono essere impiegati in lavori che superano le loro capacità fisiche o psicologiche, o che prevedono l’esposizione a sostanze chimiche, radiazioni, o rischi elevati.

Informazione e formazione

I datori di lavoro devono informare i giovani lavoratori sui possibili rischi e sulle misure di sicurezza adottate. Se i lavoratori hanno meno di 15 anni, è necessario informare anche il rappresentante legale. Inoltre, se la valutazione dei rischi indica un pericolo per la sicurezza o la salute del minorenne, è obbligatoria una valutazione gratuita della salute e delle capacità prima dell’inizio del lavoro.

Lavoro minorenni in Italia: orario di lavoro e riposi

I minorenni non possono lavorare più di 8 ore al giorno e 40 ore settimanali. Non possono svolgere lavoro straordinario e l’orario di lavoro non può durare senza interruzioni più di 4 ore e mezza, con un riposo di almeno 1 ora. I minorenni hanno diritto a un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, preferibilmente consecutivi, che comprendano la domenica. Questo periodo può essere ridotto per motivi tecnici o organizzativi, ma non inferiore a 36 ore consecutive.

Lavoro notturno minorenni: cosa dice la legge

È vietato impiegare i minorenni nel lavoro notturno, definito come il periodo dalle 22 alle 6 o dalle 23 alle 7. Sono previste deroghe solo in casi di forza maggiore, a condizione che il datore di lavoro informi immediatamente l’Ispettorato del lavoro. Le deroghe devono essere temporanee e strettamente necessarie, e non devono pregiudicare la salute e la sicurezza del minorenne.

Requisiti specifici e norme per settori particolari

Per l’impiego di minorenni in attività culturali, artistiche e pubblicitarie, è necessaria un’autorizzazione specifica e la liberatoria dei genitori per l’utilizzo delle immagini del minorenne. Particolari norme tutelano i minori di 14 anni impiegati in programmi radio-televisivi, come stabilito dal D.M. 218/2006.

In settori come turismo, alberghiero e ristorazione, il riposo settimanale può essere concesso in un giorno diverso dalla domenica, per far fronte alle esigenze lavorative specifiche di questi settori. Tuttavia, anche in questi casi, devono essere garantite le tutele previste dalla legge per la sicurezza e la salute dei giovani lavoratori.

Lavori minorenni vietati in Italia: quali sono

L’articolo 6 della legge n. 977/67 stabilisce che i minorenni non possono essere adibiti a lavori potenzialmente pericolosi per il loro sviluppo psico-fisico. Questi lavori sono specificati nell’allegato I della legge e includono attività che richiedono il sollevamento di pesi per più di 4 ore giornaliere, inclusi i ritorni a vuoto.

Come già anticipato, esistono deroghe per attività vietate, consentite solo per scopi didattici o di formazione professionale, svolte sotto la supervisione di formatori competenti e nel rispetto delle condizioni di sicurezza. Queste attività devono essere autorizzate dall’Ispettorato del lavoro, eccetto per istituti di istruzione e formazione professionale.

Tipologie contrattuali per minorenni

  • Alternanza scuola-lavoro: il Decreto Legislativo n. 77/2005 regola l’alternanza scuola-lavoro, permettendo ai giovani di 15 anni di svolgere formazione pratica fino ai 18 anni. Questo sistema coinvolge scuole, enti formativi, imprese e associazioni, che stipulano convenzioni per offrire periodi di apprendimento pratico non considerati rapporti di lavoro, o contratti di apprendistato per qualifiche professionali.
  • Contratto di apprendistato: regolato dal Decreto Legislativo 167/2011 e dalla Legge n. 92/2012, è il principale strumento per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Rivolto ai giovani tra i 15 e i 29 anni, ha finalità formativa e prevede l’insegnamento di competenze tecniche e trasversali. È un contratto a tempo indeterminato finalizzato all’occupazione dei giovani.
  • Apprendistato stagionale: il contratto di apprendistato stagionale, disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2015, è applicabile anche per attività lavorative stagionali o estive.

Nota sull’apprendistato stagionale

La Regione Emilia Romagna ha richiesto chiarimenti sull’uso di questo contratto, evidenziando la necessità di flessibilità nella sua applicazione. La nota n. 795 del 24 aprile dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha fornito delucidazioni in merito.

Secondo la nota INL, il contratto di apprendistato stagionale deve essere compatibile con il percorso di studi dello studente, ma la coerenza è richiesta solo nel primo contatto tra datore di lavoro e istituzione formativa. Non vi sono restrizioni generali per firmare contratti di apprendistato stagionale in ambiti differenti dal percorso di studi primario dello studente.