Contratti di solidarietà 2024: con la pubblicazione del messaggio n. 2179 del 10 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative e contabili per quanto riguarda le modalità di recupero delle quote di sgravio contributivo che spettano alle imprese beneficiarie attraverso la compilazione e l’esposizione nel flusso Uniemens.
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:
- l’art. 1 del decreto legge n. 726 del 30 ottobre 1984, recante “Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 299 del 30 ottobre 1984 ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863 del 19 dicembre 1984;
- l’art. 6 del decreto legge n. 510 del 1° ottobre 1996, recante “Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 231 del 2 ottobre 1996 ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 28 novembre 1996;
- l’art. 21, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 221 del 23 settembre 2015;
- il decreto interministeriale n. 2 del 27 settembre 2017, recante “Riduzione contributiva di cui all’art. 6, comma 4, del Decreto-legge n. 510 del 1996 riconosciuto in favore delle imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà ai sensi degli art. 1 e 2 del Decreto-legge 30 ottobre 1974, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché, a decorrere dall’entrata in vigore del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera c), del medesimo D.lgs.”, il quale è stato redatto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).
Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza attraverso la pubblicazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Istituto n. 5 del 26 marzo 1993, la quale è stata successivamente approvata con il decreto ministeriale del 7 ottobre 1993, che è stato redatto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 245 del 18 ottobre 1993.
Contratti di solidarietà 2024: le istruzioni INPS su come accedere alla riduzione dei contributi
Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato previsto dalle normative sopra richiamate, l’INPS ha effettuato delle ulteriori rilevazioni ed ha ammesso altre imprese allo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà, indicandole all’interno dell’Allegato n. 1 del messaggio in questione.
Pertanto, le suddette imprese beneficiarie hanno l’obbligo di indicare la quota di riduzione dei contributi che gli spetta all’interno del flusso Uniemens entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio in oggetto, ovvero entro il 16 settembre 2024.
In particolare, ecco qui di seguito le istruzioni dell’Istituto per la compilazione dei campi <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito> del flusso Uniemens:
- nell’elemento <CausaleACredito> il datore di lavoro deve inserire il codice causale già in uso “L982”;
- nell’elemento <ImportoACredito> il datore di lavoro deve inserire il relativo importo.