Sanatoria edilizia verande abusive: requisiti e procedura per sanare gli abusi. Cosa si rischia per una veranda abusiva? Come sapere se una veranda è abusiva? Come regolarizzare la veranda? Riceviamo numerose domande sulla nuova sanatoria edilizia e sulla possibilità di sanare le pendenze relative a verande “abusive”. Vediamo insieme cosa dice la normativa.
Sanatoria edilizia vale anche per le verande “abusive”?
Il decreto Salva casa ha messo in agitazione i proprietari di immobili che hanno realizzato degli interventi edilizi correlati alla sostituzione o installazione di verande. Chiariamo sin da subito che il montaggio di una veranda permette di recuperare spazi, senza interventi veri di edilizia; pertanto, se l’installazione segue i criteri normativi, non configura un abuso edilizio.
C’è anche un altro aspetto da considerare e riguarda l’avvio di procedure di rilevamento degli abusi promossi dai Comuni, spesso ignari della tipologia di abuso. Tuttavia, sempre più spesso il problema sorge nel momento in cui si intende vendere l’immobile.
Ora, per quanto riguarda le verande, va detto che da tempo non rientrano negli abusi edilizi, se rispecchiano i criteri normativi e, semmai, ci fossero degli abusi riconducibili al passato, non possono essere sanati attraverso il decreto Salva casa.
Ciò significa che è possibile installare tende e strutture di protezione dal sole, in regime di edilizia libera. Sono ammesse le schermature solari o per protezione da eventi atmosferici, la cui struttura principale sia composta da tende, anche a pergola, addossate o annesse agli immobili, purché non determinino spazi stabilmente chiusi e non abbiano un impatto visivo e ingombro apparentemente disarmonici. Analizziamo brevemente i principali criteri di applicazione del decreto Salva casa.
Cosa si rischia per una veranda abusiva?
È importante sottolineare che in presenza di una veranda realizzata abusivamente si rischia:
- l’arresto fino a due anni: questa sanzione penale è prevista solo nei casi più gravi, ovvero quando i lavori sono stati realizzati in totale difformità dalle norme urbanistiche, privi del permesso di costruire e con prosecuzione dei lavori anche in presenza di un ordine di sospensione;
- una sanzione amministrativa che oscilla tra 5.164 e 51.645 euro: l’ammontare della sanzione è determinato in base alla gravità dell’abuso e al valore dell’immobile.
Come sapere se una veranda è abusiva?
In generale, secondo la sentenza n. 469/2022 del Consiglio di Stato, l’installazione di una veranda realizzata su un balcone rientra tra gli interventi “abusivi” quando produce un vano autonomamente realizzabile, ovvero quando la veranda crea un nuovo spazio chiuso e autonomo rispetto all’immobile.
Diversamente, non viene considerata “abusiva” quando si tratta di un’opera di modesta entità, come una semplice tenda da sole o una struttura leggera e amovibile.
Come regolarizzare la veranda “abusiva”?
Per regolarizzare una veranda abusiva, è necessario seguire una procedura specifica che varia in base alla gravità dell’abuso. In generale, sarà necessario:
- presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività): prevista per gli abusi lievi, ovvero quelli che non comportano aumento di volume o modifica della sagoma dell’edificio.
- richiedere un permesso in sanatoria: questa procedura è necessaria per gli abusi più gravi, ovvero quelli che comportano aumento di volume o modifica della sagoma dell’edificio.
Per la regolarizzazione dei lievi abusi edilizi è previsto un tetto minimo di spesa che parte da 1.000 euro fino a un massimo di 30.984 euro, in base al valore dell’aumento dell’immobile.
Verande: con e senza permessi o autorizzazione
È importante sottolineare che se la veranda viene realizzata con una struttura amovibile, quindi viene montata senza una struttura fissa, non è necessario presentare alcun permesso per la realizzazione dell’opera.
In questo caso, infatti, la veranda rientra negli interventi di edilizia libera, ovvero quelli che non comportano modifiche strutturali all’immobile e che possono essere realizzati senza bisogno di autorizzazioni specifiche.
Sanatoria edilizia verande abusive: normativa e prassi delle verande amovibili
Nello specifico, le verande amovibili secondo le disposizione contenute nell’articolo 33 – quater. Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili. All’articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera b) è inserita la seguente descrizione:
“b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile.
Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici e avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche”.
Sanatoria edilizia verande abusive e difformità: la “regola d’oro” del silenzio-assenso che ti salva
La regola del silenzio-assenso permette al cittadino di ottenere quanto richiesto all’Amministrazione, in caso di mancata risposta entro i termini di legge.
In sostanza, se il cittadino presenta un’istanza e il Comune non risponde entro i tempi previsti, l’istanza stessa si considera automaticamente accolta a tutti gli effetti normativi.
Nello specifico, si considerano accettate le richieste pervenute dopo questo lasso di tempo:
- 45 giorni: per il permesso in sanatoria;
- 30 giorni: per la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
- 180 giorni: per gli immobili soggetti a vincolo paesaggistico.