L’Agenzia delle Entrate ha risposto con il provvedimento n. 132/2024 riguardo al costo fiscale delle azioni di una società non residente acquisite per successione. L’Istante, residente in Italia, ha ricevuto azioni di una società quotata francese tramite testamento. Questo ha comportato il pagamento delle imposte di successione sia in Francia che in Italia. Ecco cosa dice la normativa sul costo fiscale delle azioni estere per successione.

Costo fiscale azioni estere per successione: la convenzione Italia-Francia

L’Istante ha pagato un’imposta di successione del 60% in Francia. In Italia, il valore di mercato delle azioni è stato inserito nella dichiarazione di successione con un’aliquota dell’8%, poiché non vi è legame parentale con il de cuius. La Convenzione tra Italia e Francia per evitare la doppia imposizione permette di detrarre l’imposta francese da quella italiana fino alla concorrenza dell’importo di quest’ultima, eliminando così la doppia tassazione.

L’Istante chiede conferma che l’imposta pagata in Francia possa essere considerata un onere accessorio all’acquisto delle azioni, ai sensi dell’articolo 68, comma 6 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR). Questo articolo permette di incrementare il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni con gli oneri strumentali e accessori alla loro acquisizione.

Estensibilità delle imposte sulle successioni estere

Abbiamo detto che l’Istante sostiene che le imposte sulle successioni estere, come quelle italiane, dovrebbero essere considerate oneri accessori all’acquisto delle partecipazioni. L’articolo 68, comma 6 del TUIR, non limita questa possibilità alle sole imposte italiane. La ratio della norma è quella di includere tutti gli oneri necessari per ottenere la titolarità delle partecipazioni, comprese le imposte estere.

Principio della libera circolazione dei capitali

Negare l’estensibilità delle imposte successorie estere contrasterebbe con il principio della libera circolazione dei capitali, sancito dall’articolo 63 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. Gli investitori italiani che acquisiscono partecipazioni estere si troverebbero in una posizione svantaggiata rispetto a quelli che investono in partecipazioni italiane. La giurisprudenza italiana ha già affermato che il mancato riconoscimento delle esenzioni fiscali per le partecipazioni estere violerebbe le libertà garantite dall’Unione Europea.

Costo fiscale delle azioni: come si determina

L’imposta di successione pagata in Francia può essere inclusa nel costo fiscalmente riconosciuto delle azioni acquisite tramite successione. Questo principio si applica sia alle imposte italiane che a quelle estere, garantendo una parità di trattamento e facilitando la libera circolazione dei capitali.

Il credito d’imposta, derivante dalle imposte pagate all’estero, può essere visualizzato nel cassetto fiscale dell’Istante. Questo credito può essere utilizzato in compensazione tramite il modello F24, secondo le modalità stabilite dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

L’inclusione delle imposte estere nel costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni consente agli investitori italiani di gestire in modo più efficiente le loro partecipazioni estere. Questo trattamento fiscale evita la doppia imposizione e supporta l’investimento in società straniere.

Costo fiscale azioni estere per successione: cosa dice l’Agenzia delle Entrate

Il provvedimento n. 132/2024 dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti importanti per gli investitori italiani. Conferma che le imposte sulle successioni pagate all’estero possono essere considerate nel calcolo del costo delle partecipazioni, facilitando la gestione fiscale delle partecipazioni estere e promuovendo la parità di trattamento.

L’articolo 8, paragrafo 1, della Convenzione tra Italia e Francia stabilisce che i valori mobiliari e i diritti di credito situati in uno Stato sono imponibili in tale Stato. Il paragrafo 2 specifica che i valori mobiliari emessi da una società domiciliata in uno Stato sono considerati situati in quello Stato. L’articolo 11 prevede che se il defunto era domiciliato in uno Stato, questo Stato detrae dall’imposta l’ammontare uguale all’imposta pagata nell’altro Stato sui beni imponibili.

Nel caso del contribuente, il legato testamentario delle azioni è soggetto a tassazione sia in Francia, dove ha sede la società, sia in Italia, Stato di residenza fiscale del defunto. Di conseguenza, il contribuente deve presentare la dichiarazione di successione e pagare le imposte in entrambi i Paesi. L’articolo 11 della Convenzione consente di detrarre l’imposta di successione pagata in Francia dall’imposta dovuta in Italia.

L’articolo 68, comma 6 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) stabilisce che le plusvalenze da cessione di azioni sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo d’acquisto delle azioni, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione. Nel caso di acquisto per successione, il costo è il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione.

Chiarimenti del Ministero delle Finanze

La circolare del Ministero delle Finanze del 24 giugno 1998, n. 165, chiarisce che la plusvalenza è la differenza tra il corrispettivo percepito e il prezzo pagato all’atto del precedente acquisto o, in caso di successione, il valore definito o dichiarato ai fini dell’imposta di successione. Inoltre, il costo d’acquisto può essere incrementato di tutte le spese e oneri inerenti all’acquisto delle attività finanziarie, esclusi gli interessi passivi.

Inclusione delle imposte estere nel costo fiscale delle azioni

In caso di partecipazioni acquisite per successione, il costo fiscale è il valore definito o dichiarato ai fini dell’imposta di successione, aumentato degli oneri strettamente inerenti all’acquisizione, compresa l’imposta di successione e donazione pagata all’estero. Pertanto, il contribuente può considerare l’imposta di successione pagata in Francia come parte del costo fiscale delle azioni, utile per determinare eventuali plusvalenze future.

Conclusioni

Il parere dell’Agenzia delle Entrate conferma che le imposte di successione pagate all’estero possono essere considerate nel calcolo del costo fiscale delle partecipazioni. Questo chiarimento vuole fornire un’importante guida per gli investitori italiani, assicurando che le loro operazioni finanziarie siano trattate in modo equo e coerente con i principi della libera circolazione dei capitali nell’Unione Europea.