Sono partiti i pagamenti della disoccupazione agricola per chi ha maturato almeno 102 giornate lavorative tra il 2022 e il 2023.
Disoccupazione Agricola 2024, quando arriva?
Dal 4 giugno 2024, l’INPS darà avvio alle erogazioni dell’assegno di disoccupazione agricola per il 2024, corrispondente alle giornate senza occupazione nell’anno precedente. Saranno effettuati anche pagamenti il 5, 6 e 7 giugno.
Questo sussidio viene erogato in un’unica tranche, nonostante i pagamenti siano distribuiti nel corso dell’estate. La disoccupazione agricola viene erogata in base all’ordine cronologico delle richieste presentate e, di conseguenza, le date di pagamento possono variare tra i diversi beneficiari.
Per verificare la data di accredito, è possibile consultare le informazioni di pagamento direttamente sul proprio fascicolo previdenziale. Per controllare quando sarà elaborato il pagamento dell’assegno di disoccupazione agricola di giugno, è necessario accedere al fascicolo previdenziale tramite il sito dell’INPS e selezionare l’apposito strumento situato in alto a destra.
Successivamente, è richiesta l’autenticazione tramite credenziali SPID, CIE o CNS. Una volta dentro il fascicolo, bisogna selezionare la sezione Prestazioni e quindi Pagamenti nel menu a sinistra.
Qui è possibile visualizzare un elenco di tutte le prestazioni ricevute dall’INPS, suddivise per anno. Selezionando la voce relativa all’assegno di disoccupazione agricola del 2024, si potranno consultare le informazioni di pagamento, compresa quella relativa a giugno 2024.
A chi spetta?
Questo sostegno economico è destinato ai lavoratori agricoli dipendenti e figure equiparate per le giornate non lavorate nell’anno precedente.
Per accedere a questa prestazione, è necessario soddisfare alcuni requisiti specifici:
- Essere registrati negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti per l’anno di riferimento o avere un contratto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per una parte dell’anno, il che può comportare periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro.
- Aver accumulato almeno due anni di contributi all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria attraverso l’iscrizione negli elenchi agricoli o il lavoro agricolo con qualifica OTI nei due anni civili precedenti la richiesta o, alternativamente, con l’iscrizione negli elenchi o il lavoro agricolo con qualifica OTI per l’anno di riferimento e il contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola nei due anni precedenti.
- Aver accumulato almeno 102 contributi giornalieri nel biennio composto dall’anno di riferimento e dall’anno precedente. Questo requisito può essere soddisfatto anche tramite contributi figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e congedo parentale.