I cittadini di paesi membri dell’Unione Europea residenti in un comune hanno il diritto di votare per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale (D.Lgs. 197/1996). Le regole che governano il sistema elettorale sono regolate dal testo unico sugli enti locali (Tuel).
Quando si va al ballottaggio nelle elezioni comunali?
Dalla lettura del testo unico emergono due distinzioni importanti. In primo luogo, le sue norme non si applicano alle regioni e alle province autonome (art. 1 comma 2). Inoltre, la regolamentazione elettorale differisce a seconda che il comune abbia una popolazione superiore o inferiore ai 15.000 abitanti.
Le elezioni nei comuni con più di 15.000 abitanti
Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, le elezioni del sindaco si svolgono insieme a quelle del consiglio comunale e possono prevedere un turno di ballottaggio (art. 72 Tuel).
Ogni candidato sindaco può essere supportato da una o più liste elettorali contenenti i candidati alla carica di consigliere. In ciascuna lista, nessun genere può essere rappresentato per più di due terzi.
Le modalità di voto sono diverse e offrono varie opzioni che l’elettore deve considerare attentamente.
Si può votare sia per un sindaco sia per una lista collegata. In questo modo, l’elettore sceglie il sindaco e la formazione politica associata che desidera vedere favorita in consiglio. Con lo stesso effetto, si può votare solo per la lista, trasferendo automaticamente il voto al sindaco collegato.
È possibile esprimere un voto disgiunto, votando per un candidato sindaco e una lista non collegata. In questo caso, il voto è diviso tra la scelta del sindaco e quella dei consiglieri comunali.
Si può votare solo per il sindaco, rinunciando a esprimere un voto per il consiglio comunale (Dpr. 132/1993, art. 6).
Inoltre, l’elettore può esprimere fino a due preferenze scrivendo il cognome dei candidati negli appositi spazi. Se vengono espresse due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, secondo il meccanismo della doppia preferenza di genere.
Se un candidato sindaco ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi, viene proclamato eletto.
La quota necessaria per l’elezione al primo turno nei comuni con più di 15.000 abitanti è il 50%+1 dei voti.
In caso contrario, i due candidati con più voti vanno al ballottaggio, che si tiene la seconda domenica successiva. Entro sette giorni dal primo turno, le liste dei candidati esclusi possono sostenere ufficialmente uno dei candidati rimasti in corsa.
Al secondo turno, gli elettori scelgono solo il candidato sindaco preferito, non le liste, che saranno comunque indicate sulla scheda. Il candidato che ottiene più voti è eletto sindaco, garantendo un premio di maggioranza alle liste a lui collegate.
Le elezioni nei comuni con meno di 15.000 abitanti
Nei comuni con una popolazione inferiore a 15.000 abitanti, il sistema elettorale adottato per eleggere il consiglio comunale è di tipo maggioritario (art. 71 Tuel) e si svolge contestualmente all’elezione del sindaco.
Deve essere presentato il nome del candidato sindaco, una sola lista collegata con i nomi dei candidati consiglieri, e il programma amministrativo.
Tutte le liste devono includere candidati di entrambi i sessi e, nei comuni con più di 5.000 abitanti, il genere più rappresentato non può superare i due terzi dei candidati.
L’elettore vota indicando il contrassegno relativo al sindaco e alla lista che intende sostenere. Può anche esprimere una preferenza scrivendo il cognome del candidato consigliere preferito. Nei comuni con più di 5.000 abitanti, è possibile esprimere due preferenze, ma in tal caso vale la regola della doppia preferenza di genere. Il sindaco eletto è quello che ha ricevuto più voti; in caso di parità si procede al ballottaggio.