Bonus psicologo, chiusura domande 2024: l’INPS avvia l’elaborazione delle graduatorie
Bonus psicologo domande 2024: con la pubblicazione del messaggio n. 2133 del 5 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato ai soggetti interessati la chiusura del periodo relativo alla presentazione delle domande per quanto riguarda il contributo per sostenere le spese concernenti le sessioni di psicoterapia per l’anno in corso, annunciando al contempo anche l’avvio della fase di istruttoria in merito all’elaborazione delle graduatorie per beneficiare del c.d. Bonus psicologo.
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Inclusione e Invalidità Civile e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) n. 159 del 5 dicembre 2013 relativo al “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 19 del 24 gennaio 2014;
- l’art. 1 quater, comma 3, del decreto legge n. 228 del 30 dicembre 2021, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 309 del 30 dicembre 2021, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022.
Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto tramite la pubblicazione della circolare n. 34 del 15 febbraio 2024, nonché dal successivo messaggio n. 1152 del 18 marzo 2024.
Bonus psicologo domande 2024: l’INPS comunica la chiusura del periodo per l’invio delle istanze e l’avvio della fase relativa all’elaborazione delle graduatorie
Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, dando attuazione a quanto è stato comunicato all’interno della precedente circolare n. 34 del 2024 e del precedente messaggio n. 1152 del 2024, l’INPS ha annunciato la chiusura del periodo relativo alla presentazione delle domande per beneficiare del bonus psicologo, comunicando i dati circa le istanze presentate e l’avvio della fase relativa all’elaborazione delle graduatorie.
A tal proposito, in particolare, attraverso la pubblicazione del sopra citato art. 1 quater, comma 3, del decreto legge n. 228 del 2021, e successive modificazioni, è stata prevista l’introduzione di un apposito contributo al fine di sostenere le spese che vengono effettuate per delle sessioni di psicoterapia, ovvero per il c.d. Bonus psicologo.
Dopodiché, mediante i suddetti avvisi l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni per ciò che concerne la presentazione delle domande per il bonus psicologo 2024, fissando il 31 maggio come termine ultimo per l’invio delle medesime.
Pertanto, con il messaggio in questione l’INPS ha comunicato che nel periodo indicato per la presentazione sono giunte 400.505 domande, nonché l’avvio dell’istruttoria ai fini dell’elaborazione delle graduatorie regionali/provinciali.
Qualora siano presenti delle omissioni e/o delle difformità in merito all’ISEE presentato da parte dei soggetti interessati, però, questi ultimi dovranno necessariamente procedere con la regolarizzazione entro 30 giorni, utilizzando una delle seguenti modalità:
- la presentazione di una nuova DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) contenente i dati omessi oppure con l’indicazione delle informazioni precedentemente errate;
- la presentazione dei documenti necessari per dimostrare la completezza e la veridicità delle informazioni inserite all’interno della dichiarazione;
- la rettifica della DSU, esclusivamente nel caso in cui quella precedente sia stata presentata mediante l’ausilio di un Centro di assistenza fiscale (CAF) e che l’errore sia imputabile a quest’ultimo.
Una volta che sono trascorsi i 30 giorni previsti l’Istituto procederà con l’elaborazione delle graduatorie partendo da coloro che hanno un valore ISEE inferiore e, in caso di parità, valutando l’ordine cronologico di invio.
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